Lo
scorso 29 giugno sono entrate in vigore le nuove regole per l’attestato di
prestazione energetica degli edifici. Su tutto il territorio nazionale sono
diventate operative le disposizioni contenute nelle parti 4, 5 e 6 della UNI/TS
11300 e la nuova versione della UNI 10349:2016. Vediamo, dunque, quali sono le
novità per l'Ape.
La
UNI 10349:2016 sostituisce la vecchia versione del 1994 e, per la parte 1,
anche la UNI/TR 11328-1:2009.
La
parte 1 contiene, suddivisi per provincia, i dati climatici aggiornati sui
quali basare i calcoli per le prestazioni energetiche e termoigrometriche degli
edifici (determinazione dei fabbisogni energetici per il raffrescamento e per
il riscaldamento). Illustra anche il metodo per determinare la ripartizione
dell’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa e per calcolare
l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed
orientata.
La
parte 2 contiene i dati climatici limite per il progetto, necessari per il
corretto dimensionamento degli impianti di riscaldamento invernale e di
raffrescamento estivo degli edifici.
La
parte 3 fornisce le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) e altri
indici sintetici: indice sintetico di severità climatica del territorio,
differenze cumulate di umidità massima, radiazione solare cumulata sul piano
orizzontale. In quest’ultima parte c’è anche la zonizzazione climatica estiva
del territorio nazionale per il calcolo della stima del fabbisogno energetico
ai fini del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici.
La
specifica tecnica relativa alla UNI/TS 11300 parte 4 riguarda il calcolo del
fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua
calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono
energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi
dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella parte 2.
Un’altra
novità riguarda l’abrogazione della formula 128 (paragrafo 11.4.2.6), che
prevedeva la sottrazione dall’energia in ingresso dell’energia elettrica
prodotta dai cogeneratori, anche nel caso fosse termica.
La
parte 5 fornisce metodi di calcolo per la valutazione dell’energia elettrica
prodotta da cogenerazione e per il fabbisogno di energia primaria degli edifici
sulla base del bilancio tra quota importata ed esportata di energia proveniente
da fonti rinnovabili.
La
parte 6, infine, interviene direttamente anche sul certificatore energetico per
la redazione del nuovo Ape. Dalla pubblicazione di questa norma è necessario ed
obbligatorio stimare anche i consumi derivanti dagli impianti per il trasporto
di persone o cose (solo per le categorie di edifici dove la stima è prevista).
Fonte:
idealista.it
08-07-2016
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