23 novembre 2016

Sospensione mutuo per terremoto, poco tempo ancora per richiederlo

Il Sisma del Centro Italia ha lasciato centinaia di famiglie senza casa, ma quel che è peggio è che sulla maggior parte degli immobili distrutti continuano a gravare le rate dei prestiti. Chi non ha sottoscritto un'assicurazione casa può comunque ottenere la sospensione mutuo terremoto: ecco come richiederla presso diversi istituti bancari. 
Nonostante bussino continuamente alle porte degli italiani per riscuotere rate e interessi, le banche non rimangono insensibili difronte ad eventi catastrofici come il Sisma del Centro Italia. Per questo istituti di credito consentono di ottenere la sospensione mutuo terremoto e prestiti agevolati. 
E’ stata l’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana a mobilitarsi immediatamente in seguito al terremoto del Centro Italia. Dal 24 agosto scorso infatti le banche hanno preso provvedimenti urgenti, ispirati da sentimenti di solidarietà nei confronti dei clienti che hanno perso case e aziende, ma tutto ciò è stato possibile anche grazie all’intervento tempestivo della protezione civile e di tredici associazioni di consumatori, hanno portato avanti una forte campagna di sensibilizzazione.
La sospensione mutuo terremoto consiste nell’interruzione temporanea dei mutui tanto in favore di chi, non munito di assicurazione casa è rimasto totalmente privo dell’abitazione, quanto nei confronti di tutte quelle persone che hanno subito danneggiamenti parziali. E’ possibile richiedere la sospensione della sola quota capitale (non anche degli interessi, che purtroppo continueranno a maturare) fintanto che non vengano emanati provvedimenti di agibilità degli immobili, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo condizioni più favorevoli accordate dalla banca a clienti specifici.
E’ bene ricordare che sospensione non equivale ad esenzione dal pagamento, perché ripristinate le normali condizioni di abitabilità il cliente dovrà comunque restituire le rate interrotte, pure senza oneri aggiuntivi.
Soltanto i soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia, residenti in uno dei Comuni coinvolti potranno usufruire dell’agevolazione, riservata sia ai privati che alle imprese. Possono chiedere l’interruzione delle rate tutte le persone titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti inagibili o inabitabili, anche in modo parziale, oppure relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
Per avviare la sospensione mutuo terremoto è necessario rivolgersi al servizio clienti della propria banca ed inoltrare apposita richiesta allegando i documenti comprovanti il danno subito, ma può essere sufficiente la sola autocertificazione.
Sui portali web di CheBanca! e Unicredit è possibile leggere maggiori dettagli sulla sospensione mutuo terremoto, fermo restando che anche le altre banche hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione avviata dopo il Sisma in Centro Italia.
l’interruzione delle rate può essere richiesta entro il 30 novembre 2016 optando per la sospensione dell’intera rata o per la sospensione della sola quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi. La sospensione verrà applicata a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. L’interruzione dell’intera rata, senza oneri aggiuntivi, comporterà solo il prolungamento dei finanziamenti.
Ecco l’elenco dei Comuni interessati:
                  Castel Sant’Angelo sul Nera;
                   Visso;
                  Ussita;
                  Preci;
                  Camerino;
                  Tolentino;
                  Pieve Torina;
                  Norcia.
Anche Unicredit ha pubblicato un avviso ai clienti residenti dei Comuni e nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, Macerata, Fermo, Terni e nei Comuni di Montereale, Capitigano, Capotosto (AQ), Valle Castellana e Rocca Santa Maria (TE) inerente la sospensione mutuo terremoto. I titolari di mutui ipotecari o di mutui chirografari e ipotecari relativi a edifici distrutti o inagibili o danneggiati anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta negli stessi edifici, potranno chiedere l’interruzione delle rate per 12 mesi, ma anche ottenere nuovi prestiti agevolati facendo richiesta entro il 30 novembre 2016.
Fonte: articolo trovato sul web
23-11-2016

