Decreto
mutui, in Gazzetta la norma sui contratti di credito relativi a
immobili residenziali con le nuove regole per banche e famiglie
Dopo
l’approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri, il decreto mutui, decreto legislativo 72/2016, è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016.
Il
provvedimento definisce le nuove regole su rate non pagate e nuove clausole a
cui deve sottostare chi accende un nuovo mutuo bancario per l’acquisto di un
immobile.
In
particolare, il decreto, in attuazione della direttiva
2014/17/UE, contiene nuove norme per la tutela dei mutuatari a
rischio d’insolvenza e nuove clausole sulla trasparenza con l’obbligo
di informazioni più dettagliate da dare al consumatore, ponendo al
centro la questione del pignoramento dell’abitazione.
Ecco
in sintesi le novità principali:
• il pignoramento
dell’abitazione per inadempimento avviene dopo 18 mesi di rate mensili non
pagate
• nella stipula del
contratto è previsto l’inserimento della clausola,
nell’eventualità d’inadempimento da parte del beneficiario del contratto di
mutuo, che consente di estinguere il debito trasferendo il bene dato in
garanzia, anche se il suo valore risulta inferiore all’ammontare delle rate
residue; nel caso in cui il valore dell’immobile risulta superiore al debito
residuo, il mutuatario ha la facoltà di incassare l’eccedenza
• la non retroattività della
clausola in caso di inadempimento; ossia la possibilità di acconsentire, da parte
del consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di
inadempimento è prevista solo per i futuri contratti
• la sottoscrizione della
clausola prevede necessariamente l’assistenza di un consulente specializzato
• l’obbligo di informazioni
più dettagliate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti
in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale
• particolare riguardo da
parte della Banca d’Italia nelle disposizioni attuative nei casi di eventuale
stato di bisogno o di debolezza del consumatore
• la conferma del divieto del
cosiddetto patto commissorio, in
base al quale è nullo qualsiasi accordo con il quale si conviene che, in
mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà dell’immobile
ipotecato o dato in pegno sia trasferita al creditore
Il
decreto entra in vigore il primo luglio 2016 e si applica ai nuovi
contratti di mutuo; per i contratti già in essere si continuano ad applicare le
disposizioni previgenti.
Qui
di seguito il link al decreto:
fonte: web
28-05-2016
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