L’Agenzia
delle Entrate non potrà più mandare, agli inquilini, avvisi di pagamento per
richiedere il pagamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione non
dichiarato. Questo perché la legge di Stabilità sembra aver tacitamente
abrogato la norma del 1986 [2] che stabiliva la responsabilità solidale tra
inquilino e padrone di casa. In verità la questione non è così scontata e si
presta a grossi dubbi interpretativi, frutto di un mancato coordinamento tra le
norme a cui non è stato dato ancora chiarimento. Ma procediamo con ordine.
Fino
al 1° gennaio 2016, la legge stabiliva che l’imposta dovuta per la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (nonché per
le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi) da pagarsi entro
trenta giorni dalla firma dell’atto, doveva essere pagata indistintamente dalle
parti, locatore o conduttore. L’obbligo veniva anche esteso all’agente
immobiliare a seguito della cui attività il contratto è stato concluso.
Questo
implicava la cosiddetta responsabilità solidale (o “in solido”): in pratica, in
caso di mancato pagamento dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate
poteva mandare la richiesta di pagamento a entrambe le parti (locatore e
conduttore) e da ciascuna di esse pretendere l’intero pagamento, salvo poi per
quest’ultima il diritto di rivalersi, nella misura del 50%, nei confronti
dell’altra, chiedendo il rimborso. Tanto è stato più volte sottolineato dalla
stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Inquilino e padrone di casa,
insomma, erano uguali davanti al fisco.
Ora
questa norma risulta, a prima lettura, del tutto incompatibile con la nuova
previsione della Legge di Stabilità. Dall’inizio del 2016, difatti, la materia
risulta parzialmente modificata nel seguente modo. Oggi la legge prescrive espressamente che la registrazione
debba essere chiesta solo dal locatore (“È fatto carico al locatore di
provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone
documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed
all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli
obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale”).
Non
potendosi dunque attribuire le conseguenze negative dell’altrui inadempimento a
un soggetto non tenuto all’obbligo (ossia l’inquilino), quest’ultimo non
potrebbe neanche essere chiamato a rispondere in solido con il primo per
l’omissione di questi.
In
buona sostanza, se la legge impone la registrazione solo in capo al padrone di
casa, da compiersi entro 30 giorni (con presentazione del contratto all’ufficio
di registro), non potrebbe poi inviare, anche all’inquilino, la richiesta di
pagamento dell’imposta di registro eventualmente non versata.
È
il caso, peraltro, di ricordare, a sostegno di ciò, che sempre la legge di
Stabilità offre una tutela particolare per il conduttore il quale abbia dovuto
“subire” un contratto di affitto non registrato o con indicazione di un canone
diverso da quello effettivamente corrisposto: egli, nei casi di nullità del
contratto di affitto (nullità che consegue, appunto, dalla mancata
registrazione) può chiedere al giudice, entro sei mesi dalla riconsegna
dell’immobile locato, la restituzione dei canoni di locazione corrisposti in
maniera superiore a quelli degli accordi collettivi o di mercato.
L’incompatibilità
tra le due normative porterebbe a pensare che la successiva
avrebbe abrogato la precedente per incompatibilità tra le due
discipline. Non si potrebbe, infatti, da un lato accordare tutela
all’inquilino che abbia, giocoforza, dovuto subire l’omissione della
registrazione da parte del locatore e, nello stesso tempo, poi, inviargli la
richiesta di pagamento dell’imposta con le eventuali sanzioni.
Se
l’obbligo di effettuare la registrazione spetta unicamente al proprietario,
come potrebbero peraltro gli uffici accettare l’adempimento da parte di un
soggetto differente?
Il
fatto, però, che non sia intervenuta alcuna abrogazione espressa potrebbe far
pensare alla convivenza di entrambe le norme, la prima con effetti solo
civilistici, la seconda con effetti tributari. Dunque, il locatore che non
registri l’atto compie un atto sanzionabile dal punto di vista
civilistico, ma se il conduttore vuol evitare conseguenze fiscali, deve
attivarsi personalmente a registrare il contratto. Quindi, in base alla
normativa fiscale, il conduttore resta obbligato alla registrazione. È chiaro,
però, che se la registrazione avviene a cura del conduttore l’obbligo di
comunicazione all’amministratore (ma ovviamente non all’inquilino) resterebbe a
carico del locatore.
Insomma,
la normativa non è chiara: dal canto nostro speriamo che l’Agenzia delle
Entrate, di norma così solerte a richiedere l’adempimento degli obblighi
tributari, voglia questa volta risolvere il dubbio interpretativo prima di
iniziare a spedire le prossime lettere di pagamento ai cittadini, vittime
ancora una volta di una pessima tecnica legislativa, incapace di coordinare tra
loro vecchie e nuove norme.
Fonte:
laleggepertutti.it
26-02-2016
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