La principale
distinzione fra i tipi di contratto di
locazione è fra quelli ad uso abitativo e quelli ad uso commerciale. La
differenza è sostanziale, benché poi, nella pratica, molti elementi coincidano.
Gli elementi principali di un contratto di locazione, a prescindere dai tipi di contratto di
locazione, devono essere espressamente:
Nome dell’affittuario e del locatore
Data di inizio e durata del contratto
Identificazione del bene, anche catastalmente
Prezzo del canone
Modalità aggiornamento Istat
Dettagli caparra
Classe energetica (per gli immobili provvisti di “sistema” di
riscaldamento)
Soprattutto
per quello che riguarda il contratto ad uso abitativo, non esiste un fax simile
o un modello - sebbene sia possibile trovarne alcuni modelli tipo - l’importante
è, infatti, che contenga tutte le informazione riportate sopra, solo in questo
caso sarà conforme alla legge.
Al momento
della stipula è sempre importante chiarire in forma scritta la suddivisione delle spesa fra proprietario e
inquilino.
Un altro
requisito fondamentale affinché sia regolare è la registrazione; Tutti i contratti
di locazione devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate; questa
può essere fatta sia per via cartacea, presentandosi presso gli uffici appositi
personalmente o delegando un terzo, che per via telematica. Sono obbligati alla
via telematica chi possegga almeno 10 unità immobiliari e i professionisti.
La
registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto
mentre per le scritture private rimangono validi i 20 giorni. La registrazione
fortunatamente comprende la comunicazione
presso le altri istituzioni: infatti, precedentemente, oltre all’Agenzia,
occorreva dare notizia del contratto anche alla Questura del Comune di
appartenenza (cessione di fabbricato) ma con la registrazione, oggi è possibile
evitare il secondo passaggio.
La cedolare secca, utilizzata per gli immobili residenziali è un’opzione che sostituisce il regime
contributivo tradizionale, composto da: Irpef, Imposta di registro e Imposta di
bollo. Tutte queste tasse vengono sostituite dalla sola cedolare.
Occorre
stabilire in sede contrattuale se utilizzarla o no, anche se ogni anno, entro
precise finestre temporali, è possibile uscire da questo regime.
I proprietari
delle abitazioni date in locazione ultimamente sempre più spesso scelgono di
utilizzarla perché conviene economicamente: consiste infatti del pagamento di
un’unica somma, al posto delle tre prima indicate, pari al 21% per quello che
riguarda i contratti liberi e al 10% per quelli concordati. Il fatto che siano
state stabilite due sole aliquote è una novità: si tratta, peraltro, di
percentuali molto basse che permettono un grosso risparmio; non ci sono le
marche da bollo e non ci sono le tasse di registrazione da pagare, nemmeno
quelle della registrazione annuale. Lo svantaggio per i proprietari di casa, a
fronte del vantaggio economico del risparmio sulle tasse è che non si può
applicare l’aumento ISTAT.
Per quello
che riguarda tutti i tipi di contratti di locazione con eccezione della
cedolare secca, i padroni di casa hanno la facoltà di chiedere l’aggiornamento
Istat annuale. Si tratta di un aumento del canone in proporzione all’Indice FOI
(relativo alle Famiglie di Operai e Impiegati).
Il contratto
d’affitto deve chiarire in che misura dev’essere applicato. Infatti, se per le
abitazioni vi è una completa discrezione (il rispettivo canone si può
aggiornare in rapporto al 75% o anche del 100% alla variazione) per quello che
riguarda gli esercizi commerciale la percentuale è fissa al 75%.
Le tipologie
di contratto di locazione, infine, differiscono sopratutto per quello che
riguarda la durata.
Il contratto transitorio viene stipulato
solo in caso di particolari necessità del padrone di casa e dell’affittuario.
Ha la particolarità di durare massimo 18 mesi e di non essere rinnovabile. Nel
caso del contratto di locazione
transitorio, il locatore che mette a disposizione il proprio immobile al
conduttore senza che si siano finalità di tipo turistico. In questo caso, il
conduttore dovrà pagare una quota mensile al locatore: tale somma nella gran
parte dei casi viene stabilita dalle due parti (in questo caso si parla di
canone libero), anche se in alcuni Comuni italiani, specialmente nelle grandi
città, il canone viene fissato da determinati accordi territoriali.
Essendo per
definizione transitorio, questo canone di locazione ha stabilita per legge una
durata minima ed una durata massima. Il periodo minimo è di 1 mese, mentre il
periodo massimo è stabilito in 18 mesi.
Per poter
rendere valido il contratto di
locazione transitorio, bisogna sfruttare l’apposito modello messo a
disposizione dal Ministero delle Infrastrutture (DM 30 dicembre 2002, Allegato C o D).
L’espresso
riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea
documentazione allegata al contratto stesso (in questi casi, serve ad esempio
una dichiarazione da parte del datore di lavoro con indicazioni del
periodo di trasferimento); se non viene indicata questa necessita di tipo
temporaneo, il contratto risulterà ascrivibile alla categoria dei contratti a
canone libero (4+4);
Anche nei contratti transitori deve essere inserita oltre una
specifica clausola in cui si indica l’avvenuto ricevimento di indicazioni e
documenti relativi all’APE, anche l’attestato
di prestazione energetica.
Relativamente
alle spese legate ai contratti di locazione transitori, sarà necessario
seguire le indicazioni dell’allegato G del Decreto ministeriale indicato in
precedenza.
Quello per
studenti dura dai 6 ai 36 mesi. Al termine dell’accordo, è possibile rinnovarlo
secondo le modalità preferite. È possibile disdirlo prima della scadenza ma
occorrono generalmente 3 mesi di preavviso.
Il contratto
concordato ha una durata di tre anni e può essere rinnovato di altri due (il
cosiddetto 3+2). Il locatore può godere di agevolazioni fiscali relative a
questo contratto. Al termine è possibile rinnovarlo ancora. Nel caso di
disdetta anticipata, occorrono tre mesi di preavviso.
Il contratto
libero dura 4 anni e viene rinnovato per altri 4 (formula 4+4). È la tipologia
più usata per le abitazioni. Anche per questo, la disdetta richiede un
preavviso di tre mesi.
Per il
contratto ad uso lavorativo, invece, esistono altre tipologie. La più comune,
quella ad uso commerciale ha una durata minima di 6 anni (ci sono varie
tipologie di contratto da 9 e 12 anni oltre rinnovo).
Con le ultime
novità del decreto sblocca Italia: in deroga alle disposizioni, nei contratti di
locazione di immobili adibiti a uso diverso da quello di abitazione, anche se
adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo
superiore a euro 250mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente
termini e condizioni in deroga alle disposizioni della legge attuale.
Fonte: web
08-11-2014
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