Obbligo alla demolizione delle opere realizzate in difformità di
un titolo edilizio o all’applicazione di una sanzione pecuniaria.
In particolare, l’art. 33 prevede che “Qualora, sulla base di
motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato
dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore
dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 […].”
L’ammontare della sanzione, quindi è pari al doppio del
costo di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale della
parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire.
Ma cosa accade se si trasforma un volume tecnico (un sottotetto)
in un vano abitabile, senza aumentare la superficie, ma aumentando la
volumetria?
La risposta è nella Sentenza 2980/2015 del Consiglio
di Stato.
Il caso in esame riguarda la realizzazione di un fabbricato
di altezza superiore a quella assentita. Non essendo possibile la demolizione
della parte abusiva, senza pregiudizio per la parte conforme ai titoli edilizi
rilasciati, il Comune ordina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Per il calcolo della sanzione, il Comune fa riferimento a
tutto il volume del sottotetto (non solo alla parte realizzata in
difformità dal titolo abilitativo).
Presentato ricorso al TAR Veneto, il responsabile chiede
l’annullamento della sentenza concernente la quantificazione della
sanzione prevista per l’abuso edilizio commesso.
A suo avviso, la multa deve essere di importo inferiore
poiché il D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono sanzionabili gli abusi
edilizi che comportano incrementi di carico urbanistico e questi possono
verificarsi solo nel caso in cui viene realizzata una maggiore superficie senza
titolo e non una maggiore altezza.
Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi respingono il ricorso presentato
e confermano di dover calcolare la multa su tutto il volume del
sottotetto, poiché i lavori realizzati abusivamente hanno comportato
l’utilizzo del volume a fini residenziali, determinando un cambio
di destinazione urbanistica anche per la parte realizzata in
conformità ai titoli abilitativi.
In pratica, il cambio di altezza dell’edificio ha determinato
l’abitabilità del sottotetto, che altrimenti, in base al progetto approvato,
sarebbe risultato un volume tecnico.
Fonte: biblus-net
27-06-2015
Per trovare il Tuo immobile ideale in vendita ed in affitto
clicca e naviga sicuro sul nostro sito www.sobim.it
Obbligo alla demolizione delle opere realizzate in difformità di
un titolo edilizio o all’applicazione di una sanzione pecuniaria.
In particolare, l’art. 33 prevede che “Qualora, sulla base di
motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato
dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore
dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 […].”
L’ammontare della sanzione, quindi è pari al doppio del
costo di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale della
parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire.
Ma cosa accade se si trasforma un volume tecnico (un sottotetto)
in un vano abitabile, senza aumentare la superficie, ma aumentando la
volumetria?
La risposta è nella Sentenza 2980/2015 del Consiglio
di Stato.
Il caso in esame riguarda la realizzazione di un fabbricato
di altezza superiore a quella assentita. Non essendo possibile la demolizione
della parte abusiva, senza pregiudizio per la parte conforme ai titoli edilizi
rilasciati, il Comune ordina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Per il calcolo della sanzione, il Comune fa riferimento a
tutto il volume del sottotetto (non solo alla parte realizzata in
difformità dal titolo abilitativo).
Presentato ricorso al TAR Veneto, il responsabile chiede
l’annullamento della sentenza concernente la quantificazione della
sanzione prevista per l’abuso edilizio commesso.
A suo avviso, la multa deve essere di importo inferiore
poiché il D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono sanzionabili gli abusi
edilizi che comportano incrementi di carico urbanistico e questi possono
verificarsi solo nel caso in cui viene realizzata una maggiore superficie senza
titolo e non una maggiore altezza.
Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi respingono il ricorso presentato
e confermano di dover calcolare la multa su tutto il volume del
sottotetto, poiché i lavori realizzati abusivamente hanno comportato
l’utilizzo del volume a fini residenziali, determinando un cambio
di destinazione urbanistica anche per la parte realizzata in
conformità ai titoli abilitativi.
In pratica, il cambio di altezza dell’edificio ha determinato
l’abitabilità del sottotetto, che altrimenti, in base al progetto approvato,
sarebbe risultato un volume tecnico.
Fonte: biblus-net
27-06-2015
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