12 settembre 2014

Tasse immobili 2014

Tasse sugli immobili: le nuove imposte
Cambiano le imposte sugli immobili nelle compravendite dal 2014, nuove aliquote per imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, le novità sulle altre operazioni immobiliari.

Cambiano le imposte di registro, di bollo ipotecaria e catastale nelle compravendite: le nuove tasse sugli immobili previste dal Dl 104/2013 comportano modifiche tributarie a decorrere dal primo gennaio 2014.
Abitazioni
Imposte variabili
Nelle compravendite della prima casa ridotta al 2%, ma aumentata al 9% se l’abitazione è di lusso (A1, A8, A9). Stessa aliquota (9%), resa unica, per tutte gli altri trasferimenti immobiliari. In nessun caso, comunque, può essere inferiore ai mille euro. Il decreto esenta dall’imposta di bollo le compravendite di cui sopra, mentre sostituisce le precedenti imposte ipotecaria e catastale con una misura fissa di 50 euro.
Imposte fisse
Per tutti gli altri atti che fino al 31 dicembre 2013 sono soggetti a imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro, scatta un aumento a 200 euro. Questa disposizione tocca operazioni che riguardano le imprese (escludendo gli immobili), come i conferimenti nel capitale sociale, gli atti societari, i contratti di comodato di beni immobili, gli atti costitutivi e modificativi di Onlus e associazioni, le associazioni temporanee di impresa.
L‘articolo 26 del Dl modifica l’articolo 10 del Dlgs 23/2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Municipale) sui trasferimenti immobiliari dal primo gennaio 2014. Si eliminano «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» che riguardano le compravendite immobiliari. Attenzione: le imposte sulle compravendite valgono anche per altre operazioni sugli immobili, come il trasferimento di diritti reali di godimento (compresa la rinuncia), gli espropri, i trasferimenti coattivi.

fonte: pmi.it

Novembre 2013

Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it

Risoluzione anticipata del contratto

Cosa fare in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione


Un contratto di locazione può essere oggetto di:
risoluzione anticipata (prima della scadenza naturale)
cessione (da parte del locatore o del conduttore)
proroga (espressa o tacita) rispetto alla sua naturale scadenza
Le suddette operazioni possono essere effettuate sia telematicamente attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate sia presso un ufficio, in relazione alle seguenti condizioni:
•i contratti locativi registrati telematicamente con le applicazioni Siria o Iris devono essere gestiti (per risoluzione anticipata, cessione e proroga) necessariamente presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate. L’imposta dovuta va versata con il modello F23, entro 30 giorni; nei successivi 20 giorni è necessario presentare l’attestato di versamento all’ufficio dove era stato presentato il contratto
•i contratti locativi registrati in modo cartaceo presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate oppure registrati telematicamente (mediante le applicazione “LocazioniWeb” e “Contratti di locazione.exe”) possono essere gestiti sia telematicamente che in modo cartaceo presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove era stato presentato il contratto. L’imposta di registro va pagata con il modello F23 prima della gestione del contratto di locazione presso un ufficio oppure telematicamente al momento della gestione on line del contratto
La risoluzione anticipata del contratto di locazione può essere effettuata sia telematicamente sia presso l’ufficio dove è stato registrato il contratto:
la risoluzione telematica può essere effettuata utilizzando il software client Contratti di locazione (disponibile sul sito Internet dell’Agenzia) o l’applicazione web Pagamenti registro web (disponibile nell’area riservata dei Servizi Telematici dell’Agenzia)
la risoluzione in ufficio va effettuata mediante un versamento di 67 Euro con modello F23 e codice tributo 113T. Nel modello devono essere indicati gli estremi del contratto. Successivamente, l’attestato di versamento, unitamente al modello 69, deve essere presentato, entro 20 giorni dal pagamento, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove è stato registrato il contratto
NB 1: per i contratti di locazione registrati con i modelli Siria e Iris la risoluzione è effettuabile esclusivamente presso gli uffici dell’Agenzia
NB 2: se si è optato per il regime della cedolare secca non è dovuta alcuna imposta e la risoluzione va comunicata, entro 30 giorni, esclusivamente presso l’ufficio dove è stato registrato il contratto, utilizzando il modello 69
NB 3: in caso di risoluzione anticipata, il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata, ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella della risoluzione

