• l'articolo
7-quater, comma 24, del DL 193/2016 offre una soluzione ai tanti locatori
che si sono dimenticati di confermare in sede di proroga l'opzione per la
cedolare secca.
• il 2017
è l'ultimo anno, salvo proroga, in cui può essere applicata
l'aliquota agevolata del 10% per
alcune tipologie di contratti di
locazione.
Molti infatti incorrono in errori per la scelta tra
tassazione ordinaria Irpef e tassazione a cedolare secca. Chi continua a
pagare di più quando invece potrebbe risparmiare con la cedolare secca, chi,
invece, opta per la cedolare secca quando dovrebbe rimanere in tassazione
ordinaria, chi applica
un'aliquota inferiore, chi è convinto di applicare l'aliquota
10% agevolata della cedolare secca anche sui contratti transitori, chi si
dimentica di inviare la raccomandata all'inquilino.
Per chi si dimentica, invece, di confermare la proroga per la
cedolare secca trascorsi i primi anni di contratto, il DL 193 del 2016 ha
disposto, all'articolo 7-quater, comma 24, che la mancata presentazione del
modello RLI relativo alla proroga del contratto non comporta la revoca
dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione.
La conferma del principio del comportamento concludente in caso
di proroga del contratto con opzione per la cedolare secca è una novità che
viene accolta con grande favore dai locatori distratti e fai da te anche se per
la mancata comunicazione della proroga è prevista una specifica sanzione.
Per rimanere nel campo delle locazioni turistiche, ci sono
locatori che applicano la cedolare secca come normale locazione ma in realtà
svolgono una vera e propria attività imprenditoriale con obbligo di apertura
della partita IVA.
La cedolare secca è un regime di tassazione sugli affitti
facoltativo, che comporta nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali e che sottrae le parti dall’obbligo di versare l’imposta di
registro e l’imposta di bollo dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe
dei contratti di locazione (ad eccezione di quelle dovute in caso di cessione
del contratto).
Il legislatore ha consentito di applicare la cedolare secca
anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di
registrazione (art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 23/2011, locazioni turistiche, ad
esempio) ed al riguardo il locatore comunica la sua intenzione di applicare la
cedolare secca all’Agenzia delle Entrate direttamente in sede di dichiarazione
dei redditi (salvo il caso in cui il locatore, pur non essendo obbligato,
provvede alla registrazione del contratto).
L’opzione per la cedolare secca, effettuata dal locatore,
comporta che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal
reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività
delle aliquote IRPEF.
L’opzione per la cedolare secca spetta esclusivamente al
locatore proprietario dell'immobile o all'usufruttuario o possessore di altro
diritto reale di godimento sull’immobile, per contratti di locazione
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per
esigenze abitative.
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca,
deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata
oppure con l'inserimento nel contratto di apposita clausola, la scelta per il
regime alternativo di tassazione a cedolare secca e la conseguente rinuncia,
per il corrispondente periodo di durata dell’opzione, ad esercitare la facoltà
di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, anche a titolo di
aggiornamento ISTAT.
Il
versamento della cedolare secca segue lo stesso meccanismo di versamento
dell’IRPEF e, quindi, la cedolare secca è versata a saldo e acconto.
fonte: web
23-01-2017
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23-01-2017
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