Con il decreto casa per contratti di affitto a privati la Cedolare Secca 2014 ha ridotto l'aliquota per i canoni concordati.
La cedolare secca è un regime
agevolato introdotto nel 2011 riguardante la tassazione del reddito derivante
dall’affitto degli immobili per uso abitativo.
Tale regime è
facoltativo e consiste nell’applicazione di un’aliquota fissa (agevolata) che
di fatto sostituisce l’Irpef e le relative addizionali; l’imposta di registro nel
contratto di locazione e l’imposta di bollo.
Se si sceglie di
avvalersi della Cedolare Secca, la tassazione per il proprietario non avverrà
più in base al reddito ma solo sul canone incassato che si tasserà
separatamente, mentre per l’affittuario si potrebbero ridurre i costi del
canone mensile da pagare, di fatto non ci sono tasse e bolli per la
registrazione del contratto. Il risparmio si traduce con la Cedolare Secca
al 21%, se la casa è affittata a mercato libero o il 15% se si
tratta di un canone concordato al posto dell’Irpef. La novità del decreto casa per la cedolare
secca 2014-2017 porta questa ultima aliquota al 10%.
Il decreto Casa
2014 approvato il 20 maggio 2014 dal Senato, introduce quindi una importante
novità per la cedolare secca per il
triennio 2014 2017 l’ aliquota al 10% per i proprietari di casa.
Tale possibilità,
è concessa solo per contratti di locazioni non aziendali, di case ad uso
abitativo a canone concordato, ubicati in uno dei comuni ad alta tensione
abitativa o colpito da calamità naturali.
La possibilità di
optare per un’imposta fissa del 10%, che originariamente era fissata prima al
21 e poi al 15%, prevede la rinuncia da parte del proprietario all'aggiornamento
ISTAT del canone in “cambio” si avrà l'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro e dell'imposta di bollo (obbligatori per i contratti a tassazione
ordinaria).
Per calcolare l’aliquota cedolare secca 2014 su
contratti di locazione e affitti, si parte dal canone annuo di locazione
e consta di un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative
addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul
contratto di locazione.
L’imposta dovuta
con il nuovo regime “2014-2017” per i contratti a cenone libero (il regime è
sempre di cedolare secca) è il 21% del canone stabilito dalle parti.
L’imposta per i
contratti di locazione a canone concordato (e sempre relativo alle abitazioni
locate in regime di cedolare secca) che si trovano nei comuni ad alta densità
abitativa, contratto di locazione stipulato con privati, Onlus, cooperative,
subaffitti studenti è del 10% del canone annuo o 15%.
Resta fermo
l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di
locazione.
Con
l'approvazione del Piano Casa 2014 promosso dal Governo Renzi, è stata ammessa
la riduzione della cedolare secca 2014 per gli immobili non affittati che passa
dal 15% al 10%. La durata dell'agevolazione è per il quadriennio 2014-2017,
l’aliquota al 10% della cedolare secca, potrà essere usufruita anche dagli
inquilini di abitazioni date in locazione a cooperative o a Onlus, se
subaffittate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione
o assegnazione.
Al regime Cedolare Secca 2014 su locazioni e affitti possono aderire le sole persone fisiche titolari del
diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità
immobiliari locate come usufrutto, uso, abitazione; non possono aderire le
società e gli enti non commerciali.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate: A seguito dell’aggiornamento
2014 sulla tassazione degli immobili con la riduzione dal 19 al 15%
dell’aliquota imposta sostitutiva cedolare secca sugli affitti con contratto di
locazione a canone concordato, dovuta dalle persone fisiche che scelgono il regime
agevolato, L’agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare l’Annuario del
Contribuente 2014.
Le modifiche apportate annuario del
contribuente 2014 Agenzia delle Entrate riguardano:
1) La riduzione dell’aliquota dal 19% al
15%, ha effetto infatti a partire dal 2013 e riguarda i contratti di locazione
a canone concordato relativi alle abitazioni, ubicate nei Comuni ad alta
tensione abitativa (individuati dal Cipe) e con carenze di disponibilità
abitative. Con il decreto Casa 2014, l'aliquota cedolare secca scende al 10%.
2) Le nuove disposizioni in materia di Imu,
introdotte dal decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, che ha previsto
l’abolizione dell’IMU sulle abitazioni principali, fatta eccezione per le
abitazioni individuate dalla nuova bozza di Legge di Stabilità 2014,
classificate con categorie catastali A/1, A8 e A/9 a cui verrà applicata
la nuova IUC 2014 che comprende la TASI 2014 tassa servizi indivisibili
dei Comuni e TARI la tassa sui rifiuti urbani.
Un’altra novità riguarda sempre a partire dal
2014, l’equiparazione all’abitazione principale delle case di proprietà delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci assegnatari ad
abitazione principale e delle relative pertinenze e per i fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, oltre all’esclusione dall’IMU per
le abitazioni principali non concesse in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia.
Gli immobili per aderire al regime cedolare secca sugli affitti, devono essere unità
abitative di categoria catastale da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi
privati), affittate per uso abitativo e le relative pertinenze tipo box e
garage, ma unicamente se affittate insieme all’abitazione.
I proprietari
degli immobili affittati ad uso abitativo che decidono di avvalersi del regime
agevolato della cedolare secca hanno l’obbligo di comunicarlo preventivamente
all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore
rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era
previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat canoni di
locazione.
Con il
provvedimento del 10 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad
approvare il nuovo modello per la registrazione contratti di locazione 2014.
Tale modello, è obbligatorio dal 31 marzo 2014 e sostituisce sia il modello 69 che
Siria anche per aderire alla cedolare secca 2014.
L’imposta
sostitutiva agevolata della cedolare secca deve essere versata entro lo stesso
termine previsto per il versamento dell’Irpef mediante l’F24, modello unificato
di pagamento Agenzia delle Entrate che prevede anche la possibilità di
compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti.
Il proprietario
che sceglie di avvalersi del regime agevolato della cedolare secca è obbligato
a estendere tale regime per l’intero periodo di durata del contratto (o della
proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive
alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha
comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale
successiva a quella in cui è stata esercitata la stessa. La revoca deve essere
effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro
relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa
imposta. E’ sempre possibile esercitare l’opzione nelle annualità successive,
rientrando nel regime della cedolare secca.
Aumenti Istat ed
aumenti periodici non potranno essere applicati sugli immobili dei proprietari
che hanno optato per il regime agevolato della cedolare secca, considerando che
attualmente i contratti prevedono un aumento annuale del canone di affitto
proporzionale all’inflazione, in base all’indice Istat. Inoltre sono anche
vietati gli aumenti di contratto per tutta la durata del contratto sul quale
viene pagata la cedolare secca; con la cedolare secca non si devono pagare le
addizionali regionali e comunali.
Per la Cedolare
secca si applicano le stesse sanzioni per omessa, tardiva, o
falsa registrazione del contratto di Locazione:
Omessa
registrazione del contratto: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
Parziale
occultamento del canone: dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
Tardivo
versamento dell’imposta: 30% dell’imposta versata in ritardo
Fonte: web
11-11-2014
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it