La
guida è stata aggiornata così anche le agevolazioni
L’agenzia
delle entrate ha aggiornato le sue guide dedicate all’immobile (al mattone)
dopo le novità introdotte dal decreto “Sblocca Italia”.
Dopo
“ristrutturazioni edilizie - le agevolazioni fiscali” è arrivato “Fisco
e casa - acquisto e vendita”.
Un
manuale vero e proprio, aggiornato, per sapere proprio tutto sulla
compravendita di immobili.
Dalla
A alla Z dal preliminare di compravendita alla tassazione, la guida “fisco e
casa sembra proprio essere uno strumento indispensabile al cittadino che
desidera acquistare o alienare un immobile.
Aggiornata
con le ultime novità introdotte dal decreto “sblocca Italia” anche in
termini di agevolazioni fiscali.
Lo
“sblocca Italia” ha introdotto una deduzione pari al 20% del prezzo di
acquisto di un immobile in favore delle persone che dopo l’acquisto lo
destinino alla locazione per un periodo di almeno otto anni.
Gli
acquisti agevolati sono quindi quelli effettuati dal 1 gennaio 2014 al 31
dicembre 2017.
La
deduzione è prevista per un massimo di euro 300.000 e viene ripartita in otto
quote annuali di pari importo, questa non è però cumulabile con altre
agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Fermo
restando il limite dei 300.000 euro, l’agevolazione spetta anche per la
costruzione di una abitazione su area edificabile già posseduta; si potranno
quindi portare in deduzione anche le spese sostenute da persona fisica, che non
esercita attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti di
contratto di appalto, per la costruzione di unità immobiliare a destinazione
residenziale.
Le
principali condizioni sono:
•l’unità
immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata nelle categorie
catastali A/1 – A/8 – A/9
•entro
6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve
essere affittato (concesso in locazione) per almeno otto anni continuativi a
canone non superiore a quello concordato (legge 431/1998) o a quello
convenzionale (art. 18 dpr 380/2001) o a quello che stabilito dalla legge che
ha istituito i canoni speciali (L. 350/2003); la deduzione non decade anche se
il contratto viene risolto prima degli otto anni previsti a patto che ne venga
stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione (comunque in totale otto
anni di contratto).
•Tra
locatore e conduttore (proprietà e inquilino) non ci siano rapporti di
parentela entro il primo grado.
•l’unità
immobiliare deve avere destinazione d’uso residenziale e non deve trovarsi
nelle zone territoriali omogenee classificate (DM 02-03-1968 n. 144), cioè zone
del territorio destinate ad uso agricolo.
•l’unità
immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe “A” o
classe “B”.
Fonte:
idealista.it
25-09-2014
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