11 ottobre 2016

Imposte per l'acquisto

Qualora il trasferimento abbia per oggetto un fabbricato abitativo, e sia soggetto ad IVA (come avviene per le compravendite da parte di società costruttrici), l’imposta di Registro si applica nella misura fissa di Euro 200,00, indipendentemente dall’acquisto della prima casa oppure no. Quest’ultima circostanza sarà invece rilevante ai fini dell’IVA da versare al venditore sul prezzo di vendita: 4% se prima casa, 10% o 22% negli altri casi. In tale ipotesi anche le imposte ipotecarie e catastali saranno dovute nella misura fissa di Euro 200,00 ciascuna. Vanno infine aggiunti l’imposta di bollo di Euro 230,00 e la tassa ipotecaria e la voltura catastale di Euro 90,00. Riassumendo, quindi, ad una compravendita di un fabbricato abitativo venduto da impresa costruttrice, si applicano le imposte indirette per complessivi Euro 920,00, oltre l’IVA di legge dovuta al venditore.
Qualora invece il trasferimento è compiuto tra privati, l’imposta sarà dovuta in misura proporzionale al valore fiscale dell’immobile che, per effetto delle recenti modifiche normative, sarà del 2% se il trasferimento ha ad oggetto un fabbricato abitativo per il quale ricorrono i presupposti per poter usufruire delle agevolazioni per la prima casa, il 9% negli altri casi. L’Imposta dovuta non può tuttavia essere inferiore a 1.000,00 Euro. Tali atti sono invece esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti alle imposte ipotecarie e catastali di Euro 50,00 ciascuna.
La legge prevede inoltre una altra agevolazione, e cioè l’attribuzione di un  credito  d’imposta  a  favore  di  coloro  che,  dopo  aver venduto un  immobile acquisito con agevolazione “prima casa”, riacquistano  entro un anno dall’alienazione,  un’altra  prima casa. Il  credito sarà  pari  all’ammontare  dell’imposta  di  registro  o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e in ogni caso non può essere superiore  all’imposta  di  registro  o  all’IVA  dovuta  in  relazione  al  secondo acquisto. Per  fruire  del  credito  d’imposta  è  necessario  che  il  contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione  nell’atto di acquisto del  nuovo  immobile,  specificando  se  intende  utilizzarlo  in  detrazione dell’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Fonte:web
11-10-2016

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