E’
entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico
che disciplina le modalità di addebito del canone Rai sulla bolletta della
luce. Secondo quanto previsto dal provvedimento. L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato sul proprio sito le nuove Faq relative al pagamento del canone TV. I
quesiti sono focalizzati sul chiarimento di dubbi e problematiche legati alla
fase di addebito del canone nelle fatture elettriche a partire dal mese di
luglio.
In
presenza di più contratti o in caso di voltura d essere addebitato sarà un solo
contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale. Se una persona
è titolare di due utenze di questo tipo, l’Agenzia chiarisce che il canone sarà
presente sul contratto più recente. Se si cede l’unica fornitura di cui si è
titolari, le rate mancanti del canone dovranno essere versate col modello F24.
Chi invece diventa titolare di un’utenza solo a seguito della voltura, troverà
il canone nella prima fattura elettrica utile. Se si era in possesso di una tv
già prima dell’attivazione, l’eventuale importo non addebitato deve essere
pagato con F24.
In
caso di passaggio da un fornitore ad un altro non occorre fare nulla: le rate
del canone saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di
rispettiva titolarità del contratto.
Al
momento, sono stati pubblicati 40 quesiti sul sito dell’Agenzia, divisi in tre
macro argomenti: “chi deve pagare il canone”, “dichiarazione di non detenzione”
e il nuovo capitolo “addebito del canone nelle fatture elettriche”. Verrà
pubblicata un’altra sezione dopo l’emanazione del provvedimento sui rimborsi.
Con
la circolare 29/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in
merito alle "regole di determinazione del canone dovuto per le varie
casistiche".
L’individuazione
delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene in base
all’art. 3, comma 1, del Regolamento, tenendo conto della coincidenza del luogo
di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile:
-
direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, come definiti
dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del Regolamento (clienti domestici
cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi
dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria
residenza nel luogo di fornitura;
-
dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”, come definiti
dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (clienti domestici
cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015),
per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla
residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati
previsto dall’articolo 2, comma 1, del Regolamento.
La
circolare illustra poi le diverse ipotesi in presenza di più utenze
residenziali e in caso di voltura. Per quanto riguarda gli importi da
addebitare, la circolare dice che "la determinazione dell’importo del
canone da addebitare sull’utenza elettrica residenziale tiene conto:
-
per l’anno 2016, della misura del canone di abbonamento alla televisione per
uso privato stabilita nell’importo complessivo di euro 100 (articolo 1, comma
152,della legge n. 208/2015);
-
delle disposizioni sulla misura e sul pagamento del canone previste dal RDL n.
246/1938 e di altre disposizioni rilevanti, anche al fine di applicare l’Iva e
le tasse di concessione governativa;
-
per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica residenziale, della
previsione per cui il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili,
addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del
pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini
dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno
dei mesi da gennaio ad ottobre (articolo 3, terzo comma, del RDL n.
246/1938;articolo 3, comma 3, del regolamento);
-
della presentazione della apposita dichiarazione sostitutiva da parte di un
titolare di utenza elettrica residenziale per superare la presunzione di
detenzione di un apparecchio televisivo o per comunicare la sussistenza di
altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (articolo 1,
secondo comma, del RDL n. 246/1938; articoli 2, comma 2, lettera a, e 3, comma
1, del regolamento);
-
dell’effettuazione del pagamento mediante addebito sulla pensione
(articolo 38, comma 8, del DL n. 78/2010) o con altre modalità, nonché
dell’applicazione delle esenzioni previste dall’articolo 1, comma 132, della
legge n. 244/2007 e da Convenzioni internazionali (articoli 2, comma 2, lettera
b, e 3, comma 1, del Regolamento)".
L’Agenzia
delle Entrate ha poi indicato le diverse rate di pagamento del canone dovuto
per il 2016.
Bisogna
mettersi in regola per evitare di saldare il debito due volte.
Nel
caso in cui moglie e marito abitano nello stesso immobile e il marito è
intestatario del contratto di fornitura elettrica, mentre la moglie è sempre
stata titolare dell’abbonamento tv, il canone Rai sarà addebitato
automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica, senza alcuna
considerazione per chi fosse precedentemente l’intestatario dell’abbonamento
Rai. L’Agenzia delle Entrate procederà d’ufficio alla voltura del canone al
titolare del contratto di fornitura elettrica.
U
n contribuente che risiede in un appartamento di sua proprietà e possiede ad
esempio altri due immobili, tutti con utenze elettriche intestate a sé, non
dovrà versare alcun canone oltre a quello che sarà addebitato nella bolletta
della casa di residenza. L’importo sarà addebitato nella bolletta
dell'abitazione in cui il contribuente ha fissato la propria residenza, senza
altre incombenze o dichiarazioni da fare per la seconda o terza casa.
