14 luglio 2016

Luglio 2016, canone TV in bolletta, ci siamo!

E’ entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le modalità di addebito del canone Rai sulla bolletta della luce. Secondo quanto previsto dal provvedimento. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le nuove Faq relative al pagamento del canone TV. I quesiti sono focalizzati sul chiarimento di dubbi e problematiche legati alla fase di addebito del canone nelle fatture elettriche a partire dal mese di luglio.
In presenza di più contratti o in caso di voltura d essere addebitato sarà un solo contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale. Se una persona è titolare di due utenze di questo tipo, l’Agenzia chiarisce che il canone sarà presente sul contratto più recente. Se si cede l’unica fornitura di cui si è titolari, le rate mancanti del canone dovranno essere versate col modello F24. Chi invece diventa titolare di un’utenza solo a seguito della voltura, troverà il canone nella prima fattura elettrica utile. Se si era in possesso di una tv già prima dell’attivazione, l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato con F24.
In caso di passaggio da un fornitore ad un altro non occorre fare nulla: le rate del canone saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di rispettiva titolarità del contratto.
Al momento, sono stati pubblicati 40 quesiti sul sito dell’Agenzia, divisi in tre macro argomenti: “chi deve pagare il canone”, “dichiarazione di non detenzione” e il nuovo capitolo “addebito del canone nelle fatture elettriche”. Verrà pubblicata un’altra sezione dopo l’emanazione del provvedimento sui rimborsi.
Con la circolare 29/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle "regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche".
L’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene in base all’art. 3, comma 1, del Regolamento, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, come definiti dall’articolo  1, comma 1, lettera c) del Regolamento (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, come definiti dall’articolo 1, comma  1, lettera d) del Regolamento (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.
La circolare illustra poi le diverse ipotesi in presenza di più utenze residenziali e in caso di voltura. Per quanto riguarda gli importi da addebitare, la circolare dice che "la determinazione dell’importo del canone da addebitare sull’utenza elettrica residenziale tiene conto:
- per l’anno 2016, della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato stabilita nell’importo complessivo di euro 100 (articolo 1, comma 152,della legge n. 208/2015);
- delle disposizioni sulla misura e sul pagamento del canone previste dal RDL n. 246/1938 e di altre disposizioni rilevanti, anche al fine di applicare l’Iva e le tasse di concessione governativa;
- per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica residenziale, della previsione per cui il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre (articolo 3, terzo comma, del RDL n. 246/1938;articolo 3, comma 3, del regolamento);
- della presentazione della apposita dichiarazione sostitutiva da parte di un titolare di utenza elettrica residenziale per superare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (articolo 1, secondo comma, del RDL n. 246/1938; articoli 2, comma 2, lettera a, e 3, comma 1, del regolamento);
- dell’effettuazione del pagamento mediante addebito sulla pensione  (articolo 38, comma 8, del DL n. 78/2010) o con altre modalità, nonché dell’applicazione delle esenzioni previste dall’articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007 e da Convenzioni internazionali (articoli 2, comma 2, lettera b, e 3, comma 1, del Regolamento)".
L’Agenzia delle Entrate ha poi indicato le diverse rate di pagamento del canone dovuto per il 2016.
Bisogna mettersi in regola per evitare di saldare il debito due volte.
Nel caso in cui moglie e marito abitano nello stesso immobile e il marito è intestatario del contratto di fornitura elettrica, mentre la moglie è sempre stata titolare dell’abbonamento tv, il canone Rai sarà addebitato automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica, senza alcuna considerazione per chi fosse precedentemente l’intestatario dell’abbonamento Rai. L’Agenzia delle Entrate procederà d’ufficio alla voltura del canone al titolare del contratto di fornitura elettrica.
U n contribuente che risiede in un appartamento di sua proprietà e possiede ad esempio altri due immobili, tutti con utenze elettriche intestate a sé, non dovrà versare alcun canone oltre a quello che sarà addebitato nella bolletta della casa di residenza. L’importo sarà addebitato nella bolletta dell'abitazione in cui il contribuente ha fissato la propria residenza, senza altre incombenze o dichiarazioni da fare per la seconda o terza casa.
