25 settembre 2014

Agevolazioni fiscali per la casa



La guida è stata aggiornata così anche le agevolazioni
L’agenzia delle entrate ha aggiornato le sue guide dedicate all’immobile (al mattone) dopo le novità introdotte dal decreto “Sblocca Italia”.
Dopo “ristrutturazioni edilizie - le agevolazioni fiscali” è arrivato “Fisco e casa - acquisto e vendita”.
Un manuale vero e proprio, aggiornato, per sapere proprio tutto sulla compravendita di immobili.
Dalla A alla Z dal preliminare di compravendita alla tassazione, la guida “fisco e casa sembra proprio essere uno strumento indispensabile al cittadino che desidera acquistare o alienare un immobile.
Aggiornata con le ultime novità introdotte dal decreto “sblocca Italia” anche in termini di agevolazioni fiscali.
Lo “sblocca Italia” ha introdotto una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto di un immobile in favore delle persone che dopo l’acquisto lo destinino alla locazione per un periodo di almeno otto anni.
Gli acquisti agevolati sono quindi quelli effettuati dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La deduzione è prevista per un massimo di euro 300.000 e viene ripartita in otto quote annuali di pari importo, questa non è però cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Fermo restando il limite dei 300.000 euro, l’agevolazione spetta anche per la costruzione di una abitazione su area edificabile già posseduta; si potranno quindi portare in deduzione anche le spese sostenute da persona fisica, che non esercita attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti di contratto di appalto, per la costruzione di unità immobiliare a destinazione residenziale.
Le principali condizioni sono:
•l’unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
•entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere affittato (concesso in locazione) per almeno otto anni continuativi a canone non superiore a quello concordato (legge 431/1998) o a quello convenzionale (art. 18 dpr 380/2001) o a quello che stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali (L. 350/2003); la deduzione non decade anche se il contratto viene risolto prima degli otto anni previsti a patto che ne venga stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione (comunque in totale otto anni di contratto).
•Tra locatore e conduttore (proprietà e inquilino) non ci siano rapporti di parentela entro il primo grado.
•l’unità immobiliare deve avere destinazione d’uso residenziale e non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate (DM 02-03-1968 n. 144), cioè zone del territorio destinate ad uso agricolo.
•l’unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe “A” o classe “B”.
Fonte: idealista.it

25-09-2014

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