20 marzo 2015

Prestito vitalizio

E’ stato approvato il testo di legge che favorisce gli over 60, questa nuova normativa permetterà di ottenere un mutuo garantito dalla loro abitazione senza perdere però la proprietà dell'immobile (quota parte del diritto) come succede con la vendita della nuda proprietà
Il prestito vitalizio ipotecario era già stato previsto da tempo ma non è mai stato preso dal verso giusto.
E’ una alternativa alla vendita della nuda proprietà perché consente al proprietario di un immobile (la soglia è 60 anni) di trasformare parte del valore dell'immobile in denaro, per ottenere così liquidità, senza dover vendere l’immobile o cedere la nuda proprietà.
Chi rispecchia i requisiti di questa normativa (proprietario di un immobile e 60 anni compiuti) può far richiesta, ad un istituto bancario o ad un'azienda finanziaria di un finanziamento immediato, consistente in una percentuale del valore dell'immobile (la percentuale è variabile ma non è superiore al 50% del valore dell’immobile e varia anche in funzione dell’età anagrafica e delle aspettative di vita del richiedente)
I prestiti (o più comunemente si possono chiamare mutui) sono di due tipologie: a tasso fisso o tasso variabile e hanno tassi di interesse in media superiori anche di 4 punti in percentuale a mutui ordinari che siamo tutti ormai abituati a sentire e vedere pubblicati.
Il rimborso può avvenire in maniera graduale (secondo delle modalità concordate tra l'istituto erogante ed il richiedente) senza che sia applicata la capitalizzazione annuale degli interessi.
In questo caso l’ente finanziatore può richiedere la risoluzione del contratto per ritardato pagamento, se ciò si è verificato per almeno sette volte nel corso del tempo, anche se non consecutive, tra il 30º e il 180º giorno dalla scadenza della rata.
Il rimborso può avvenire anche in una unica soluzione qualora non ci sia l’accordo per il rimborso graduale, la legge prevede tre casi
1) in caso di decesso della persona che ha ricevuto il finanziamento
2) In caso di vendita della proprietà o altri diritti reali o di godimento
3) se si compiono atti che riducono il valore dell'immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi quali nuove ipoteche
Se passati 12 mesi dal verificarsi di una di queste tre condizioni, il prestito non viene rimborsato, l'istituto finanziatore può vendere l'immobile al valore di mercato, decurtato del 15% ogni 12 mesi, fino al momento della vendita
Rispetto alla nuda proprietà, il prestito ipotecario vitalizio rispetto alla nuda proprietà ha il vantaggio di salvaguardare la proprietà dell'immobile e anche di dare agli eredi la possibilità di estinguere il debito, recuperando così il pieno possesso dell'immobile
Fonte: web
20-03-2015


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14 marzo 2015

Imposte su prima e seconda casa

Chi acquista un immobile oltre al prezzo da corrispondere per la compravendita dovrà considerare una serie di imposte (imposta di registro, catastale e iva) che variano a seconda che si tratti di una prima o seconda casa e delle caratteristiche del venditore. vi presentiamo un utile quadro riassuntivo delle imposte da pagare per l'acquisto di un'abitazione
abitazione principale
   acquisto prima casa da privato -
   imposta di registro 2 per cento
   imposta ipotecaria fissa 50 euro 
   imposta catastale fissa 50 euro
   acquisto prima casa da un'impresa costruttrice (o di ristrutturazione) non esente da iva
   iva 4 per cento
   imposta di registro fissa 200 euro 
   imposta ipotecaria fissa 200 euro
   imposta catastale fissa 200 euro
   acquisto prima casa da impresa esente da iva
   imposta di registro 2 per cento 
   imposta ipotecaria fissa 50 euro 
   imposta catastale fissa 50 euro
seconda casa (quando non ci sono i requisiti da parte acquirente per usufruire delle agevolazioni prima casa)
   acquisto seconda casa da privato
   imposte di registro 9%
   imposte catastale 50 euro
   imposte ipotecaria 50 euro
   acquisto seconda casa da impresa esente da iva
   imposta di registro 9%
   imposta ipotecaria 50 euro
   imposta catastale 50 euro
   acquisto seconda casa da impresa soggetta a iva
   iva al 10% (o al 22% nel caso di immobili di lusso)
   imposta di registro 200 euro
   imposta catastale 200 euro
   imposta ipotecaria 200 euro
se il venditore è un’impresa, la cessione è sempre esente da iva, a eccezione di questi casi:
vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristi no dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita)
vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita)
Fonte: idealista.it

14-03-2015

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13 marzo 2015

Il modo migliore per cercare l'immobile ideale?

