28 gennaio 2015

Registrazione contratto di locazione, modello F24 elide

Dal 1º gennaio 2015 per la registrazione del contratto di locazione e per il pagamento di tasse e tributi derivanti dall'affitto di una casa è obbligatorio l'utilizzo del modello f24 elide. 
E' scaduto infatti il 31 dicembre il periodo "transitorio" durante il quale i contribuenti potevano scegliere tra il vecchio modello f23 e il nuovo modulo
modello f24 elide per la locazione
il nuovo modello f24 elide deve essere utlizzato da tutti i proprietari di immobili per la registrazione del contratto di affitto, il pagamento di tasse e tributi e il versamento delle imposte di registro e di bollo ed eventuali sanzioni e interessi. 
Lo stesso modello può essere utilizzato per la tardiva o omessa registrazione del contratto di locazione
il nuovo modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti, titolari o no di partita iva. 
La differenza risiede solo nella modalità di versamento; i contribuenti con partita iva possono pagare esclusivamente utilizzando il modello telematico, metre i secondi possono utilizzare anche il modello cartaceo da presentare presso gli sportelli bancari o postali abilitati
La modifica più importante tra il vecchio modello f23 e il nuovo f24 elide è costituita dai nuovi codici tributo. 
   codice 1500 imposta di registro per prima registrazione
   codice 1501 registrazione annualità successive
   codice 1502 registrazione della cessione del contratto
   codice 1503 registrazione della risoluzione del contratto
   codice 1504 registrazione delle proroghe del contratto
   codice 1505 versamento dell'imposta di bollo
   codice 1506 versamento dei tributi speciali e compensi
   codice 1507-1508-1509-1510- versamenti delle sanzioni e interessi maturati in seguito al ravvedimento operoso
   codice tributo a135- imposta di registro avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni
   codice tributo a136-imposta di bollo avviso di liquidazione dell'imposta di irrogazione delle sanzioni
   codice tributo a137-sanzioni avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni
   codice tributo a138-interessi avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni
codice identificativo "63", denominato "controparte" per permettere la corretta identificazione del modello "f24 elide" della controparte del contratto
fonte: idealista.it

Gennaio 2015

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19 gennaio 2015

Bonus mobili e detrazione fiscale 2015

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni
Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, della comunicazione preventiva all’ASL, se obbligatoria
Per gli interventi che non necessitano di comunicazione o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile
L’importo massimo di spesa ammessa in detrazione è di euro 10.000,00
Per la detrazione sono necessari i seguenti interventi edilizi:
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.
I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus; ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di:
mobili - letti - armadi - cassettiere librerie - scrivanie - tavoli sedie - comodini - divani poltrone - credenze materassi – apparecchi di illuminazione - elettrodomestici nuovi - di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica.
L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio:
frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici lavastoviglie - apparecchi di cottura - stufe elettriche - forni a microonde - piastre riscaldanti elettriche - apparecchi elettrici di riscaldamento - radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento.
La detrazione per l’acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà̀ diritto più̀ volte al beneficio.
Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
il numero di partita Iva o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito
La data del pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.
Non è consentito invece effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di
I documenti da conservare:
ricevuta del bonifico
ricevuta di avvenuta transazione (per pagamenti con carta di credito o debito)
documentazione di addebito sul conto corrente
fattura di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
Fonte: agenzia delle entrate
Gennaio 2015


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8 gennaio 2015

Confermati gli ecobonus e niente local tax

Nel 2015 non ci sarà la Local Tax, che avrebbe dovuto sostituire Tasi e Imu. Ma per le famiglie italiane il fisco riserverà nel 2015 alcune sorprese “domestiche” positive.
Confermata la possibilità di usufruire ancora per un anno delle detrazioni al 50% per l'acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici.
Si possono inoltre fare adeguamenti anti-sismici con uno sconto fiscale del 65%. Come sempre in campo tributario, per usufruire delle opportunità che offre il fisco bisognerà fare attenzione ai dettagli.
I lavori di ristrutturazione potranno usufruire anche nel 2015 della detrazione del 50%.
La proroga è stata estesa anche all'acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici.
Per avere lo sconto sui mobili bisogna aver fatto lavori di ristrutturazione, il tetto di spesa globale rimane a 96.000 euro all'interno del quale lo sconto per mobili e grandi elettrodomestici vale solo fino a 10.000 euro.
I pagamenti delle ristrutturazioni vanno fatti con bonifico mentre per mobili e grandi elettrodomestici va bene anche il bancomat.
Frigorifero, lavatrice e lavastoviglie dovranno avere almeno la classe energetica A+, per i forni basta la A.
Anche il bonus del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili è stato prorogato nel 2015. Varrà anche per gli interventi antisismici.
Non arriverà quindi (sembra) la tassa unica comunale che avrebbe dovuto fondere Imu e Tasi. In attesa di una revisione queste due imposte vivranno un anno di normalità con scadenza a giugno e dicembre.
Il governo ha però congelato il tetto delle aliquote, che altrimenti sarebbe salito al 6 per mille per le prime case e che invece resterà al 2,5 per mille (o 3,3 per mille se sono state introdotte detrazioni).
Fonte: web

08-01-2015

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Mutui sospesi fino al 2017

La legge di stabilità 2015 ha introdotto una moratoria fino al 2017 per i debiti bancari di piccole e medie imprese e di famiglie. la sospensione riguarderà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi
il testo integrale del comma 246 della legge di stabilità 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 29 dicembre, recita quanto segue: "al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione, del 6 maggio 2003, il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017"
si tratta del risultato dell'emendamento proposto, in commissione bilancio della camera, da francesco cariello del movimento 5 stelle. i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità si contano a partire dal 1° gennaio 2015, quindi le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale sono attese entro il 31 marzo 2015
queste nuove disposizioni, con buona probabilità, ricalcheranno quanto previsto dall'accordo tra abi e associazioni dei consumatori grazie al quale negli anni scorsi le famiglie hanno potuto beneficiare del congeramento dei mutui. un piano che ha consentito la sospensione dei rimborsi a quanti si trovassero in condizioni di particolare difficoltà
un pro che però ha il suo contro. le famiglie che, infatti, decideranno di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 dovranno comunque considerare tre anni di interessi aggiuntivi, dal momento che la scadenza del mutuo slitterà di 36 mesi. come detto, infatti, ad essere sospesa sarà solo una parte della rata del mutuo, quella relativa alla quota capitale e non quella che riguarda la quota interessi
fonte: idealista.it

08-01-2015

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