29 dicembre 2014

Certificato di conformità degli impianti

Tra i vari certificati che la legislazione italiana richiede c’è anche il certificato di conformità degli impianti relativo ad un bene immobile.
La certificazione di conformità degli impianti riguarda soprattutto la normativa in materia di sicurezza.
Questo tipo di certificato riguarda prevalentemente l’impianto del gas e quello elettrico (in senso ampio anche gli impianti di allarme e di condizionamento).
A differenza della certificazione energetica, la certificazione degli impianti non è richiesta per la validità dell’atto di compravendita; le parti possono liberamente stipulare un contratto di compravendita di un immobile privo delle certificazioni di conformità degli impianti.
Se però l’immobile è destinato all’attività lavorativa/produttiva o all’apertura al pubblico, la normativa in materia di sicurezza impone al proprietario, ed in ogni caso al datore di lavoro, di dotare l’immobile di impianti a norma. Pertanto la certificazione di conformità degli impianti benché non strettamente richiesta per la compravendita degli immobili sarà comunque necessaria per il successivo utilizzo dell’immobile; chiaramente la presenza o meno della certificazione di conformità degli impianti è un’informazione importante per la determinazione del prezzo dell’immobile in caso di compravendita.
In caso di acquisto di immobile privo delle relative certificazioni è consigliabile  informarsi circa i costi dell’adeguamento a norma degli impianti.
La certificazione, redatta da un tecnico, non viene allegata all’atto di compravendita ma, quando è stata fatta, viene solitamente consegnata all’acquirente al momento della consegna dell’immobile. Nell’atto di compravendita redatto dal notaio sarebbe quindi buona norma indicare l’avvenuta consegna della certificazione, la presenza o l’assenza di tale certificato.
Il notaio, si accerta della sussistenza o meno della certificazione o di accordi particolari da inserire nel contratto, informando altresì le parti circa la normativa in vigore. La legislazione italiana infatti prevede che, in assenza di diverso accordo, la parte venditrice è tenuta a garantire alla parte acquirente la conformità degli impianti alla normativa vigente, potendo quindi pretendere il relativo adeguamento a cura e spese della parte venditrice; in caso di deroga è necessario quindi evidenziare nell’atto in modo espresso il diverso accordo delle parti.
Se si tratta di fabbricati di nuova costruzione le dichiarazioni di conformità degli impianti fortunatamente per gli acquirenti rappresentano la condizione indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità.
Oltre ad essere condizione per il rilascio del certificato di agibilità, è ancora più importante per la sicurezza personale dell’acquirente utilizzatore dell’immobile, per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile e/o penale del proprietario in caso di incidenti, per la successiva rivendita dell’immobile ed infine, dato che può essere difficile trovare copertura assicurativa in caso di immobili con impianti non conformi, può essere determinante per ottenere finanziamenti dal sistema bancario.
Fonte: web

29-12-2014

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23 dicembre 2014

Legge di stabilità approvata, novità sulle agevolazioni

Prolungate di 12 mesi le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia. Confermato l'ecobonus per i lavori di efficientamento energetico. Si introducono agevolazioni anche l'installazione di schermature solari e generatori di calore a biomasse. Prorogato anche il bonus per interventi antisismici.
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2015)". L'articolo unico, contenente 735 commi, entrerà in vigore l'1 gennaio 2015, ovvero dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tra le novità del maxiemendamento,per gli interventi di recupero abitativo e di ristrutturazione edilizia verrebbe confermata la possibilità di detrarre la quota massima del 50% (detraibile in 10 anni) delle spese sostenute nel 2015.
Quando si sostengono spese per lavori di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società).
La Legge di Stabilità conferma dell'incentivo nel 2015 al 65% per i lavori di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno.
Nel testo viene precisato che le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Il d.l. n. 63/2013 e la legge di stabilità per il 2014(Legge n. 147/2013, G.U. 27.12.2013) hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%.
Ha diritto alla detrazione, e pertanto beneficiare dell'agevolazioni, il contribuente, che per gli immobili per i quali si eseguono i lavori, risulta essere:
il proprietario o il nudo proprietario;
il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
l'inquilino o il comodatario;
i soci di cooperative divise e indivise;
i soci delle società semplici;
gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell'immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
Per godere dell'agevolazione fiscale occorre:
- inviare, (quando prevista), all'ASL competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione (con raccomandata A.R.);
- pagare le spese detraibili per mezzo di bonifico bancario o postale (da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento);
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici determinati documenti (le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, la ricevute di pagamento dell'Imu, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; la comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'ASL, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, le fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento).
Occorre ricordare che sui bonifici effettuati, al momento del pagamento, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori, pari al 4%.
È bene evidenziare, invece, che con il d.l. n.70/2011 è stato soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori.
Gli obiettivi del Legislatore sono quelli di riqualificare il patrimonio edilizio esistente.
Motivo per cui i bonus fiscali riguardano interventi eseguiti proprio sull'edilizia esistente e non su quella di nuova costruzione.
I lavori ammessi a detrazione sono quelli elencati nell'art. 3 del T.U. dell'Edilizia (d.p.r. 380/01), rubricato come: "Definizioni degli interventi edilizi". Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per i lavori effettuati sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali quando si eseguono lavori elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia succitato.
Questi sono:
Spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria (ad es. installazione di ascensori e scale di sicurezza), per le opere di restauro e risanamento conservativo (ad es. apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali).
Per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Individuati dalle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 su richiamato, invero interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (la sostituzione di pavimenti, infissi ecc.), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi.
Per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Pertinenti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Rivolti alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne.
Occorre, inoltre, ricordare che al conseguimento di lavori volti al risparmio energetico è equiparata la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Infatti, fa parte dei lavori agevolabili l'installazione di un impianto fotovoltaico perla produzione di energia elettrica, poiché basato sull'impiego della fonte solare e,quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (sul punto vedasi la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del02.04.2013).
Fonte: web
23-12-2014

