8 gennaio 2015

Confermati gli ecobonus e niente local tax

Nel 2015 non ci sarà la Local Tax, che avrebbe dovuto sostituire Tasi e Imu. Ma per le famiglie italiane il fisco riserverà nel 2015 alcune sorprese “domestiche” positive.
Confermata la possibilità di usufruire ancora per un anno delle detrazioni al 50% per l'acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici.
Si possono inoltre fare adeguamenti anti-sismici con uno sconto fiscale del 65%. Come sempre in campo tributario, per usufruire delle opportunità che offre il fisco bisognerà fare attenzione ai dettagli.
I lavori di ristrutturazione potranno usufruire anche nel 2015 della detrazione del 50%.
La proroga è stata estesa anche all'acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici.
Per avere lo sconto sui mobili bisogna aver fatto lavori di ristrutturazione, il tetto di spesa globale rimane a 96.000 euro all'interno del quale lo sconto per mobili e grandi elettrodomestici vale solo fino a 10.000 euro.
I pagamenti delle ristrutturazioni vanno fatti con bonifico mentre per mobili e grandi elettrodomestici va bene anche il bancomat.
Frigorifero, lavatrice e lavastoviglie dovranno avere almeno la classe energetica A+, per i forni basta la A.
Anche il bonus del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili è stato prorogato nel 2015. Varrà anche per gli interventi antisismici.
Non arriverà quindi (sembra) la tassa unica comunale che avrebbe dovuto fondere Imu e Tasi. In attesa di una revisione queste due imposte vivranno un anno di normalità con scadenza a giugno e dicembre.
Il governo ha però congelato il tetto delle aliquote, che altrimenti sarebbe salito al 6 per mille per le prime case e che invece resterà al 2,5 per mille (o 3,3 per mille se sono state introdotte detrazioni).
Fonte: web

08-01-2015

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Mutui sospesi fino al 2017

La legge di stabilità 2015 ha introdotto una moratoria fino al 2017 per i debiti bancari di piccole e medie imprese e di famiglie. la sospensione riguarderà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi
il testo integrale del comma 246 della legge di stabilità 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 29 dicembre, recita quanto segue: "al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione, del 6 maggio 2003, il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017"
si tratta del risultato dell'emendamento proposto, in commissione bilancio della camera, da francesco cariello del movimento 5 stelle. i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità si contano a partire dal 1° gennaio 2015, quindi le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale sono attese entro il 31 marzo 2015
queste nuove disposizioni, con buona probabilità, ricalcheranno quanto previsto dall'accordo tra abi e associazioni dei consumatori grazie al quale negli anni scorsi le famiglie hanno potuto beneficiare del congeramento dei mutui. un piano che ha consentito la sospensione dei rimborsi a quanti si trovassero in condizioni di particolare difficoltà
un pro che però ha il suo contro. le famiglie che, infatti, decideranno di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 dovranno comunque considerare tre anni di interessi aggiuntivi, dal momento che la scadenza del mutuo slitterà di 36 mesi. come detto, infatti, ad essere sospesa sarà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi
fonte: idealista.it

08-01-2015

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Conviene il rent to buy?

Rent to buy ovvero quel particolare contratto che permette di disporre immediatamente di una nuova casa con la possibilità di acquisto della stessa dopo un periodo di tempo e al prezzo preventivamente concordato dalle parti. un passo importante, in particolare in questo momento di crisi, con il quale si punta a facilitare l'acquisto di immobili.
A chi conviene questo tipo di contratto?
compratore:
il "rent to buy" conviene a chi necessita, in tempi brevi, della disponibilità di un immobile e non ha i fondi sufficienti per acquistarne uno e/o non ha le garanzie per ottenere un mutuo e non vuole rivolgersi al mercato delle locazioni. con il "rent to buy" il futuro acquirente può ottenere l'immediato conseguimento dell'immobile diluendo nel tempo l'impegno finanziario. è, infatti, possibile imputare al prezzo di vendita tutto o parte dei canoni corrisposti durante il periodo di godimento dell'immobile precedente alla vendita
venditore:
Il "rent to buy" conviene a chi non ha così tanta fretta e/o mancanza di liquidità e/o difficoltà a ottenere un mutuo. ma anche a quel venditore che vuole procedere all'acquisto di una nuova casa e alla vendita di quella di proprietà con maggiore calma e tranquillità. con il "rent to buy" il venditore può collocare velocemente il bene mettendolo a reddito
vantaggi del "rent to buy":
questa formula - disciplinata dall'art. 23 del dl n. 133/2014 - consente di bloccare il nuovo immobile cominciando a versare un canone periodico, evitando così di diventare allo stesso tempo proprietario di due diverse case, con conseguente imposizione fiscale, di avere più tempo per realizzare la vendita di quella vecchia a un prezzo più congeniale alle proprie aspettative e, conseguentemente, di evitare nell'immediato gli oneri finanziari derivati dall'accensione di un mutuo, diminuendo al contempo quello che sarà l'importo da richiedere in prestito per acquistare quella nuova
il legislatore ha previsto un contenuto contrattuale flessibile, lasciando alle parti la possibilità di stabilire autonomamente gli aspetti maggiormente caratterizzanti del rapporto negoziale: dall'ammontare del prezzo di acquisto alla durata del periodo di godimento del bene anteriore alla vendita, dall'importo e dalla periodicità dei canoni da anticipare al proprietario alla misura in cui gli stessi potranno poi essere scontati sul corrispettivo finale
nell'interesse del proprietario è stato previsto che l'accordo si risolva ove il futuro acquirente non paghi, anche non consecutivamente, un numero minimo di canoni, che può essere consensualmente stabilito dalle parti, ma che non può essere inferiore a un ventesimo del loro numero complessivo
in caso di risoluzione del contratto per inadempimento il proprietario dovrà quindi restituire la parte dei canoni imputata al prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali. in caso contrario, invece, il futuro acquirente dovrà restituire l'immobile e perderà il diritto di riscatto dei canoni, i quali saranno incassati dalla controparte a titolo di indennità, salvo diversa previsione contrattuale
fonte: idealista.it

08-01-2015

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Novità agevolazioni iva prima casa

Con la circolare n 31/e del 30 dicembre 2014, l'agenzia delle entrate ha introdotto importanti novità sui criteri per fruire delle agevolazioni prima casa ai fini iva. l'imposta sul valore aggiunto al 4% infatti si applica ora a tutti i trasferimenti di immobili non rientranti nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, in conformità a quanto avviene già per l'imposta di registro.
L'articolo 33 della citata circolare introduce importanti novità sui criteri per l'applicazione dell'agevolazione al 4% dell'imposta sul valore aggiunto.per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione al numero 21) della tabella a, parte ii, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, l’aliquota iva del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:
- cat. a/1 - abitazioni di tipo signorile;
- cat. a/8 - abitazioni in ville;
- cat. a/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
L’applicazione dell’agevolazione iva “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”.
Per poter usufruire dell'iva agevolata al 4% in sede di stipula dell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore  (cat. a/2 – abitazioni di tipo civile; cat. a/3 – abitazioni di tipo economico; cat. a/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. a/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. a/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. a/7 – abitazioni in villini; a/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131).
Resta inteso che l’agevolazione iva “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale a/10 – uffici e studi privati.
L'articolo 33 della circolare allinea la nozione di prima casca rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota iva del 4 per cento alla definizione prevista dalla disciplina agevolata dell'imposta di registro. anche in questo caso, infatti, si applica l'aliquota agevolata del 2% per i trasferimenti di prime case, ad eccezione delle categorie catastali a1, a8 e a9.
fonte: idealista.it

08-01-2015

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