5 settembre 2016

mutuo, 6 spese da considerare

Secondo i più, per evitare imprevisti e spiacevoli sorprese è importante conoscere tutte le spese legate all’accensione di un mutuo. Dai costi di istruttoria a quelli di perizia, fino alle spese notariali, ecco un breve elenco di ciò di cui si deve tenere in conto prima di richiedere un finanziamento.
1. Spese istruttoria
Si tratta della fase iniziale durante la quale la Banca fa tutti gli accertamenti necessari per scoprire se il mutuo può essere o meno concesso. Il costo oscilla tra i 150 e i 300 euro, o tra lo 0,1% e lo 0,5% dell’importo concesso. (alcune banche in certi periodi fanno offerte con istruttoria a zero)
2. Perizia
Il perito nominato dalla Banca accerta il valore dell’immobile e la presenza di eventuali anomalie o abusi edilizie. Le spese vanno indicativamente da 100 a 300 euro.
3. Spese notarili
Sono spese che possono variare a seconda del tipo di atto, dell’importo dell’ipoteca e dell’ente erogante. Comprendono l’onorario del notaio e le spese dovute allo Stato per l’attività contrattuale. (il notaio prende una parcella per l’atto notarile e una parcella per l’atto di mutuo)
4. Imposta sostitutiva
È l’imposta che sostituisce l’imposta di registro, ipotecaria, catastale e bollo ed è pari allo 0,25% dell’imposta erogata se a concedere il mutuo è una banca o una finanziaria parificata e si acquista un immobile ad uso abitativo per il quale si può usufruire delle agevolazioni prima casa. Se non si tratta della prima casa e relative pertinenze l’aliquota è del 2% sul valore complessivo dei finanziamenti.
5. Assicurazione
Sul mutuo è obbligatorio l’accensione di un’assicurazione incendio il cui costo totale dipende dal valore dell’immobile e dall’importo e dalla durata del mutuo. Alcuni istituti di credito possono richiedere di sottoscrivere un’assicurazione sulla vita. (l’assicurazione non è obbligatorio stipularla con la banca che, in alcuni casi, per avere determinati tassi favorevoli, impone la propria salata assicurazione)
6. Estinzione anticipata
Secondo la legge 40/2007 non è prevista nessuna penale per l’estensione anticipata o parziale di mutui stipulati dal 2 febbraio 2007 in poi da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale. Per i mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007, l’ABI e le Associazioni dei consumatori hanno concordato delle penali ridotte.
Fonte: web
05-09-2016

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