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12 dicembre 2014

Mutui sospesi per 3 anni

Ha ricevuto il via libera l'emendamento n 19.27 della legge di Stablità che prevede la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui di famiglie e piccole imprese per il triennio 2015-2016.
L'emendamento presentato dai cinque stelle sarà ora legato al destino della legge di Stablità, che dopo aver ottenuto la fiducia della camera è passata al senato per la sua approvazione definitiva.
L'emendamento a firma di Francesco Dariello del m5s prevede la possibilità per le famiglie e imprese di sospendere il pagamento della sola quota capitale (gli interessi quindi si continueranno a pagare) della rata dei mutui e dei finanziamenti per il prossimo triennio.
A quanto pare il provvedimento sarà aperto potenzialmente a tutte le piccole imprese e le famiglie (non sono state infatti al momento definite particolari categorie di beneficiari).
Il testo prevede un accordo tra mef (ministero dello sviluppo economico) l'abi (l'associazione di catetoria delle banche) e le associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori che dovranno attivare un tavolo di confronto entro fine marzo 2015.
Fonte: idealista.it
12-12-2014

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Saldo TASI

Il saldo della Tasi (Tariffa sui Servizi Indivisibili) e l’Imu (Imposta Municipale Unica o propria) va versato entro il 16 dicembre 2014. La Tasi va pagata da tutti i proprietari di immobili. Una parte della tassa è dovuta anche dagli inquilini con una quota compresa tra il 10 e il 30% del tributo, secondo il Comune. La Tasi sostituisce l’Imu solo sulla prima casa: i possessori di seconde case, immobili di lusso e negozi dovranno pagare sia IMU che TASI. Il saldo Tasi si può pagare con bollettino postale o modello F24, che serve anche per utilizzare somme in compensazione (se il saldo è positivo, da ottobre è obbligatorio il versamento online), o pagare contemporaneamente la tassa in comuni diversi. Per ogni tipologia di immobile e di operazione vi sono specifici codici tributo (acconto, saldo e ravvedimenti). La Legge di Stabilità stabiliva un’aliquota base dell’1 per mille per la Tasi e una soglia massima del 2,5 per mille per la prima casa e del 10,6 per mille per la seconda. Poi è stata concessa ai Comuni la possibilità di incrementare le aliquote fino a un massimo dello 0,8%. L’aliquota della Tasi varia in base alle delibere dei singoli Comuni, dove vengono definite la tipologia di immobile, l’aliquota, le detrazioni e l’eventuale quota Tasi che va versata dall’inquilino; bisogna quindi consultare la delibera del comune nel quale è ubicato l’immobile nel sito web del Ministero delle Finanze: ecco tutte le delibere per comune. Le aliquote Tasi hanno un tetto massimo che va considerato insieme a quello dell’Imu. Per il 2014, Tasi e Imu insieme non possono oltrepassare la soglia massima dell’11,4 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, tranne per quelle considerate di alto pregio (categoria A1, A8 e A9) che potrebbero essere assoggettate all’aliquota massima del 6 per mille comprensiva di Imu e Tasi. Per coloro che hanno già versato la prima rata della Tasi a giugno o a ottobre, il calcolo saldo Tasi è molto semplice: va pagato tutto il rimanente, ovvero va calcolato l’importo annuale e poi scontare quanto si è già pagato. Per chi paga per la prima volta, invece, il principio del calcolo della Tasi è lo stesso dell’Imu: si parte dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente (moltiplicatore) che varia in base al tipo di immobile:
•    Abitazioni 160;
•    Uffici 80;
•    Scuole, ospedali 140;
•    Laboratori artigianali 140;
•    Negozi 55;
•    Depositi, garage, tettoie 160;
•    Fabbricati industriali 65;
•    Banche 80.


Pagano la Tasi tutti i proprietari di immobili ma una parte è dovuta anche dagli inquilini, le aliquote e le quote variano a seconda del comune. Il proprietario di prima casa paga la Tasi e non l’Imu, quindi deve sottrarre all’importo della Tasi la quota dovuta dall’inquilino (che va dal 10 al 30%).
Fonte: web
12-12-2014

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