18 maggio 2015

Deduzione del 20% su casa da acquistare (per poi affittare).

Debutta nella dichiarazione dei redditi di quest'anno la nuova deduzione sull'acquisto di un immobile da dare in locazione con canoni agevolati per un periodo di otto anni. L'agevolazione consente di detrarre dal reddito complessivo delle persone fisiche il 20% del costo sostenuto per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione che verrà data in affitto.
Inteventi ammessi nell'agevolazione
La nuova agevolazione è stata introdotta dall'articolo 21 del decreto legge del 12 settembre 2014 e dovrà essere indicata nel rigo Rp32 del modello UNico 2015 PF. La norma prevede dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 sia possibili dedurre il 20% delle spese sostenute per:
   Acquisto di immobili ad uso residenziale di nuova costruzione e rimasti invenduti al 12 novembre 2014
   Acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
   Costruzione di un immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Tali spese devono essere attestate dall'impresa che esegue i lavori
   Sono deducibili anche gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime
La legge di conversione del dl ha eliminato il vincolo che prevedeva che l'acquisto debba essere effettuato "da imprese di costruzione e da cooperative edilizie" e la ristrutturazione "da imprese di ristrutturazione immobiliari e da cooperative edilizie". Tale vincolo è però riportato nel Modello Unico ed è valido solo per periodo dal 13 settembre 2014 all'11 novembre 2014.
Ripartizione della deduzione
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo dal momento della stipula del contratto di locazione. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la deduzione sono 300mila euro (deduzione massima di 60mila euro), anche nel caso di acquisto o di realizzazione di più immobili. La norma non chiarisce se il limite sia riferito a tutto il quadriennio agevolato, o solo al singolo acquisto.
La locazione dell'immobile
Entro sei mesi dall'acquisto o dalla fine dei lavori di costruzione, l'immobile deve essere destinato alla locazione per un periodo continuativo di almeno otto anni. Il canone non può superare i tre seguenti limiti
1) Essere superiore a quello indicato nella convenzione comunale stipulata ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata; 2) Non può essere superiore a quello previsto per i contratti a canone convenzionale o concordato: 3) Non può essere superiore a quello speciale stabilito per le unità abitative realizzate o recupete nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Fonte: idealista.it

18-05-2015


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