
Qualora invece il trasferimento è compiuto tra privati,
l’imposta sarà dovuta in misura proporzionale al valore fiscale dell’immobile
che, per effetto delle recenti modifiche normative, sarà del 2% se il
trasferimento ha ad oggetto un fabbricato abitativo per il quale ricorrono i
presupposti per poter usufruire delle agevolazioni per la prima casa, il 9%
negli altri casi. L’Imposta dovuta non può tuttavia essere inferiore a 1.000,00
Euro. Tali atti sono invece esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali
catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti alle imposte ipotecarie e
catastali di Euro 50,00 ciascuna.
La legge prevede inoltre una altra agevolazione, e cioè
l’attribuzione di un credito d’imposta a favore
di coloro che, dopo aver venduto un immobile
acquisito con agevolazione “prima casa”, riacquistano entro un anno
dall’alienazione, un’altra prima casa. Il credito sarà
pari all’ammontare dell’imposta di registro o
dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e in ogni caso
non può essere superiore all’imposta di registro
o all’IVA dovuta in relazione al secondo
acquisto. Per fruire del credito d’imposta
è necessario che il contribuente manifesti la propria
volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del
nuovo immobile, specificando se intende
utilizzarlo in detrazione dell’imposta di registro dovuta per lo
stesso atto.
Fonte:web
11-10-2016
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