L'acquisto
di una casa può essere considerato un percorso con varie tappe: proposta di
acquisto, preliminare di compravendita, rogito notarile.
Questi
passaggi non sono tutti obbligati, infatti le parti possono effettuare direttamente
il preliminare, comunemente detto compromesso, dopodiché si passa al rogito; si
può anche procedere direttamente dall’accettazione della proposta di locazione
al rogito. Alla fine si deve comunque passare dal rogito, questa è l’unica
tappa obbligata: il rogito.
Possiamo
anche addirittura fare il rogito direttamente saltando le tappe di proposta o
compromesso, come detto sono le uniche tappe che si possono saltare a
differenza del rogito.
La
proposta di acquisto viene solitamente sottoscritta su moduli prestampati
forniti dall’agenzia immobiliare, questa contiene gli elementi essenziale per
la futura vendita (prezzo, tempistica, pagamenti, consegna, individuazione
immobile e pertinenze). Questo documento vincola di fatto entrambe le parti una
volta sottoscritto, vincola invece una sola parte, per un certo periodo di
tempo indicato, quando formulata come “irrevocabile”.
Una
volta sottoscritti gli accordi questi non possono essere modificati
unilateralmente ma solo in forma scritta e soprattutto di comune accordo.
È
sufficiente quindi che il mediatore informi di essere in possesso
dell'accettazione scritta, senza dover trasmettere tale documento».
Una
recente sentenza della Suprema Corte (n. 25923, del 9 dicembre 2014) ha
affermato che l'accordo è da ritenersi concluso anche con la semplice
comunicazione dell'agenzia all'acquirente circa l'avvenuta accettazione della
proposta irrevocabile.
Da
un punto di vista puramente giuridico, non c'è dunque differenza tra la
proposta accettata e il preliminare. Se una delle parti cambia idea prima del
rogito, perde la somma depositata a titolo di “caparra” (acquirente) o ne deve
restituire il doppio (venditore). Ci sarebbero poi anche le spese sostenute e
le obbligazioni sottoscritte che potrebbero far aumentare il “peso” di aver
cambiato idea; solitamente in questa fase preliminare non ci sono impegni
economici molto elevati.
Ma
non è finita qui: La parte che vuol invece mantenere gli impegni sottoscritti
può rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza che trasferisca la casa alle
condizioni previste nella proposta accettata e, per quanto non pattuito, alle
condizioni di legge.
Oltre
a indicare un periodo di validità non troppo lungo, la proposta deve contenere
altri elementi di tutela: l'indicazione che l'acquisto è condizionato
all'ottenimento del mutuo, la dichiarazione del venditore circa l'assenza di
evizioni, sugli impianti, e così via; in genere queste clausole sono “tantine”
ma come diceva un detto: meglio prevenire che curare.
Per
questo (e anche per molto altro) è opportuno farsi seguire da un agente
immobiliare, un professionista abilitato nel ruolo, che conosce tutte queste
clausole e può gestire al meglio qualsiasi compravendita.
Nel
caso di accordo sottoscritto “ all’acqua di rose” è opportuno prevedere una
clausola secondo la quale le parti si impegnano a definire meglio e
compiutamente le condizioni contrattuali in un successivo preliminare formale,
sostitutivo e/o integrativo del precedente.
I
vantaggi di un rinvio al preliminare sono diversi. Ulteriormente rafforzati
dalla possibilità di trascrizione nei registri immobiliari.
La
firma del compromesso così come la proposta fa nascere un obbligo giuridico che
ha effetto solo tra le parti: se il proprietario vende ad altre persone o
iscrive ipoteche sull'immobile, l'acquirente potrà al massimo chiedere al
giudice il risarcimento dei danni, ma dovrà rinunciare alla casa.
La
trascrizione, il cui effetto “prenotativo” dura tre anni, rende invece il
contratto opponibile nei confronti di terzi e protegge anche da qualsiasi
azione sull'immobile (pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali).
Ma questo, tra persone per
bene è inutile anche pensarlo.
Fonte: web
27-05-2015
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