Chi risiede con la moglie in una casa in città, ma ha anche un appartamento al mare dotato di tv, ed è intestatario del contratto di fornitura elettrica dell’immobile di residenza, mentre la moglie è l'intestataria dell’utenza nella seconda casa, deve inviare la dichiarazione sostitutiva per la seconda casa. I coniugi, infatti, se sono registrati all’anagrafe nella stessa abitazione, dovranno versare un unico canone Rai. Il titolare dell’utenza riferita alla casa di residenza pagherà direttamente il canone in bolletta, mentre l’altro coniuge, intestatario della seconda utenza, dovrà inviare in via telematica o con raccomandata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva, compilata nella parte relativa alla “presenza di altra utenza elettrica per l’addebito” (quadro B).
Se i coniugi hanno due residenze diverse, dovranno versare due imposte distinte, sempre che negli immobili siano presenti apparecchi televisivi.
Chi in passato ha chiesto il suggellamento del televisore deve compilare il “quadro A” della dichiarazione sostitutiva. Questo quadro prevede la possibilità per i titolari di utenze elettriche di autocertificare che in nessuna delle proprie abitazioni è detenuto alcun apparecchio televisivo, oltre a quello per cui è stata presentata in passato la denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. Se nel frattempo il contribuente non è entrato in possesso di altri televisori, dovrà compilare il modello e inviarlo all’Agenzia delle Entrate per via telematica o per posta, altrimenti si vedrà recapitare in bolletta il canone.
Nel caso di un immobile dotato di tv il cui proprietario (titolare dell’abbonamento tv e dell’utenza elettrica) sia venuto a mancare, l’erede, già tenuto al pagamento del canone Rai perché intestatario di una propria utenza nell’abitazione in cui risiede, potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando se stesso e il proprio codice fiscale nel quadro B dell’autocertificazione, nonostante non faccia parte della stessa famiglia anagrafica. In questo modo, la casa del parente defunto sarà coperta dall’imposta già versata dall’erede per la sua abitazione principale.
Marito e moglie che hanno una casa di residenza dotata di tv con bolletta dell’energia intestata al marito e hanno anche una seconda casa in affitto, anch’essa provvista di tv, con bolletta intestata alla moglie, devono compilare la dichiarazione sostitutiva per questo secondo immobile. Per quanto riguarda la seconda casa, la moglie dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva, in cui comunica di non essere soggetta a imposizione perché il canone è già versato dal marito con lei residente. Questa dichiarazione non esonera però gli affittuari dal pagamento dell’imposta, se hanno spostato la residenza nell’abitazione affittata. Non essendo, però, titolari di un’utenza elettrica, costoro dovranno versare quanto dovuto tramite il modello F24. Gli affittuari sarebbero esonerati dal pagamento solo se avessero mantenuto la residenza in un’altra abitazione, ad esempio quella dei genitori, in cui il canone già è corrisposto.
Chi non ha mai avuto apparecchi televisivi e ha inviato l’autocertificazione di esenzione dal pagamento del canone Rai, ma acquista poi un televisore, deve presentare una nuova dichiarazione per regolarizzare la propria posizione. Dovrà usare lo stesso modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai, compilando la sezione intitolata “dichiarazione di variazione dei presupposti”.
Il residente in un Paese estero che possiede un immobile in Italia con il contratto di fornitura elettrica intestato a suo nome non è esonerato dal versamento del canone. Solo nel caso in cui nella casa non sia presente la tv, il contribuente non sarebbe obbligato al pagamento.
Un anziano che ha la tv ed è anche intestatario di un’utenza elettrica, anche con la nuova procedura adottata dal 2016, è esentato dal pagamento del canone se ha un’età pari o superiore a 75 anni e rientra nella soglia reddituale (propria e del coniuge) di 6.713,98 euro.
Il primo addebito nella bolletta elettrica scatterà con le fatture successive al 1° luglio e riguarderà tutte le rate scadute dell’anno in corso, ossia sette. Dal prossimo anno il pagamento sarà diluito in dieci rate mensili da 10 euro l’una, da gennaio a ottobre (per un totale di 100 euro a famiglia).
Le società elettriche che incasseranno la tassa dovranno poi riversarla alle Entrate entro il giorno 20 del mese successivo.
Qualora venga addebitato in canone a famiglie che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione o di sussistenza di altra utenza elettrica, è possibile presentare una richiesta di rimborso. Le modalità per presentare tale istanza saranno contenute in un provvedimento delle Entrate che verrà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministero, ciò vuol dire entro il 3 agosto. Le richieste di rimborso saranno esaminate dallo sportello Sat dell’ufficio territoriale di Torino delle Entrate, e successivamente (entro 60 giorni) trasferite all’Aquirente unico, che entro 5 giorni lavorativi dovrà trasmettere alle imprese elettriche i dati relativi ai contribuenti da rimborsare e all’importo. A quel punto, le società che forniscono elettricità accrediteranno la somma sulla prima bolletta utile.
Fonte: web

14-07-2016

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