Le
persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno
l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta,
l’imposta di successione.
L’imposta
di successione è calcolata dall’ufficio, in base alla dichiarazione presentata
e previa correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal
dichiarante nella determinazione della base imponibile.
L’importo eventualmente dovuto
è notificato al contribuente attraverso un avviso di liquidazione.
Per
gli immobili ereditati in piena proprietà (cioè immobili non gravati da diritti
reali di godimento), la base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita
dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei
seguenti coefficienti:
• 110, per la prima casa
• 120, per i fabbricati appartenenti
ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1)
• 140, per i fabbricati appartenenti
al gruppo catastale B
• 60, per i fabbricati delle categorie
A/10 (uffici e studi privati) e D
• 40,8, per i fabbricati delle
categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili
il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito
dominicale già rivalutato del 25%.
Sono
previste aliquote di tassazione diverse, secondo il grado di parentela
intercorrente tra la persona deceduta e l’erede.
In
particolare, sul valore complessivo dell’eredità si applicano le seguenti
aliquote:
• 4%, per il coniuge e i parenti in
linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun
erede, 1.000.000 di euro
• 6%, per fratelli e sorelle, da
calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro
• 6%, da calcolare sul valore totale
(cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado,
affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado
• 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna
franchigia), per le altre persone.
Se a
beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave,
riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla
parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Gli importi
esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base
all’indice del costo della vita.
Ai soli fini dell’applicazione
della franchigia, sulla quota devoluta all’erede si deve tener conto del valore
delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo
erede.
Quando
nell’attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono
dovute le imposte ipotecaria e catastale.
Queste, sono pari,
rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento
minimo di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013).
Le imposte ipotecaria e
catastale devono essere pagate prima della presentazione della dichiarazione di
successione. Per il versamento va utilizzato il modello F23, nel quale vanno
indicati i codici tributo 649T per l’imposta ipotecaria, 737T per l’imposta
catastale.
Le
imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro per
ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in
successione, quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a più
beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire
dell’agevolazione “prima casa”.
In questo
caso è necessario attestare nella dichiarazione di successione l’esistenza
delle condizioni che la legge richiede.
Requisiti
per richiedere le agevolazioni “prima casa”
Le
agevolazioni fiscali sono concesse se chi eredita l’immobile:
• non è titolare, esclusivo o in
comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile
ereditato
• non è titolare, neppure per quote o
in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto
della prima casa.
Questi
due requisiti devono sussistere entrambi.
Inoltre,
l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in
cui intende stabilirla entro diciotto mesi (salvo alcuni casi particolari in
cui tale requisito non è richiesto, come per esempio per il personale delle
forze di polizia).
La risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 33/2011 fornisce importanti chiarimenti sulla decadenza
dall’agevolazione nei casi in cui uno degli eredi abbia reso una falsa
dichiarazione o quando egli non trasferisca la residenza nel Comune in cui si
trova l’immobile ereditato nel termine di diciotto mesi.
Nel
primo caso, la mendacità della dichiarazione determinerà la decadenza del
beneficio non solo per chi ha dichiarato di possedere i requisiti per poterne
fruire, ma anche per gli altri coeredi (la sanzione sarà però applicata solo
all’autore della dichiarazione mendace).
Anche
nel secondo caso si avrà la decadenza dal beneficio. Tuttavia, il recupero
dell’imposta e della relativa sanzione interesserà interamente ed
esclusivamente il soggetto che non ha rispettato l’impegno assunto, cioè il
trasferimento della residenza.
Analoghe
considerazioni vanno fatte per l’ipotesi in cui il beneficiario-dichiarante
rivenda l’immobile entro cinque anni dall’acquisizione, senza procedere entro
un anno al riacquisto di altro immobile da adibire a “prima casa”. Infatti,
anche in questo caso si avrà la decadenza per intero del beneficio, con
recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni in capo al solo
dichiarante. Invece, la rivendita infraquinquennale dell’immobile oggetto
dell’agevolazione da parte di un coerede non dichiarante non comporta alcuna
decadenza dal beneficio, neanche in capo al soggetto che ha ceduto l’immobile.
Va ricordato che il regime di
favore riguarda esclusivamente l’applicazione in misura fissa delle imposte
ipotecaria e catastale, non anche il riconoscimento di alcun beneficio legato
all’imposta sulle successioni e donazioni, che segue il regime ordinario.
La dichiarazione deve essere
presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, che
coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
È
necessario compilare l’apposito modulo (modello 4), reperibile presso ogni
ufficio territoriale o sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), e
successivamente presentarlo all’ufficio territoriale dell’Agenzia nella cui
circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo
di modello differente, la dichiarazione risulta nulla.
Se il
defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve
essere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata
l’ultima residenza italiana.
Se non
si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’Agenzia delle
Entrate - Direzione provinciale di Roma II – Ufficio territoriale “Roma 6”, Via
Canton 20 - CAP 00144.
Quando
nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la
dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria,
catastale e di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi
speciali catastali.
Inoltre,
entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è
necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici
dell’Agenzia – Territorio.
Sono
obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
• i chiamati all’eredità e i legatari,
o i loro rappresentanti legali
• gli immessi nel possesso dei beni,
in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta
• gli amministratori dell’eredità
• i curatori delle eredità giacenti
• gli esecutori testamentari
• i trustee.
Se più
persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente
che la stessa sia presentata da una sola di esse.
Alla
dichiarazione non occorre più allegare gli estratti catastali degli immobili
caduti in successione (risoluzione n. 11/E del 13 Febbraio 2013).
La
dichiarazione di successione può essere modificata entro la scadenza del
termine di presentazione.
Con la risoluzione n. 8/E del
13 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile
rettificare la dichiarazione anche oltre questo termine, purché le modifiche
siano dichiarate prima della notifica dell’avviso di rettifica e di
liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro il termine previsto
per la notifica del medesimo atto (due anni dal pagamento dell’imposta
principale).
IMPOSTE
DI SUCCESSIONE, IPOTECARIA E CATASTALE SUGLI IMMOBILI EREDITATI
•
CONIUGI E PARENTI IN LINEA RETTA
imposta
di successione 4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro imposta
ipotecaria (2%) e catastale (1%) (200 euro per ciascuna imposta, se per l’erede
è prima casa)
• FRATELLI
E SORELLE
imposta
di successione 6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro imposta
ipotecaria (2%) e catastale (1%) (200 euro per ciascuna imposta, se per l’erede
è prima casa)
• ALTRI
PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO
imposta
di successione 6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) imposta
ipotecaria (2%) e catastale (1%) (200 euro per ciascuna imposta, se per l’erede
è prima casa)
•
ALTRE PERSONE
imposta
di successione 8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) imposta
ipotecaria (2%) e catastale (1%)
(200
euro per ciascuna imposta, se per l’erede è prima casa)
ALL’EREDE
PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO
Fonte:
agenzia delle entrate, aggiornamento di agosto 2014
16-02-2015
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