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22 novembre 2016

Cancellare ipoteca Equitalia sulla casa

La soglia massima è di 20mila euro per l’ipoteca e di 120mila euro per il pignoramento. L’Agente della riscossione può iscrivere un’ipoteca sulla casa solo per queste somme. Come cancellarla quindi? Il solo modo è far scendere il debito nei confronti del Fisco al di sotto del tetto previsto.
Con la sentenza n. 23050/16 dell’11 novembre 2016 la Cassazione ha precisato che nel caso in cui il Fisco abbia iscritto un’ipoteca sulla casa non è possibile chiederne l’eliminazione perché in corso c’è una causa e non è da escludere che prima della sentenza non venga fatto il pignoramento o l’immobile non venga venduto all’asta. A spiegarlo è La legge per tutti, che ha comunque fatto sapere che esistono delle soluzioni.
L’ipoteca sulla casa può essere iscritta dall’Agente della riscossione solo per debiti superiori a 20mila euro per mancato versamento delle cartelle di pagamento. Nel caso in cui, però, il debito non superi i 120mila euro, l’ipoteca non può sfociare in un pignoramento. È bene sottolineare anche che non sempre Equitalia o l’Agente della riscossione procede alla vendita forzata, dal momento che si tratta di una procedura costosa, lunga e rischiosa. Se l’immobile su cui è iscritta ipoteca, inoltre, è anche l’unico di proprietà del contribuente, adibito a civile abitazione, non di lusso e di residenza, esso non può mai essere pignorato anche se il debito con il Fisco supera 120mila euro.
Ma, anche se non c’è il pignoramento, come pretendere la cancellazione dell’ipoteca sulla casa? Il solo modo è quello di far scendere il debito nei confronti del Fisco al di sotto del tetto di 20mila euro, questo vuol dire pagarne una parte e lo si può fare anche tramite richiesta di rateazione. Se il debito scende sotto tale soglia, l’Agente della riscossione è tenuto a cancellare l’ipoteca.
Fonte: articolo visto sul web
22-11-2016

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18 novembre 2016

Calcolo dell'affitto minimo

In pochi sanno che esiste un canone d’affitto minimo al di sopra del quale gli uffici finanziari non procedono ad accertamento dell’Irpef. In altre parole quando si percepisce un canone per l’affitto di immobili, abbiamo la possibilità di stare tranquilli se il nostro canone di locazione è almeno uguale ad un minimo fiscale calcolato sulla base della rendita catastale dell’immobile stesso.
Tabella esempio trovata in rete.
prima di tutto ora ci si riferisce agli immobili di tipo abitativo e quindi inseriti nelle categorie catastali A esclusi gli A10. In pratica si definisce un valore del canone di affitto minimo dato almeno dal 10% del valore catastale calcolato sulla base della valutazione automatica. Si ok, ma chi potrebbe affittare a meno del 10%? Una persona che vuole affittare la casa ad un parente o ad un amico per favorirlo per esempio, una (rara) buona persona che viene incontro ad esigenze di terzi meno fortunati. Ma se hanno fatto una legge apposita è perché ci può essere chi vuole omettere parte del percepito. Bene, sappiate che se andate sotto quel minimo, in automatico l’Agenzia delle Entrate vi richiederà la maggiore imposta con applicazione di sanzioni ed interessi; l’Agenzia delle Entrate facilmente rintraccia le unità locali locate, in quanto può interrogare l’Anagrafe Tributaria dei soggetti che erogano luce, acqua, gas e altre utenze come il telefono, e vedere a chi sono intestate o se ci sono o meno utilizzi. Il valore catastale rappresenta la base di calcolo per il pagamento di diverse imposte, quali: imposte di successione, imposte di donazione e imposte di registro, ipotecarie e catastali (in caso di acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - ovvero il “prezzo valore”). Il valore catastale è utilizzato anche come riferimento per determinare il valore minimo annuo del canone di locazione che per legge non può essere inferiore al 10% del valore catastale calcolato; Il valore si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per un determinato coefficiente stabilito per legge e variabile in base alla categoria catastale dello stesso immobile.
Fonte: web
18-11-2016
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5 novembre 2016

che cos'è la suroga del mutuo?


