11 maggio 2016

Norme retroattive (pro banche?)


Dopo la terza asta deserta l'immobile al debitore o "svenduto": la norma è retroattiva
una importante novità del decreto banche entrato in vigore il quattro maggio riguarda il tetto massimo alle aste immobiliari. Dopo l'esecuzione, infatti, l'abitazione del debitore può essere offerta per un massimo di tre volte. Se anche il terzo tentativo dovesse andare a vuoto si aprono due strade: la casa torna al debitore o il giudice può decidere di "svenderlo" in una quarta procedura con un valore ridotto della metà. Una norma che si applica anche ai beni già pignorati.
Nata per semplificare le procedure di esecuzione immobiliare, la nuova norma prevede che l'immobile pignorato possa essere messo all'asta per un massimo di tre volte, ogni volta con un prezzo ribassato di circa un quarto. Nel caso in cui anche la terza asta dovesse andare deserta è facoltà del giudice quella di decidere se far tornare l'immobile al debitore - con buona pace del creditore - o indire una quarta procedura di aggiudicazione, dove l'abitazione viene in qualche modo "svenduta", perché il valore è ridotto della metà.
A questo punto nasce spontanea la domanda: che succederà agli immobili già pignorati? La risposta è nello stesso decreto che stabilisce che la regola illustrata si applica anche agli esperimenti di vendita "svoli prima dell'entrata in vigore del presente decreto". Detto in poche parole la norma è retroattiva. Nella pratica, tutti gli immobili già pignorati, con procedure che si allargano magari da anni, verranno o restituiti al debitore o per loro si aprirà la strada di una sora di "liquidazione finale", con una quarta procedura  a discrezione del giudice.
E' inoltre importante sottolineare come per i nuovi pignoramenti, la procedura non potrà protrarsi per anni, ma dovrebbe concludersi in un massimo di sei mesi.
La riforma prevede un numero massimo di aste deserte. Dopo tre tentativi andati a vuoto, si passerà a un quarto esperimento di vendita dell'abitazione a prezzo libero. Intanto il giudice avrà ordinato la liberazione immediata della casa da parte del debitore, per evitare che sia proprio questo elemento a scoraggiare i possibili acquirenti. 
Se anche la quarta asta dovesse andare a vuoto, il giudice dichiara la chiusura anticipata del pignoramento. L'immobile viene restituito al debitore e il creditore dovrà trovare altri beni da pignorare. Nel caso in cui dovesse avviare la procedura di esecuzione per lo stesso immobile, questo potrebbe configurarsi come abuso di diritto.
Già due anni fa, il legislatore aveva previsto l'estinzione anticipata della procedura nel caso di asta deserta. Ma ci sono importanti differenze con il passato
la chiusura del processo di pignoramento dell'immobile non è una facoltà del giudice, ma un vero e proprio obbligo
viene definito il numero di aste massimo, in questo caso quattro
nel nuovo testo non vengono poste condizioni alla chiusura anticipata della procedura se non il numero massimo di aste (nella precedente formulazione, infatti, l'estinzione dell'esecuzione forzata era relazionata al momento in cui "non risulti più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura")
Nel caso in cui tre aste immobiliari siano andate deserte, il giudice può chiedere l'immediato rilascio della casa da parte del debitore. Ciò non vale però nel caso in cui l'immobile costituisca la prima casa di abitazione dello stesso. In questo caso, potrà continuare ad abitarlo anche durante l'esecuzione forzata.
Sono previste maggiori garanzie nel caso di espropriazione di beni indivisi. Tra questi la previsione che sia espropriato l'immobile in comuni di beni, ma che venga restituito al coniuge non debitore la metà del controvalore del bene, al loro delle spese di liquidazione.
Il fisco non può pignorare la prima casa se è l'unica, non di lusso e il debitore vi ha fissato la propria residenza. In mancanza di detti presupposti, Equitalia può scrivere l'ipoteca e anche pignorare l'immobile, a condizione che il suo credito sia superiore a 120mila euro.
Per quanto concerne i mobili di casa, non sono pignorabili i letti, tavoli da pranzo e le sedie, armadi, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli da cucina, utensili da casa e il mobile che li contiene.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 4 maggio il decreto banche, che contiene, tra le altre misure, anche le norme che rendono più semplice il pignoramento immobiliare dopo 18 rate non pagate. Il testo specifica che la casa può andare all'asta solo se è di proprietà di un imprenditore e nel caso in cui non sia adibita ad abitazione principale.
L'Articolo 2 del decreto banche dispone che in caso di inadempimento dell'imprenditore - e in presenza di una clausola contrattuale che lo specifichi - il creditore ha diritto di procedere alla vendita dell'immobile. Sempre nel caso in cui al "proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento". Al comma 3, inoltre viene specificato, che il trasferimento non può "essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado".
Il comma 5 dell'articolo 2 del testo, prevede che "si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento".
Fonte: articolo visto sul web
11-05-2016

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