28 maggio 2016

Nuove regole sui mutui residenziali

 Decreto mutui, in Gazzetta la norma sui contratti di credito relativi a immobili residenziali con le nuove regole per banche e famiglie
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il decreto mutui, decreto legislativo 72/2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016.
Il provvedimento definisce le nuove regole su rate non pagate e nuove clausole a cui deve sottostare chi accende un nuovo mutuo bancario per l’acquisto di un immobile.
In particolare, il decreto, in attuazione della direttiva 2014/17/UE, contiene nuove norme per la tutela dei mutuatari a rischio d’insolvenza e nuove clausole sulla trasparenza con l’obbligo di informazioni più dettagliate da dare al consumatore, ponendo al centro la questione del pignoramento dell’abitazione.
Ecco in sintesi le novità principali:
   il pignoramento dell’abitazione per inadempimento avviene dopo 18 mesi di rate mensili non pagate
   nella stipula del contratto è previsto l’inserimento della clausola, nell’eventualità d’inadempimento da parte del beneficiario del contratto di mutuo, che consente di estinguere il debito trasferendo il bene dato in garanzia, anche se il suo valore risulta inferiore all’ammontare delle rate residue; nel caso in cui il valore dell’immobile risulta superiore al debito residuo, il mutuatario ha la facoltà di incassare l’eccedenza
   la non retroattività della clausola in caso di inadempimento; ossia la possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento è prevista solo per i futuri contratti
   la sottoscrizione della clausola prevede necessariamente l’assistenza di un consulente specializzato
   l’obbligo di informazioni più dettagliate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale
   particolare riguardo da parte della Banca d’Italia nelle disposizioni attuative nei casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore
   la conferma del divieto del cosiddetto patto commissorio, in base al quale è nullo qualsiasi accordo con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà dell’immobile ipotecato o dato in pegno sia trasferita al creditore
Il decreto entra in vigore il primo luglio 2016 e si applica ai nuovi contratti di mutuo; per i contratti già in essere si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.
Qui di seguito il link al decreto:
fonte: web

28-05-2016


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