29 novembre 2014

Acquisto prima casa, tassazione agevolata

Per l’Acquisto della "prima casa" sono previste una serie di agevolazioni riguardanti l’imposta di registro, o l’Iva, che si traducono nell’applicazione di una aliquota ridotta e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, inoltre, lo sgravio fiscale può essere allargato anche per l’acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
C/2, cantina o soffitta
C/6, box o posto auto
C/7, tettoia chiusa o aperta
Per richiedere l’agevolazione prima casa e poter fruire di un’imposta di registro ridotta e imposte ipotecarie e catastali fisse è necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo  entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
Quando si acquista la “Prima Casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute. 
I requisiti necessari per fruire delle Agevolazioni prima casa sono che:
l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso
l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende trasferirsi entro 18 mesi dalla stipula o nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’Aire, anagrafe degli italiani residenti all’estero), deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. 
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.  
Inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare: 
di Non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
di Non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa 
di impegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda. 
Se, alcune di queste dichiarazioni sono state omesse per errore, è possibile rimediare e integrare la dichiarazione con un atto redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui si dichiara la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Vi sono dei casi particolari per l’acquisto e le agevolazioni, e queste sono:
Coniuge in regime di comunione legale: Nel caso in cui solo uno dei due coniugi abbia i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa” il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti.
Titolari di nuda proprietà su altra abitazione: L’agevolazione “prima casa” è fruibile dai coniugi anche nel caso in cui siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato.
Acquisto di abitazione contigua: Le agevolazioni “prima casa” spettano anche quando si acquistano una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché l’immobile conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche di abitazione non di lusso
Acquisto di abitazione in corso di costruzione: Le agevolazioni “prima casa” spettano anche quando si acquista un immobile in costruzione.
Cittadino italiano non più residente: Le agevolazioni “prima casa” spettano anche a chi è emigrato all’estero sempre se l’immobile viene acquistato come “prima casa”. Non è necessario trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Gli acquirenti Non hanno più diritto a fruire dell’agevolazione fiscali sull’acquisto della casa:
in caso di Falsa Dichiarazione  
se non si trasferisce la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto della casa
se vende o dona l’abitazione prima che siano passati almeno 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.  
In questo caso, gli acquirenti dovranno pagare la differenza d’imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.
Non si perdono invece le Agevolazioni sull’Acquisto della Prima Casa quando, entro un 1 anno dalla vendita, il contribuente acquista un’immobile situato in un Stato estero, previa verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che l’immobile acquistato sia stato adibito a dimora abituale o quando, entro un 1 anno dalla vendita, il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale. 
L’Agenzia delle Entrate entro 3 anni dall’atto di acquisto può disporre accertamenti e verifiche atte a certificare la veridicità delle informazioni fornite dagli acquirenti in sede di Dichiarazione per fruire l’agevolazione Prima Casa, mediante verifiche dei requisiti necessari per godere dei benefici, verifiche sulle tempistiche di trsferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto verifiche del rispetto del divieto di rivendita prima dei cinque anni. In questo caso, quindi, il termine diventa di quattro anni, poiché va considerato anche l’anno di tempo entro il quale e’ possibile mantenere i benefici riacquistando una prima casa (punto confermato dalla Cassazione con sentenze 28880/08 e 3782/2011); infine  verifiche data di consegna dell’immobile acquistato in costruzione
Il credito d’imposta spetta alle persone che hanno venduto la propria abitazione, acquistata con le agevolazioni fiscali prima casa, entro un anno e con i soldi della vendita dell’immobile acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti nella stessa misura applicata al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione con atto soggetto a Iva prima del 22 maggio 1993 ma, comunque, non prima dell’entrata in vigore della legge 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell’abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo
la data di acquisizione del credito
in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto
in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’impo- sta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Ai contribuenti Non spetta il credito d’imposta, se decadono i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, pertanto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza usufruire del beneficio “prima casa”
se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
se l’immobile è stato ricevuto dal contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
 
Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata, si prescrive in 10 anni, così come definito dall’art.78 del testo unico imposta di registro, in tal senso interpretato dalla sentenza di Cassazione n.1196/2000. 

