27 settembre 2016

Polizza decennale postuma

L’articolo 4 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 regola la c.d. polizza assicurativa decennale postuma. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà di un immobile da lui costruito, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina dell’edificio, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo, per difetto della costruzione e accaduti successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Purtroppo sembra che le conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione dell’obbligo di stipula della polizza e/o di consegna della polizza assicurativa stessa all’acquirente dell’immobile costruito è priva di alcuna sanzione.
La mancanza della polizza assicurativa non è ostativa alla stipula dell’atto, e non è neppure motivo di eventuale e successiva invalidità dell’atto di trasferimento.
Si ritiene che la violazione dell’obbligo di consegna della polizza assicurativa postuma decennale determini semplicemente un inadempimento contrattuale nei rapporti tra venditore e acquirente sicché il risarcimento da parte del costruttore nei confronti dell’acquirente è limitato al solo costo del premio assicurativo non pagato alla Compagnia di assicurazioni.
Naturalmente fermo restando la permanenza delle responsabilità civili del costruttore-venditore nei confronti dell’acquirente che certamente non vengono meno.
Il notaio è tenuto a svolgere tutte le attività preparatorie per la formazione dell’atto nel modo tecnicamente più idoneo.
L’assenza nell’atto notarile di compravendita di qualsiasi riferimento alla polizza non è giustificata, il notaio dovrà descrivere nell’atto le pattuizioni delle parti in merito alla polizza postuma decennale. Nel caso in cui la polizza fosse stata regolarmente contratta tra il costruttore-venditore e la compagnia assicurativa e regolarmente consegnata, il notaio riferirà nell’atto che ciò è avvenuto, mentre se la polizza assicurativa non viene consegnata, il notaio farà bene a descrivere la circostanza nell’atto, magari provvedendo a descrivere una pattuizione tra venditore e acquirente relativamente ai tempi successivi di consegna.
Le parti possono infatti liberamente pattuire che la polizza postuma decennale sia consegnata in un momento successivo. E’ questo il caso, frequente, in cui l’immobile venga venduto immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori e non si sia potuto fare in tempo a consegnare la documentazione alla compagnia di assicurazione, o la stessa compagnia di assicurazione non abbia fatto in tempo ad accettare la stipula della polizza
Fonte: web
27-09-2016
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