Debutta nella dichiarazione dei redditi di quest'anno la nuova
deduzione sull'acquisto di un immobile da dare in locazione con canoni
agevolati per un periodo di otto anni. L'agevolazione consente di detrarre
dal reddito complessivo delle persone fisiche il 20% del costo sostenuto per
l'acquisto o la costruzione di un'abitazione che verrà data in affitto.
Inteventi ammessi nell'agevolazione
La nuova agevolazione è stata introdotta dall'articolo 21
del decreto legge del 12 settembre 2014 e dovrà essere indicata nel rigo Rp32
del modello UNico 2015 PF. La norma prevede dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre
2017 sia possibili dedurre il 20% delle spese sostenute per:
• Acquisto di
immobili ad uso residenziale di nuova costruzione e
rimasti invenduti al 12 novembre 2014
• Acquisto di
immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di
risanamento conservativo. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria
• Costruzione
di un immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima
dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Tali spese devono essere attestate dall'impresa che esegue i lavori
• Sono
deducibili anche gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per
l'acquisto delle unità immobiliari medesime
La legge di conversione del dl ha eliminato il vincolo che
prevedeva che l'acquisto debba essere effettuato "da imprese di
costruzione e da cooperative edilizie" e la ristrutturazione "da
imprese di ristrutturazione immobiliari e da cooperative edilizie". Tale
vincolo è però riportato nel Modello Unico ed è valido solo per periodo dal 13
settembre 2014 all'11 novembre 2014.
Ripartizione della deduzione
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo
dal momento della stipula del contratto di locazione. Il limite massimo di
spesa su cui calcolare la deduzione sono 300mila euro (deduzione massima di
60mila euro), anche nel caso di acquisto o di realizzazione di più immobili. La
norma non chiarisce se il limite sia riferito a tutto il quadriennio agevolato,
o solo al singolo acquisto.
La locazione dell'immobile
Entro sei mesi dall'acquisto o dalla fine dei lavori di
costruzione, l'immobile deve essere destinato alla locazione per un periodo
continuativo di almeno otto anni. Il canone non può superare i tre seguenti
limiti
1) Essere superiore a quello indicato nella convenzione comunale
stipulata ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa convenzionata; 2) Non può essere superiore a
quello previsto per i contratti a canone convenzionale o concordato: 3) Non può
essere superiore a quello speciale stabilito per le unità abitative realizzate
o recupete nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Fonte: idealista.it
18-05-2015
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