SMETTERE DI CERCARLO!

LO FAREMO NOI PER CONTO VOSTRO
(home hunter, flat hunter, property finder? in Italia possiamo chiamarlo: cacciatore di Immobili!)
Property Finder è un altro servizio specifico che SOBIM vi può offrire.
Non si tratta di pura mediazione.
Quando lavoriamo come home hunter lavoriamo unicamente per l’acquirente e ricerchiamo ciò che desidera con un rapporto fiduciario “monomandatario”. Cambiando così le dinamiche operative, prospettive ed aspettative.
Noi lavoriamo anche così!
Su specifico incarico/contratto di ricerca sottoscritto, realizziamo anche una serie di iniziative di marketing il cui fine ultimo è analizzare l’intero mercato immobiliaredella zona di interesse dichiarata dall’acquirente per trovare l’immobile perfetto, quello desiderato, quello con le caratteristiche giuste, in un mercato caotico, solo per un cliente, solo per una richiesta specifica.
"Una solida rete di collaborazioni ci consente di svolgere il lavoro in tutta Italia, per tutti quei clienti (privati, società, istituzionali) che vogliono investire".
Con la sottoscrizione di una formale lettera di incarico - un contratto di ricerca esclusiva - ci impegniamo per il periodo concordato a ricercare e sottoporvi le opportunità disponibili sul mercato corrispondenti alle vostre esigenze a fronte di una parcella già concordata sul contratto, ed nel periodo indicato si lavora per il cliente sottoscrittore, si lavora come Property Finder al massimo per tre clienti alla volta.
In questo servizio di Property Finder il nostro unico cliente è l’acquirente, facciamo solo i suoi interessi.
Il target di riferimento è da considerarsi sicuramente trasversale. Chiunque può rivolgersi a noi ed incaricarci in esclusiva alla ricerca di un immobile, sia questo un attico, un monolocale, un ufficio, un palazzo, un capannone, una proprietà particolare...

Un esempio di valore aggiunto?

Un conto è visitare 100 immobili, dopo aver effettuato uno screening dell’offerta spesso parziale e molto limitata fra migliaia di “opportunità” almeno chiamate tali, questo richiede tempo, fatica e stress per coordinare i vari appuntamenti da conciliare con il lavoro o altri impegni quotidiani; un altro è visitare 3 o 4 immobili “centrati” sulle specifiche esigenze riducendo anche i tempi medi di acquisto.

Come funziona?

Il Cliente ci conferisce un incarico scritto, esclusivo e di breve durata dove potrebbero essere previsti piccoli fondi spese, rimborsi o anticipi a seconda dell’immobile o dell’incarico affidato.

Concordiamo un incontro nel nostro ufficio e qui raccogliamo tutte le informazioni relative all’immobile che desideri con una lunga (molto lunga) intervista e cominciamo la nostra ricerca.
Esaminiamo tutto e tutti, controlliamo tutte le offerte in vari modi anche creando azioni di marketing; conoscendo perfettamente le esigenze, scremiamo l’offerta analizzandola a tavolino, verificando pregi e difetti visionandola personalmente, per il cliente.
Solo se siamo profondamente convinti che corrisponda esattamente alle esigenze esposte accompagniamo il cliente a vedere l’immobile.
Risultato: in pochi mesi di lavoro (dipende dalla ricerca) avremo individuato l’immobile giusto.
Se anche il sopralluogo del cliente confermerà che quello è l’immobile giusto, si approfondisce e si valuta insieme come procedere all’acquisto nel migliore dei modi, il cliente sarà così accompagnato in tutte le fasi fino all’atto finale di acquisto.
Accompagnato dall’inizio alla fine dal tuo professionista, dal tuo consulente di fiducia.
Fatti viziare!

compila il form sul nostro sito internet cliccando qui: property finder ti ricontatteremo 
Fonte: sobimnews
13-03-2015