Qualora venga risolto un contratto, per il quale era stata espressa l’opzione alla “Cedolare Secca”, non è dovuta alcuna imposta di registro in quanto la stessa era compresa nell’imposta sostitutiva.
In base alla norma dell’art. 17 del DPR 131/86, in presenza di risoluzione del contratto di locazione, è necessario provvedere al versamento di 67,00 euro, contestualmente, presentare copia del versamento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente in base alla registrazione del contratto. L’attestato di versamento si sostituisce al qualsiasi altra documentazione di merito.
In presenza di opzione per la “Cedolare Secca”, non essendo più dovuto alcun versamento, si rende necessario presentare il Mod. 69, poiché le parti non devono più sottostare ad alcun obbligo.
In assenza di presentazione del Mod. 69 l’Agenzia delle Entrate non sarebbe in condizioni di venire a conoscenza della risoluzione.

Fonte: web (assistenza on line ag. entrate - agefis.it)

02-02-2014

Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it

Crescono le tasse

Cgia: crescono tasse su immobili


Sempre più grande il peso fiscale sugli immobili in Italia, che supererà quest’anno i 52 miliardi di euro: ben 2,9 miliardi in più rispetto al 2013. Dall’inizio della crisi il livello di tassazione sulle case, i negozi, gli uffici e i capannoni è aumentato di 10 miliardi. I dati, elaborati dalla Cgia, indicano come il “mattone” sia sempre più nelle mire del fisco con l’obbiettivo di far cassa.
“Se in questi ultimi otto anni il prelievo legato alla redditività degli immobili è rimasto pressoché uguale - dice Giuseppe Bortolussi, segretario Cgia - quello riferito ai trasferimenti di proprietà è addirittura sceso del 23%, a seguito della fortissima crisi che il mercato immobiliare ha subito in questi ultimi anni.
Solo il gettito riconducibile al possesso dell’immobile - osserva - ha subito un vera e propria impennata: dal 2007 ad oggi è cresciuto del 78%. Tra l’Imu, la Tasi e il nuovo prelievo sui rifiuti, quest’anno pagheremo quasi 31 miliardi di euro”. Per Bortolussi questo importo “incide sul prelievo totale per quasi il 60%. Tenendo conto di tutto il sistema fiscale che grava sul mattone, nel 2014 i proprietari di immobili pagheranno quasi 3 miliardi in pù rispetto al 2013. Una buona parte di questo aumento va addebitato all’introduzione della Tasi che appesantirà il prelievo fiscale soprattutto sui proprietari di seconde e terze case e su quelli che possiedono un immobile ad uso produttivo”.
La Cgia ricorda che negli ultimi 8 anni il prelievo sui rifiuti è aumentato del 66% (era pari a 4,6 miliardi, ora ha raggiunto quota 7,6 miliardi), mentre l’imposta che grava sugli immobili (prima Ici ora Imu) ha fatto salire il carico fiscale del 53%. Nel 2007 il gettito era di 12,7 miliardi, nel 2014 sfiorera’ i 19,5 miliardi di euro. Tuttavia, la voce che ha subito la variazione percentuale più forte è stata quella riferita alle successioni/donazioni: +390%. Se nel 2007 l’Erario aveva incassato 106 milioni di euro, nel 2014 il gettito previsto raggiungera’ i 520 milioni di euro.

Fonte: www.tgcom24.mediaset.it/economia/2014/notizia/cgia-crescono-tasse-su-immobili_2024535.shtml

01-02-2014

Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it

Imposte sui trasferimenti immobiliari

Il D.L. n.104 /2013 (noto come “Decreto Istruzione”) e il D.Lgs. 23/2011 (“Decreto sul Federalismo Fiscale”) introducono alcune modifiche fiscali sul trasferimento degli immobili che decorreranno dal primo gennaio 2014.
Tali provvedimenti riguardano in modo particolare l’applicazione dell’Imposta di Registro sui trasferimenti immobiliari.
Dal primo gennaio 2014, in caso di trasferimenti di immobili non soggetti ad IVA si applicherà un’imposta di registro (di valore minimo pari a 1.000 Euro) pari a
9% per tutti i trasferimenti immobiliari (fabbricati e terreni) a titolo oneroso
2% per gli immobili adibiti a “prima casa”, ad eccezione di quelle ricadenti in categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico)
L’imposta ipotecaria e quella catastale saranno dovute in misura fissa pari a 50 Euro.