La surroga del mutuo (o “portabilità del mutuo”) è una procedura già contemplata dall’articolo 1202 del Codice civile ma operativa di fatto solo con la legge n. 40/2007, nota anche come Legge Bersani, e successivamente riportata nell’art. 120-quater del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), grazie alla quale è diventato possibile trasferire senza spese il proprio mutuo da una banca a un’altra che eventualmente proponga condizioni migliori. E’ l’istituto con il quale il mutuatario (debitore) trasferisce il proprio mutuo ipotecario dall’originario istituto bancario (banca surrogata) ad una nuova Banca (banca surrogante), senza oneri e costi aggiuntivi e senza necessità del consenso della banca originaria, cioè della banca che si intende cambiare.
La surroga non è altro che un normale contratto di mutuo in cui la nuova Banca concede al mutuatario un finanziamento di importo pari al debito residuo del precedente mutuo e succede alla vecchia Banca nella garanzia ipotecaria: con la surroga, infatti non si procede alla cancellazione dell’ipoteca iscritta dalla prima Banca ed ad una nuova iscrizione a favore della seconda Banca, ma si annota a margine dell’iscrizione originaria il nuovo creditore, ossia la nuova Banca. L’ipoteca originaria non viene in alcun modo cancellata ma permane solo a favore di un diverso soggetto.
E’ bene precisare che la surroga può essere concessa solo ed esclusivamente per un importo esattamente uguale al capitale residuo del vecchio mutuo, potendosi cambiare solo le altre condizioni (ad esempio durata e tasso).
L’atto di surroga può essere di due tipi: trilaterale o bilaterale.
La surroga trilaterale prevede l’intervento in atto:
– della Banca originaria (“Banca surrogata”),
– della nuova Banca (“Banca surrogante”),
– del soggetto debitore (mutuatario).
La surroga trilaterale viene stipulata con un unico atto notarile contenente il nuovo contratto di mutuo, con tutte le condizioni determinate tra il mutuatario e il nuovo Istituto di Credito; la quietanza di estinzione dell’originario residuo mutuo rilasciata dalla banca uscente e l’impegno a non cancellare l’ipoteca originaria.
La surroga bilaterale, invece, prevede l’intervento in atto:
– della nuova Banca (“Banca surrogante”),
– del soggetto debitore (mutuatario),
– e un separato e successivo atto unilaterale di quietanza.
La surroga bilaterale si divide quindi in due fasi: una prima fase di stipulazione del contratto di mutuo per surrogazione con tutte le condizioni determinate tra il mutuatario e il nuovo Istituto di Credito; ed una seconda fase di stipulazione dell’atto unilaterale di quietanza, ossia la dichiarazione della banca originaria che attesta l’avvenuta estinzione del mutuo per surrogazione con impegno a non cancellare l’ipoteca. Anche quest’ultimo è un atto autenticato dal Notaio che non richiede l’intervento del mutuatario ma solo della banca originaria, e che però è essenziale per il perfezionamento della surroga che non può avere effetto se non accompagnata dal secondo atto.
La rinegoziazione invece non è una sostituzione ma si tratta solo di una riformulazione del mutuo già in essere con la propria banca adeguandolo alle nuove condizioni di mercato. La variazione può riguardare il tasso applicato (variabile, fisso, misto), lo spread, la periodicità delle rate o la durata dell’ammortamento. E’ utile per chi vuole restare con la stessa banca, ma in questo caso l’istituto non è obbligato ad assecondare le richieste del debitore. Ovviamente, gli istituti di credito, preoccupati dalla minaccia di surroga e sostituzione (nel qual caso perderebbero il cliente) tendono a spingere su quest’ultima opzione. E’ bene ribadire che, dato che il contratto è stato firmato in modo consenziente e consapevole dal cliente, quella di rinegoziarlo in corso è solo una facoltà e non un obbligo per la banca.
Con la sostituzione del mutuo, invece, si ha una estinzione del mutuo originario con cancellazione di ipoteca ed iscrizione di una nuova ipoteca a favore della nuova banca. Generalmente viene effettuato per migliorare le condizioni del mutuo o per richiedere della liquidità aggiuntiva. Questo tipo di operazione comporta l’esborso dei costi bancari (istruttoria, perizia, polizza incendio, ecc.) e dei costi notarili per la stipula del nuovo atto di mutuo ma ha il vantaggio di ridefinire ogni aspetto del mutuo, compreso l’importo (che può essere superiore) e gli interessi.

Fonte:web
06-11-2016
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3 novembre 2016

Affitti in nero, arrivano le lettere delle Entrate

Riflettori puntati su chi in passato ha percepito redditi da locazione in nero. L’Agenzia delle Entrate sta inviando 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazioni di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.
Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l’inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012.
Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito.
Il calcolatore delle Entrate calcola velocemente al posto dei contribuenti le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati.
Con questa tranche di comunicazioni l’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.
Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.
Le lettere consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), fruendo così della sanzione  ridotta per infedele dichiarazione. Grazie al calcolatore disponibile sul sito dell’Agenzia, inoltre, i contribuenti potranno calcolare facilmente le sanzioni ridotte del ravvedimento sia per l’imposta sostitutiva della cedolare secca (nel caso sia stata effettuata questa opzione), sia, nel caso di tassazione ordinaria del reddito di fabbricati, per l'irpef e le addizionali (nonché, se dovuto, per il contributo di solidarietà).
Le Entrate ricordano che se il reddito di locazione è stato assoggettato ad Irpef, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima –90%). Invece, se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima -180%), se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente; 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima -240%), nel caso in cui non siano stati dichiarati.
Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.
Chi riceverà la lettera del Fisco potrà mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria per chiarire subito la propria posizione, evitando che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Questo sia se dal confronto emergerà che il contribuente non ha commesso errori, sia nel caso in cui il cittadino voglia regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.
Fonte: articolo visto su idealista.it il 25-10-2016
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