
Le parti, per la durata dell’unione civile, possono
stabilire di assumere un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La scelta
del cognome non comporta il cambio delle generalità.
Dall’unione deriva l’obbligo reciproco dell’assistenza
morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute ciascuna
in relazione alla propria capacitàdi lavoro professionale e casalingo, a
contribuire ai ‘bisogni comuni’.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna della parti spetta il
potere di attuare l’indirizzo concordato. Nella scelta dell’amministratore di
sostegno il giudice preferisce la parte dell’unione civile che può anche
promuovere l’interdizione o l’inabilitazione.
Il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, a
meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
Lo scioglimento può avvenire per morte (8 o dichiarazione di
morte presunta di una delle parti); per sentenza di rettificazione di
attribuzione sesso; per divorzio, ma non sarà obbligatorio il periodo di
separazione; quando hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di
scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile. In tal caso la domanda di
scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della
manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.
Gli impedimenti all’unione civile possono essere la presenza
di un peìrecedente vincolo matrimoniale o di una unione civile; l’interdizione
di una delle parti per infermità mentale; la sussistenza tra le parti di
rapporti di parentela; la condanna per omicidio consumato o tentato del coniuge
o del partner.
Fonte: sobimnews
10-11-2017