Gli immobili soggetti ad IVA, invece, sono più penalizzati; infatti non si applica l’imposta di registro ma appunto l’IVA che è pari a
22%
10%
4%
in funzione della tipologia di immobile e della Categoria catastale; l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale saranno dovute in misura fissa, passando ciascuna dagli attuali 168 Euro a 200 Euro.
Ricordiamo che, in estrema sintesi, sono soggetti ad IVA gli immobili acquistati da impresa costruttrice entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
Con le nuove disposizioni normative, infine, vengono annullate per tutti i tipi di trasferimento l’imposta di bollo (attualmente pari a 35 Euro) e la tassa ipotecaria (attualmente pari a 64 Euro).
Alla luce del nuovo quadro impositivo che partirà dal 2014, diventa interessante valutare come cambierà lo scenario delle imposte dovute sui trasferimenti immobiliari e valutare quali saranno gli immobili/acquirenti più favoriti e quelli più sfavoriti.
Al riguardo proponiamo una utile pubblicazione dell’Agefis (Associazione geometri fiscalisti), che oltre alle novità fiscali introdotte dalle nuove normative, fornisce:
tabelle di riepilogo per tipologia di atto
tabelle di sintesi sulle imposte per immobili abitativi
tabelle di sintesi sulle imposte per immobili strumentali
esempi pratici, con calcoli relativi a
prima casa, acquisto da privato e da impresa
seconda casa, acquisto da privato e da impresa
terreni agricoli
beni strumentali, acquisto da privato e da impresa.

Fonte: acca.it/biblus-net

10-01-2014


Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it

Novità agevolazioni fiscali

E’ disponibile online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, con le novità previste dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), che ha prorogato la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e nella misura del 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione è pari al 65% se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 e al 50% per le spese effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Tra gli interventi ammessi al beneficio fiscale, la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Possono usufruire della detrazione i contribuenti residenti e non residenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, compresi i titolari di reddito d’impresa per gli immobili destinati alla propria attività.

Fonte: cabox.com

03-02-2014

Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it

Plafond casa

Plafond Casa, ecco la lista delle 20 banche che offriranno mutui agevolati per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili residenziali

Il D.L. 102/2013 (convertito con Legge 124/2013) ha previsto lo stanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti di 2 miliardi di Euro per sostenere i mutui per l’acquisto o la ristrutturazioni di immobili residenziali.
Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato l’elenco delle banche che hanno aderito all’iniziativa, tramite le quali sarà possibile ottenere mutui a condizioni particolarmente vantaggiose.
Ricordiamo che il Plafond Casa è destinato al finanziamento, tramite mutui garantiti da ipoteca, dell’acquisto di immobili residenziali, preferibilmente le abitazioni principali con classi energetiche A, B o C, e/o di interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, con priorità per:
giovani coppie, nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile, famiglie numerose
Tra le banche che aderiscono sono presenti Intesa San Paolo, BNL, Banca Sella, Ubibanca, Banca Carige, Banco Popolare, etc.
L’elenco di chi ha già aderito è disponibile sul sito dell’ABI www.abi.it
Convenzione ABI-CDP
ELENCO BANCHE ADERENTI E IN CORSO DI ADESIONE AL PLAFOND CASA (aggiornato al 4 febbraio 2014)
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA BANCA CARIGE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA BANCA POPOLARE DI SONDRIO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA SELLA BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO BANCO DI CREDITO POPOLARE BANCO POPOLARE BINTER- BANCA INTERREGIONALE BNL-BNP PARIBAS CARIPARMA – CREDIT AGRICOLE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA CREDITO VALTELLINESE EXTRABANCA INTESASANPAOLO ICCREA BANCA UBIBANCA UNICREDIT