Fonte: web
29-11-2014

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22 novembre 2014

Stime immobiliari pubblicata la norma UNI 11558

Dopo aver superato tutte le fasi previste e aver ottenuto l’OK definitivo della Commissione Centrale Tecnica l’UNI ha pubblicato la nuova norma UNI 11558 recante “Valutatore immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” che interviene con principi e direttive chiare in un settore, quello degli immobili, che necessita di regole e codici di riferimento a tutela delle scelte del consumatore e della professionalità specialistica degli operatori.
Questa norma contribuirà a rendere maggiormente intelligibile il processo valutativo a livello nazionale ed internazionale nell’interesse del mercato e del sistema Paese
Sono infatti tanti i soggetti interessati ad avere delle valutazioni immobiliari eseguite da esperti di elevata professionalità, tra questi: banche (per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie), tribunali (per stime fatte in funzione di procedure esecutive), fondi immobiliari, imprese (ai fini della redazione dei bilanci),Stato e enti pubblici in funzione della dismissione e valorizzazione del relativo patrimonio immobiliare”.
“La conoscenza approfondita della dottrina estimativa, e l’applicazione di ciò in maniera appropriata dall’altro costituiscono fondamenti essenziali al fine di una oggettiva determinazione del valore degli immobili; valore che costituisce la base per il buon funzionamento dei mercati, per operazioni di cartolarizzazione e finanza strutturata, per una equa fiscalità immobiliare, per la mitigazione del rischio nell’erogazione di mutui ipotecari nel rispetto di Basilea III e della normativa a livello UE”.
La norma UNI 11558 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza del valutatore immobiliare allo scopo di meglio determinare il valore degli immobili. Tra le competenze specifiche richieste a questa figura professionale:
•deve aver maturato un’esperienza nel settore di almeno tre anni
•deve avere le conoscenze in estimo
•conoscenza dei principi di economia e mercati immobiliari
•sistema catastale
•fiscalità immobiliare
•certificazione ambientale
•competenze in diritto urbanistico
•matematica finanziaria
•statistica
•scienza e tecnica delle costruzioni.
Il valutatore, inoltre, deve possedere le competenze necessarie ad effettuare la valutazione in modo appropriato, sia nella tecnica di rilevazione dei dati e nell’applicazione dei procedimenti di stima, sia nell’audit immobiliare e nel riesame dei rapporti di valutazione. A livello nazionale, i valutatori immobiliari possono essere professionisti iscritti ad albi o registri (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, agronomi), società di valutazione immobiliare, agenti immobiliari, periti esperti iscritti presso le Camere di Commercio, studi associati di professionisti.
In Italia la valutazione immobiliare può essere svolta per legge da numerose categorie professionali, ma non tutti i professionisti hanno gli specifici requisiti che la norma UNI va ora ad individuare e precisare. I benefici di questa norma sono notevoli: la trasparenza e l'oggettività del procedimento di stima favorirà quelle procedure finanziarie che prevedono l'integrazione con il mondo immobiliare.
La nuova norma UNI si inserisce come strumento di garanzia per lo svolgimento di un’attività professionale che presenta risvolti di estrema importanza - al di là del mero valore economico del bene oggetto di valutazione - in funzione delle motivazioni che la rendono necessaria e soprattutto dei soggetti committenti, destinatari o semplicemente coinvolti, ad esempio: istituti di credito, tribunali, società immobiliari, fondi immobiliari e fondi pensione, società di leasing, organi di vigilanza, società di revisione, agenzie di rating, e sempre anche il cittadino-consumatore.
Il Governo italiano deve recepire entro due anni la direttiva europea sui mutui (Direttiva 2014/17/UE n.d.r.) che pone la responsabilità della valutazione a carico degli enti creditori. Le valutazioni immobiliari devono essere affidabili. Se lo sono e il processo di valutazione è trasparente ne beneficiano i titoli, le obbligazioni che derivano dalla fusione del mercato immobiliare con quello finanziario.
Il CNI è stato dall’inizio promotore dell’iniziativa relativa alle individuazioni delle caratteristiche dei valutatori immobiliari: ” Ciò perché abbiamo sempre ritenuto che queste attività avessero bisogno di elevate competenze anche tecniche, oltreché estimative”
Si ritiene necessario che, nel campo delle valutazioni, si assumano importanti elementi, spesso purtroppo trascurati nella determinazione del valore degli immobili, che riguardano la sicurezza dei cittadini ed i costi di gestione, e quindi la stabilità degli edifici, l’efficienza degli impianti, le caratteristiche di isolamento termico ed acustico.
Si ipotizza che questi elementi assumano un valore sempre più importante, in modo da incentivare la riqualificazione del nostro vetusto patrimonio immobiliare.
Fonte: web

