28 maggio 2016

Abusivismo, una piaga da combattere!

Andresti a farti visitare da un MEDICO che non è un Medico?
Chi è il Medico? Il medico è il professionista della medicina che si occupa della salute umana (e animale), prevenendo, diagnosticando e curando le malattie.
Andresti a compiere degli atti pubblici da un NOTAIO che non è un Notaio?
Chi è il Notaio? Il notaio è il soggetto al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti e, più in generale, dei negozi giuridici, attribuendo pubblica fede agli atti e sottoscrizioni apposte alla sua presenza.
Andresti a farti curare da un DENTISTA che non è Dentista?
Chi è il dentista? Il dentista è il professionista sanitario che si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie e anomalie, congenite e acquisite, del cavo orale e dei relativi organi e tessuti, nonché della prevenzione e della riabilitazione odontoiatriche.
A seconda della legge vigente nei diversi Paesi, per esercitare la professione di dentista può essere necessario un diploma o una laurea in un corso di studi specialistico in odontoiatria oppure una laurea in medicina con specializzazione in odontoiatria, e in alcuni Paesi anche un'abilitazione all'esercizio della professione.
Andresti da un AVVOCATO che non è Avvocato?
Chi è l’avvocato? L’avvocato è un libero professionista che svolge attività di assistenza, consulenza giuridica e di rappresentanza legale a favore di una parte.
Andresti da un AGENTE IMMOBILIARE che non è un agente immobiliare?
Chi è un agente immobiliare? L'agente immobiliare è un operatore del mercato immobiliare che fornisce un servizio volto a favorire la conclusione di contratti di compravendita o di locazione immobiliare.
La disciplina di riferimento della professione di agente immobiliare in Italia è posta dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, dal decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, dai decreti ministeriali 26 ottobre 2011 e dalla Circolare esplicativa 3648/C.
L'agente immobiliare, come ogni altro mediatore, è tenuto alla iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Sul sito della Camera di Commercio della tua città ci dovrebbe essere l’opportunità di controllare l’effettiva iscrizione al ruolo del Tuo professionista; per esempio a Milano lo puoi trovare sul sito www.temamilano.it alla voce “verifica iscrizione ruolo”.
La mancata iscrizione al ruolo e quindi il relativo abusivismo Ti dà il diritto di non pagare l’intermediazione arrivando fino a sanzioni amministrative “salatissime” fino al possibile arresto dell’abusivo.
Quando devi vendere o affittare la Tua casa, il Tuo ufficio, il Tuo negozio, il Tuo capannone cerca di capire chi avrai di fronte, così come Ti informi sull’avvocato o sul dentista, prenditi due minuti per verificare se il professionista a cui Ti stai affidando è regolarmente abilitato.
Fonte: sobimnews

28-05-2016
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Nuove regole sui mutui residenziali

 Decreto mutui, in Gazzetta la norma sui contratti di credito relativi a immobili residenziali con le nuove regole per banche e famiglie
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il decreto mutui, decreto legislativo 72/2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016.
Il provvedimento definisce le nuove regole su rate non pagate e nuove clausole a cui deve sottostare chi accende un nuovo mutuo bancario per l’acquisto di un immobile.
In particolare, il decreto, in attuazione della direttiva 2014/17/UE, contiene nuove norme per la tutela dei mutuatari a rischio d’insolvenza e nuove clausole sulla trasparenza con l’obbligo di informazioni più dettagliate da dare al consumatore, ponendo al centro la questione del pignoramento dell’abitazione.
Ecco in sintesi le novità principali:
   il pignoramento dell’abitazione per inadempimento avviene dopo 18 mesi di rate mensili non pagate
   nella stipula del contratto è previsto l’inserimento della clausola, nell’eventualità d’inadempimento da parte del beneficiario del contratto di mutuo, che consente di estinguere il debito trasferendo il bene dato in garanzia, anche se il suo valore risulta inferiore all’ammontare delle rate residue; nel caso in cui il valore dell’immobile risulta superiore al debito residuo, il mutuatario ha la facoltà di incassare l’eccedenza
   la non retroattività della clausola in caso di inadempimento; ossia la possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento è prevista solo per i futuri contratti
   la sottoscrizione della clausola prevede necessariamente l’assistenza di un consulente specializzato
   l’obbligo di informazioni più dettagliate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale
   particolare riguardo da parte della Banca d’Italia nelle disposizioni attuative nei casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore
   la conferma del divieto del cosiddetto patto commissorio, in base al quale è nullo qualsiasi accordo con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà dell’immobile ipotecato o dato in pegno sia trasferita al creditore
Il decreto entra in vigore il primo luglio 2016 e si applica ai nuovi contratti di mutuo; per i contratti già in essere si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.
Qui di seguito il link al decreto:
fonte: web

28-05-2016


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