10 novembre 2017

COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 al comma 1 dell’art. 1 istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Come il matrimonio, l’unione civile si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato quindi nell’archivio dello stato civile.
Le parti, per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La scelta del cognome non comporta il cambio delle generalità.
Dall’unione deriva l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alla propria capacitàdi lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai ‘bisogni comuni’.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna della parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice preferisce la parte dell’unione civile che può anche promuovere l’interdizione o l’inabilitazione.
Il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
Lo scioglimento può avvenire per morte (8 o dichiarazione di morte presunta di una delle parti); per sentenza di rettificazione di attribuzione sesso; per divorzio, ma non sarà obbligatorio il periodo di separazione; quando hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.
Gli impedimenti all’unione civile possono essere la presenza di un peìrecedente vincolo matrimoniale o di una unione civile; l’interdizione di una delle parti per infermità mentale; la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela; la condanna per omicidio consumato o tentato del coniuge o del partner.
Fonte: sobimnews

10-11-2017