22-11-2014

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12 novembre 2014

Revisione del catasto, presto in arrivo nuove stangate

Il governo ha fatto il primo passo per la revisione completa dei meccanismi di valutazione e tassazione degli immobili. Si tratta del decreto attuativo che rimette in moto le commissioni censuarie, primo tassello della riforma del catasto per censire gli oltre 60 milioni di immobili presenti in Italia.
Per la verità è risaputo che di “case fantasma” l’Italia è piena; e chi ha costruito abusivamente? Già non paga tasse imu, tarsu, tari, tasi e via discorrendo; i “soliti ignoti” saranno sempre quelli che se la caveranno da pagamenti vari, quelli che allegramente vedranno i “soliti noti” affannarsi per pagare maggiorazioni su quelle tasse che già ora pagano.
il nuovo calcolo degli estimi catastali sarà sicuramente l'ennesima strategia per portare maggiori incassi nelle casse dello stato e degli enti locali.
Il provvedimento stabilisce ruolo e composizione delle commissioni chiamate a rivedere i parametri per gli estimi catastali, con relativo impatto quindi sulla tassazione dell'immobile. A questo scopo verrà elaborato un coefficiente che terrà conto di qualità, localizzazione, anno di costruzione, stato conservativo degli immobili.
Qualora avvenisse una revisione delle rendite, dovranno essere adeguate di conseguenza anche le aliquote di tasi e imu. in caso contrario i cittadini si troveranno a far fronte a un vero e proprio salasso. E’ noto, infatti, che tali imposte sono calcolate in base alle rendite catastali: se aumenta la rendita aumenterà anche l'imposta in maniera esponenziale.
La revisione del catasto porterà quindi un aumento di tante altre tasse collegate più o meno direttamente, , a fronte di un aumento delle rendite catastali, vi sarà anche un incremento del reddito iseeu che rappresenta un importante parametro per l'accesso a diversi servizi (all'asilo nido alle mense scolastiche), nonché per il pagamento delle tasse universitarie.
Le commissioni censuarie locali, che si insedieranno entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l'altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Le funzioni statistiche devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all'interno di uno stesso comune. La Commissione censuaria centrale decide sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d'estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d'estimo dei fabbricati. La Commissione centrale esercita poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.
E’ evidente che ritoccare le rendite catastali è una materia estremamente delicata, che richiede precisione, attenzione, obiettività, imparzialità e controlli rigorosi. Qualora anche solo uno di tali elementi venisse a mancare le ricadute per i cittadini potrebbero essere disastrose.
Una delle novità della nuova riforma è che il valore patrimoniale non sarà più calcolato in base al numero dei vani ma in base ai metri quadri, tenendo conto anche della collocazione e delle caratteristiche edilizie dell'immobile.
La domanda che viene da fare è questa: chi calcola i metri quadrati? Si parlerà di autodenuncia? Ci sarà un “mercato” dei tecnici che saranno preposti a tali verifiche? Anche questa sarà una materia molto delicata da affrontare.
Primo passo della più ampia riforma catastale, al provvedimento sulle commissioni seguirà poi uno sul meccanismo di individuazione del valore patrimoniale medio ricorrendo a specifici algoritmi. Dopodiché si passerà al censimento vero e proprio.
La riforma si dice che potrà essere fatta in non meno di 5 anni.
Fonte: web