Chi
risiede con la moglie in una casa in città, ma ha anche un appartamento al mare
dotato di tv, ed è intestatario del contratto di fornitura elettrica
dell’immobile di residenza, mentre la moglie è l'intestataria dell’utenza nella
seconda casa, deve inviare la dichiarazione sostitutiva per la seconda casa. I
coniugi, infatti, se sono registrati all’anagrafe nella stessa abitazione,
dovranno versare un unico canone Rai. Il titolare dell’utenza riferita alla
casa di residenza pagherà direttamente il canone in bolletta, mentre l’altro
coniuge, intestatario della seconda utenza, dovrà inviare in via telematica o
con raccomandata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva,
compilata nella parte relativa alla “presenza di altra utenza elettrica per
l’addebito” (quadro B).
Se
i coniugi hanno due residenze diverse, dovranno versare due imposte distinte,
sempre che negli immobili siano presenti apparecchi televisivi.
Chi
in passato ha chiesto il suggellamento del televisore deve compilare il “quadro
A” della dichiarazione sostitutiva. Questo quadro prevede la possibilità per i
titolari di utenze elettriche di autocertificare che in nessuna delle proprie
abitazioni è detenuto alcun apparecchio televisivo, oltre a quello per cui è
stata presentata in passato la denunzia di cessazione dell’abbonamento per
suggellamento. Se nel frattempo il contribuente non è entrato in possesso di
altri televisori, dovrà compilare il modello e inviarlo all’Agenzia delle
Entrate per via telematica o per posta, altrimenti si vedrà recapitare in bolletta
il canone.
Nel
caso di un immobile dotato di tv il cui proprietario (titolare dell’abbonamento
tv e dell’utenza elettrica) sia venuto a mancare, l’erede, già tenuto al
pagamento del canone Rai perché intestatario di una propria utenza
nell’abitazione in cui risiede, potrà compilare la dichiarazione sostitutiva
indicando se stesso e il proprio codice fiscale nel quadro B
dell’autocertificazione, nonostante non faccia parte della stessa famiglia
anagrafica. In questo modo, la casa del parente defunto sarà coperta
dall’imposta già versata dall’erede per la sua abitazione principale.
Marito
e moglie che hanno una casa di residenza dotata di tv con bolletta dell’energia
intestata al marito e hanno anche una seconda casa in affitto, anch’essa
provvista di tv, con bolletta intestata alla moglie, devono compilare la
dichiarazione sostitutiva per questo secondo immobile. Per quanto riguarda la
seconda casa, la moglie dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva, in cui comunica
di non essere soggetta a imposizione perché il canone è già versato dal marito
con lei residente. Questa dichiarazione non esonera però gli affittuari dal
pagamento dell’imposta, se hanno spostato la residenza nell’abitazione
affittata. Non essendo, però, titolari di un’utenza elettrica, costoro dovranno
versare quanto dovuto tramite il modello F24. Gli affittuari sarebbero
esonerati dal pagamento solo se avessero mantenuto la residenza in un’altra
abitazione, ad esempio quella dei genitori, in cui il canone già è corrisposto.
Chi
non ha mai avuto apparecchi televisivi e ha inviato l’autocertificazione di
esenzione dal pagamento del canone Rai, ma acquista poi un televisore, deve
presentare una nuova dichiarazione per regolarizzare la propria posizione. Dovrà
usare lo stesso modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e
della Rai, compilando la sezione intitolata “dichiarazione di variazione dei
presupposti”.
Il
residente in un Paese estero che possiede un immobile in Italia con il
contratto di fornitura elettrica intestato a suo nome non è esonerato dal
versamento del canone. Solo nel caso in cui nella casa non sia presente la tv,
il contribuente non sarebbe obbligato al pagamento.
Un
anziano che ha la tv ed è anche intestatario di un’utenza elettrica, anche con
la nuova procedura adottata dal 2016, è esentato dal pagamento del canone se ha
un’età pari o superiore a 75 anni e rientra nella soglia reddituale (propria e
del coniuge) di 6.713,98 euro.
Il
primo addebito nella bolletta elettrica scatterà con le fatture successive al
1° luglio e riguarderà tutte le rate scadute dell’anno in corso, ossia sette.
Dal prossimo anno il pagamento sarà diluito in dieci rate mensili da 10 euro
l’una, da gennaio a ottobre (per un totale di 100 euro a famiglia).
Le
società elettriche che incasseranno la tassa dovranno poi riversarla alle
Entrate entro il giorno 20 del mese successivo.
Qualora
venga addebitato in canone a famiglie che hanno presentato la dichiarazione di
non detenzione o di sussistenza di altra utenza elettrica, è possibile
presentare una richiesta di rimborso. Le modalità per presentare tale istanza
saranno contenute in un provvedimento delle Entrate che verrà emanato entro 60
giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministero, ciò vuol dire entro il 3
agosto. Le richieste di rimborso saranno esaminate dallo sportello Sat
dell’ufficio territoriale di Torino delle Entrate, e successivamente (entro 60
giorni) trasferite all’Aquirente unico, che entro 5 giorni lavorativi dovrà
trasmettere alle imprese elettriche i dati relativi ai contribuenti da
rimborsare e all’importo. A quel punto, le società che forniscono elettricità
accrediteranno la somma sulla prima bolletta utile.
Fonte:
web
14-07-2016
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