La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (articolo
16-bis, Tuir) è riconosciuta anche per l’acquisto di autorimesse e posti
auto pertinenziali già realizzati, limitatamente ai costi di realizzo
comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione
essenziale per usufruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del
vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell’atto di
compravendita. La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017
la misura potenziata della detrazione (50%), che è fruibile in dieci quote
annuali di pari importo. Per poter usufruire del beneficio, il pagamento delle
spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Con riguardo
a tale ultimo aspetto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nei
casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il
box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente può
fruire della detrazione (…) anche in assenza di pagamento mediante bonifico
bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla
apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore
sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro
concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (…). Tale
documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi
della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di
predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici
dell’amministrazione finanziaria” (circolare 43/E del 18 novembre 2016).
Fonte: web
21-02-2017
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