Locatore, come e quando è possibile la disdetta anticipata del
contratto d'affitto.
Nei contratti di locazione ad uso abitativo con la formula 4+4
anche il locatore ha la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto
di affitto. ma la revoca - che deve essere inviata al conduttore almeno sei
mesi prima della scadenza con una raccomandata a.r. - può avvenire solo per
specifici motivi individuati dalla legge
I motivi per cui il proprietario può inviare disdetta anticipata
all'inquilino sono individuati dall'art 3, comma 1 della legge n 431/98. "il
locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto,
dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i
seguenti motivi"
quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso
abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei
genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente
pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,
cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile
all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra
al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena
disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un
alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al
compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è
prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione
o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero,
trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni
tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima
successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente
l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e
non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
eventualmente adibito a propria abitazione. in tal caso al conduttore è
riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui
agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392
E’ essenziale naturalmente che il motivo alla base della
comuncazione sia reale: sempre lo stesso articolo infatti recita che "qualora
il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di
illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo,
il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da
determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di
locazione percepito"
La disdetta deve essere comunicata tramite raccomandata a.r.
all'inquilino. secondo la recente sentenza della corte di cassazione n 13199
del 26 luglio 2012 non è necessario utilizzare una particolare formula nella
lettera, ma è sufficiente che sia chiaro l'intento rescissorio.
Fonte: idealista.it
31-10-2014
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