L’art.
559 c.p.c., in tema di espropriazione forzata immobiliare, prevede la facoltà
del Giudice dell'Esecuzione di nominare un Custode dei beni immobili pignorati,
attribuendone i compiti.
Tale
facoltà è attualmente esercitata nella grande maggioranza delle procedure
esecutive immobiliari.
Il
custode si deve adoperare in modo tempestivo per curare la gestione
dell’immobile pignorato e, qualora l’immobile pignorato sia occupato, deve
occuparsi della liberazione.
L’art.
560 c.p.c., comma 3 stabilisce che “Il giudice dell'esecuzione dispone, con
provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando
non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o
parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa
in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione
dell'immobile.”
La
procedura esecutiva per la consegna o rilascio dell’immobile, prevista dagli
articoli da 605 a 611 c.p.c. prevede l’intervento di un soggetto pubblico, che
svolge in modo professionale un compito molto delicato e a volte pericoloso:
l'Ufficiale Giudiziario.
L’intervento
dell’Ufficiale Giudiziario è molto importante nella fase esecutiva
dell’esecuzione forzata che porta al rilascio dell’immobile.
Nel
giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo
esecutivo, del precetto e del preavviso si reca nel luogo ove si trova
l'immobile oggetto di rilascio, per dar corso all'esecuzione.
Rientra
nei poteri e doveri dell'Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli articoli 608 e
513 c.p.c., aprire porte, ripostigli e recipienti, vincere la resistenza
opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano
l'esecuzione.
Per
svolgere il proprio compito l’Ufficiale Giudiziario può chiedere l’intervento
della Forza Pubblica e chiedere l’assistenza di ausiliari (ad esempio il
fabbro), previa autorizzazione del G.E.
Normalmente,
in queste attività, il Custode Giudiziario assiste alle operazioni e, una volta
ottenuto il rilascio dell’immobile, ne viene immesso nel possesso
dall'Ufficiale Giudiziario.
La
conoscenza del ruolo, formatasi anche con l’esperienza, aiuta l’Ufficiale
Giudiziario a comprendere il comportamento più giusto da tenere a seconda della
situazione che si trova a fronteggiare, specie in presenza di persone o cose.
Il
recente Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59 recante “Disposizioni urgenti in
materia di procedure esecutive e concorsuali”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.102 del 3-5-2016 introduce importanti modifiche alla procedura di
liberazione dell’immobile soggetto ad esecuzione immobiliare.
L’articolo
4, comma 1) lettera d) del D.L. 59/16 - recante “Disposizioni in materia espropriazione
forzata” - ha previsto la sostituzione del quarto comma dell'articolo 560 con
il seguente:
“Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del
Giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto
di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se
questi non lo esentano.
Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza
pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.”
Il
comma quarto si lega al precedente comma 3 ed esclude pertanto l’Ufficiale
Giudiziario dall’attività di liberazione dell’immobile, affidandone in
esclusiva i compiti al Custode Giudiziario.
In
base al comma 4 dell’art. 4, comma del D.L. 59/16 “La disposizione di cui al
comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei
procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare,
successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Considerando
i sessanta giorni a disposizione del Parlamento per la conversione in legge del
decreto, i tempi tecnici necessari alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
e la necessità di far decorrere ulteriori 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto, si ritiene che le prime
liberazioni effettuate dai Custodi senza l’intervento dell’Ufficiale
Giudiziario non verranno avviate prima di settembre 2016.
In
considerazione dell’iter parlamentare che deve svolgere il decreto legge, si
ritiene utile svolgere le seguenti considerazioni:
• una procedura esecutiva
immobiliare può avere successo solo se i possibili acquirenti riescono ad avere
certezza dei tempi necessari per entrare in possesso del bene acquistato;
• la delicatezza dei compiti
assegnati al Custode Giudiziario comporta le necessità di studio e
specializzazione, utili al fine della formazione dell’esperienza indispensabile
al miglior svolgimento dell’incarico;
il
ruolo dell’Ufficiale Giudiziario è molto importante nella fase della
liberazione dell’immobile ed il costo per la procedura è tutto sommato ridotto.
Si auspica pertanto un ripensamento da parte del legislatore, anche per evitare
il ripetersi di recenti tragici fatti di cronaca.
Fonte:
il portaledelCTU
29-08-2016
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