fonte: acca.it/biblus-net

08-02-2014


Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it

Riforma del catasto in arrivo

Le novità introdotte dalla Riforma del Catasto
La revisione del catasto fabbricati contenuta nel disegno di Legge sulla delega fiscale ha avuto l’approvazione anche in Commissione Finanze al Senato.
L’attuale sistema catastale, ormai vecchio di 74 anni, classifica gli immobili esistenti attraverso vani, classi e categorie; il nuovo catasto si baserà, invece, su metodologie statistiche matematiche, cercando di allineare il valore catastale al valore di mercato, adeguandolo il più possibile alla realtà.
La grande novità contenuta nella Riforma del Catasto riguarda principalmente la sostituzione dei vani con i metri quadri e l’individuazione di algoritmi per determinare il valore degli immobili. Ecco i punti salienti.
VALORE PATRIMONIALE E RENDITA
Prevista l’attribuzione di un valore patrimoniale e di una opportuna rendita rappresentativa del reale reddito ritraibile dall’immobile. Per il calcolo del valore patrimoniale delle unità immobiliari, saranno utilizzate metodologie differenti in relazione alla specifica destinazione catastale dell’immobile.
IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
Nel caso di immobili a destinazione catastale ordinaria (Categoria A, B e C, come ad esempio le civili abitazioni o i locali commerciali) sarà utilizzato il valore di mercato al metro quadro opportunamente corretto in base ad
un coefficiente funzione della localizzazione e delle caratteristiche edilizie dell’immobile. Sarà abbandonando l’attuale metodologia basata sul concetto del vano.
In particolare sarà adottato un processo estimativo che:
• utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell’unità immobiliare
• utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune
IMMOBILI INTERESSE STORICO
Per gli immobili di interesse storico si effettuerà una stima che terrà conto dei maggiori oneri relativi alla manutenzione, ai vincoli legislativi e all’apporto alla valorizzazione del patrimonio storico nazionale.
IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
Per gli immobili a destinazione catastale speciale (D, come ad esempio opifici, capannoni industriali, alberghi) si utilizzerà una metodologia basata sulla stima diretta. Si adotterà, in particolare, un processo estimativo che:
• opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale
• qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente.
ALGORITMI DI CALCOLO
L’individuazione delle rendite e dei valori patrimoniali avverrà attraverso algoritmi di calcolo, ossia funzioni statistiche utilizzate per attribuire valori e redditi rilevati alla consistenza delle singole unità immobiliari.
ACCATASTAMENTO TELEMATICO
Previsto l’accatastamento telematico degli immobili.

COMMISSIONI CENSUARIE
Le commissioni censuarie saranno allargate anche ai rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo immobiliare. Sarà rafforzata la possibilità di assumere provvedimenti in autotutela sulla determinazione delle rendite, ma i ricorsi giurisdizionali andranno rivolti alle commissioni tributarie.
Il Tar risponderà solo sulle questioni di legittimità.

fornte: acca.it/biblus-net

08-02-2014


Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it

Aumento imposte fisse

Dal primo gennaio 2014 aumentano le imposte fisse di registro per successioni, donazioni, scritture private, etc.
Il Decreto Legislativo 104/2013 ha stabilito l’aumento dell’imposta di registro a partire dal primo gennaio 2014.
Secondo la nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, l’importo di ciascuna delle imposte di registro, quella ipotecaria e quella catastale, passa dagli attuali 168 Euro ai 200 Euro in misura fissa.

Il recente aumento delle imposte fisse riguarda non solo gli atti traslativi di beni immobili, ma anche tutti gli atti societari per i quali vi è l’obbligo della registrazione con l’imposta fissa che fino al 31 dicembre 2013 era pari a 168 Euro, ossia:
gli atti di conferimento di denaro in società
le cessioni di partecipazioni sociali
le fusioni, le trasformazioni e le scissioni societarie
gli atti di accettazione e rinuncia di eredità
le procure
le donazioni
le successioni
le scritture private autenticate e non autenticate
le denunce di contratti verbali
le convenzioni matrimoniali (quali la separazione dei beni e il fondo patrimoniale)
le convenzioni urbanistiche
gli atti d’obbligo unilaterale
i contratti di comodato di beni immobili
il contratto preliminare di compravendita immobiliare

Fonte: acca.it/biblus-net

10-01-2014

Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it