12-11-2014

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11 novembre 2014

Cedolare secca 2014, aliquota al 10%

Con il decreto casa per contratti di affitto a privati la Cedolare Secca 2014 ha ridotto l'aliquota per i canoni concordati.
La cedolare secca è un regime agevolato introdotto nel 2011 riguardante la tassazione del reddito derivante dall’affitto degli immobili per uso abitativo.
Tale regime è facoltativo e consiste nell’applicazione di un’aliquota fissa (agevolata) che di fatto sostituisce l’Irpef e le relative addizionali; l’imposta di registro nel contratto di locazione e l’imposta di bollo.
Se si sceglie di avvalersi della Cedolare Secca, la tassazione per il proprietario non avverrà più in base al reddito ma solo sul canone incassato che si tasserà separatamente, mentre per l’affittuario si potrebbero ridurre i costi del canone mensile da pagare, di fatto non ci sono tasse e bolli per la registrazione del contratto. Il risparmio si traduce con la Cedolare Secca al 21%, se la casa è affittata a mercato libero o il 15% se si tratta di un canone concordato al posto dell’Irpef. La novità del decreto casa per la cedolare secca 2014-2017 porta questa ultima aliquota al 10%.
Il decreto Casa 2014 approvato il 20 maggio 2014 dal Senato, introduce quindi una importante novità per la cedolare secca per il triennio 2014 2017 l’ aliquota al 10% per i proprietari di casa.
Tale possibilità, è concessa solo per contratti di locazioni non aziendali, di case ad uso abitativo a canone concordato, ubicati in uno dei comuni ad alta tensione abitativa o colpito da calamità naturali.
La possibilità di optare per un’imposta fissa del 10%, che originariamente era fissata prima al 21 e poi al 15%, prevede la rinuncia da parte del proprietario all'aggiornamento ISTAT del canone in “cambio” si avrà l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo (obbligatori per i contratti a tassazione ordinaria).
Per calcolare l’aliquota cedolare secca 2014 su contratti di locazione e affitti, si parte dal canone annuo di locazione e consta di un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione.
L’imposta dovuta con il nuovo regime “2014-2017” per i contratti a cenone libero (il regime è sempre di cedolare secca) è il 21% del canone stabilito dalle parti.
L’imposta per i contratti di locazione a canone concordato (e sempre relativo alle abitazioni locate in regime di cedolare secca) che si trovano nei comuni ad alta densità abitativa, contratto di locazione stipulato con privati, Onlus, cooperative, subaffitti studenti è del 10% del canone annuo o 15%.
Resta fermo l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
Con l'approvazione del Piano Casa 2014 promosso dal Governo Renzi, è stata ammessa la riduzione della cedolare secca 2014 per gli immobili non affittati che passa dal 15% al 10%. La durata dell'agevolazione è per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota al 10% della cedolare secca, potrà essere usufruita anche dagli inquilini di abitazioni date in locazione a cooperative o a Onlus, se subaffittate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Al regime Cedolare Secca 2014 su locazioni e affitti possono aderire le sole persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate come usufrutto, uso, abitazione; non possono aderire le società e gli enti non commerciali.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate: A seguito dell’aggiornamento 2014 sulla tassazione degli immobili con la riduzione dal 19 al 15% dell’aliquota imposta sostitutiva cedolare secca sugli affitti con contratto di locazione a canone concordato, dovuta dalle persone fisiche che scelgono il regime agevolato, L’agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare l’Annuario del Contribuente 2014.
Le modifiche apportate annuario del contribuente 2014 Agenzia delle Entrate riguardano:
1) La riduzione dell’aliquota dal 19% al 15%, ha effetto infatti a partire dal 2013 e riguarda i contratti di locazione a canone concordato relativi alle abitazioni, ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) e con carenze di disponibilità abitative. Con il decreto Casa 2014, l'aliquota cedolare secca scende al 10%.
2) Le nuove disposizioni in materia di Imu, introdotte dal decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, che ha previsto l’abolizione dell’IMU sulle abitazioni principali, fatta eccezione per le abitazioni individuate dalla nuova bozza di Legge di Stabilità 2014, classificate con categorie catastali A/1, A8 e A/9 a cui verrà applicata la nuova IUC 2014 che comprende la TASI 2014 tassa servizi indivisibili dei Comuni e TARI la tassa sui rifiuti urbani.
Un’altra novità riguarda sempre a partire dal 2014, l’equiparazione all’abitazione principale delle case di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e delle relative pertinenze e per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, oltre all’esclusione dall’IMU per le abitazioni principali non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia.
Gli immobili per aderire al regime cedolare secca sugli affitti, devono essere unità abitative di categoria catastale da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati), affittate per uso abitativo e le relative pertinenze tipo box e garage, ma unicamente se affittate insieme all’abitazione.
I proprietari degli immobili affittati ad uso abitativo che decidono di avvalersi del regime agevolato della cedolare secca hanno l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat canoni di locazione.
Con il provvedimento del 10 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad approvare il nuovo modello per la registrazione contratti di locazione 2014. Tale modello, è obbligatorio dal 31 marzo 2014 e sostituisce sia il modello 69 che Siria anche per aderire alla cedolare secca 2014.
L’imposta sostitutiva agevolata della cedolare secca deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento dell’Irpef mediante l’F24, modello unificato di pagamento Agenzia delle Entrate che prevede anche la possibilità di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti.
Il proprietario che sceglie di avvalersi del regime agevolato della cedolare secca è obbligato a estendere tale regime per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata la stessa. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa imposta. E’ sempre possibile esercitare l’opzione nelle annualità successive, rientrando nel regime della cedolare secca.
Aumenti Istat ed aumenti periodici non potranno essere applicati sugli immobili dei proprietari che hanno optato per il regime agevolato della cedolare secca, considerando che attualmente i contratti prevedono un aumento annuale del canone di affitto proporzionale all’inflazione, in base all’indice Istat. Inoltre sono anche vietati gli aumenti di contratto per tutta la durata del contratto sul quale viene pagata la cedolare secca; con la cedolare secca non si devono pagare le addizionali regionali e comunali.
Per la Cedolare secca si applicano le stesse sanzioni per omessa, tardiva, o falsa registrazione del contratto di Locazione:
Omessa registrazione del contratto: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta 
Parziale occultamento del canone: dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta 
Tardivo versamento dell’imposta: 30% dell’imposta versata in ritardo
Fonte: web
11-11-2014


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