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3 marzo 2015

APE, in arrivo la nuova normativa

Ci sono in arrivo novità importanti che riguardano la normativa sull’APE (attestato di prestazione energetica).
A luglio entrerà in vigore il decreto attuativo dell'articolo 5 del dl del fare, che ha lo scopo di rendere più omogenea e coordinata l’applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale.
Il d.l. 4 giugno 2013 n. 63 (decreto fare), convertito in legge dalla l. 3 agosto 2013 n. 90, contiene infatti le disposizioni per il recepimento della direttiva 2010/31/ue, sulla prestazione energetica degli edifici, definendo un nuovo quadro legislativo riguardante i limiti di legge per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti e il nuovo schema delle certificazioni energetiche.
Il 1 luglio 2015 entrerà in vigore il decreto attuativo dell’articolo 5 del decreto fare, che ha aggiornato il d.lgs 192/2005, ossia il decreto che aveva introdotto in Italia, tra le varie cose, il concetto di certificazione energetica.
Tale decreto, necessario per aggiornare i contenuti del dpr 59/09 e del dm 26 giugno 2009 (linee guida nazionali in ambito energetico) si applicherà alle regioni e province autonome che non avranno ancora recepito la direttiva 2010/31/ue.
Conterrà le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, che definiranno criteri generali, nuovi metodi di calcolo adeguati alla metodologia europea, classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso, procedure amministrative, nuovi format e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica, requisiti minimi da rispettare per gli edifici nuovi, soggetti a ristrutturazione importante o a riqualificazione energetica.
Con le innovazioni introdotte dalla l. 90/13 la valutazione delle prestazioni energetiche sarà basata su un criterio relativo e non assoluto, come fatto attualmente; in altre parole l’edificio reale verrà confrontato con lo stesso edificio, dotato di involucro e impianti di prestazioni “minime”, definite per legge. ciò significa che l’edificio di riferimento avrà caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso identici all’edificio reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.
Un obiettivo della legge è definire più chiaramente i consumi energetici, consentendo all’utente di individuare meglio il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.
Altro scopo delle nuove linee guida sarà rendere più omogenea e coordinata l’applicazione delle norme per l’efficienza energetica su tutto il territorio nazionale, ad oggi estremamente varia a causa dell’autonomia regionale a cui abbiamo assistito in fase di recepimento della direttiva 2002/91/ce.
Il decreto attuativo riguarda gli edifici pubblici e privati esistenti sottoposti a ristrutturazione, o di nuova costruzione e introduce quattro tipologie di interventi, ognuna caratterizzata da prescrizioni specifiche diverse, in funzione della percentuale di superficie disperdente dell’involucro interessata e del coinvolgimento o meno dell’impianto termico.
All’interno del decreto sarà presente, per la prima volta, una definizione tecnica di “edificio a energia quasi zero” e saranno previsti nuovi requisiti minimi sempre più stringenti (nuove trasmittanze per strutture opache e trasparenti) rispetto agli attuali. tali requisiti, aggiornati almeno ogni 5 anni, prevedono che dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere ad energia quasi zero
metodi di calcolo ape.
L’APE cambierà aspetto, sia per quanto riguarda il format, sia nei contenuti, in quanto saranno introdotti nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e entrerà in vigore anche la parte 3 delle uni ts 11300:2010, che definisce le procedure per valutare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva.
Tra le novità principali si segnala che l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la conseguente classe saranno finalmente determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell’edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione).
Conterrà anche gli indici di climatizzazione estiva, di illuminazione, l’indicazione dell’energia prelevata dalla rete e i vantaggi legati alle diagnosi energetiche ed agli interventi di riqualificazione energetica, con lo scopo di rendere più reali le raccomandazioni già oggi presenti sull’attestato
classi energetiche edifici.
I limiti tra le classi di efficienza energetica non dipenderanno più dal fattore di forma dell’edificio, ma dall’indice di prestazione globale dell’edificio di riferimento, perciò ogni edificio avrà la sua scala.
L’indice di prestazione verrà sempre espresso in kwh/m2 di superficie, per tutti gli edifici (residenziali e non residenziali). 
Questa novità è fondamentale per continuare un processo iniziato nel 2005 con l’introduzione della certificazione energetica in Italia (d.lgs 192/2005) che, purtroppo, per diverse ragioni e, forse,  per un limite legato ai contenuti del certificato stesso non è mai stata recepita completamente.
La scommessa per tutti gli attori coinvolti nei vari processi legati al risparmio energetico degli edifici (sviluppatori, costruttori, installatori, professionisti, ecc.) sarà quella di comprendere il potenziale reale di questa nuova certificazione che, con tutti i contenuti descritti nei passi precedenti, permetterà di avere una fotografia molto più realistica dei reali consumi di un edificio o di un’unità immobiliare.
Fonte: idealista.it

03-03-2015

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