3 novembre 2016

Affitti in nero, arrivano le lettere delle Entrate

Riflettori puntati su chi in passato ha percepito redditi da locazione in nero. L’Agenzia delle Entrate sta inviando 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazioni di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.
Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l’inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012.
Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito.
Il calcolatore delle Entrate calcola velocemente al posto dei contribuenti le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.
Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.
Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.
Le lettere consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), fruendo così della sanzione  ridotta per infedele dichiarazione. Grazie al calcolatore disponibile sul sito dell’Agenzia, inoltre, i contribuenti potranno calcolare facilmente le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l’imposta sostitutiva della cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia, nel caso di tassazione ordinaria del reddito di fabbricati, per l'irpef e le addizionali (nonché, se dovuto, per il contributo di solidarietà).
Le Entrate ricordano che se il reddito di locazione è stato assoggettato ad Irpef, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima –90%). Invece, se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima -180%), se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente; 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima -240%), nel caso in cui non siano stati dichiarati.
Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.
Chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.
Fonte: articolo visto su idealista.it il 25-10-2016
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Mutui, maggiori tutele per i sottoscrittori: dalle informazioni alle regole per gli annunci pubblicitari


Maggiore trasparenza e protezione ai consumatori che chiedono un mutuo. E’ questo l’obiettivo del decreto 29 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.241 del 14 ottobre, emanato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) con l’obiettivo di dare attuazione alle norme del Testo unico bancario in tema di credito immobiliare ai consumatori. Vediamo i punti salienti.
Le informazioni devono essere corrette, chiare, comprensibili e non ingannevoli
Rendere ai consumatori informazioni corrette, chiare, comprensibili e non ingannevoli, adeguate allo strumento di comunicazione utilizzato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e di consentire al consumatore di valutarne le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. E’ questo quanto sollecitato dal Cicr.
Come devono essere i documenti
Quando le informazioni sono contenute in documenti, questi ultimi devono essere redatti secondo modalità che ne assicurino la leggibilità grafica, la semplicità sintattica, la chiarezza lessicale, la logicità di struttura e devono essere presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato.
Le regole per gli annunci pubblicitari
Sul fronte degli annunci pubblicitari, la richiesta del Cicr è che contengano un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico. Se poi non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, gli annunci devono specificare la propria natura di messaggio pubblicitario e indicare che è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l’informativa precontrattuale.
L’informativa precontrattuale
Per quanto riguarda l’informativa precontrattuale, il decreto spiega che prima della conclusione del contratto di credito la banca deve assicurare che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. La banca deve poi rispondere alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, sulle caratteristiche del contratto proposto e sugli effetti che possono derivargli a seguito della sua conclusione.
I finanziamenti in valuta estera
Secondo quanto stabilito dal decreto, il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20%. Per l’esercizio del diritto di conversione, il consumatore può essere tenuto a pagare al finanziatore, se previsto dal contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell’entità degli oneri che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al momento della conclusione del contratto.
fonte: articolo visto su idealista.it il 25-10-2016
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