23 dicembre 2014

Legge di stabilità approvata, novità sulle agevolazioni

Prolungate di 12 mesi le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia. Confermato l'ecobonus per i lavori di efficientamento energetico. Si introducono agevolazioni anche l'installazione di schermature solari e generatori di calore a biomasse. Prorogato anche il bonus per interventi antisismici.
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2015)". L'articolo unico, contenente 735 commi, entrerà in vigore l'1 gennaio 2015, ovvero dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tra le novità del maxiemendamento,per gli interventi di recupero abitativo e di ristrutturazione edilizia verrebbe confermata la possibilità di detrarre la quota massima del 50% (detraibile in 10 anni) delle spese sostenute nel 2015.
Quando si sostengono spese per lavori di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società).
La Legge di Stabilità conferma dell'incentivo nel 2015 al 65% per i lavori di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno.
Nel testo viene precisato che le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Il d.l. n. 63/2013 e la legge di stabilità per il 2014(Legge n. 147/2013, G.U. 27.12.2013) hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%.
Ha diritto alla detrazione, e pertanto beneficiare dell'agevolazioni, il contribuente, che per gli immobili per i quali si eseguono i lavori, risulta essere:
il proprietario o il nudo proprietario;
il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
l'inquilino o il comodatario;
i soci di cooperative divise e indivise;
i soci delle società semplici;
gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell'immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
Per godere dell'agevolazione fiscale occorre:
- inviare, (quando prevista), all'ASL competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione (con raccomandata A.R.);
- pagare le spese detraibili per mezzo di bonifico bancario o postale (da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento);
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici determinati documenti (le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, la ricevute di pagamento dell'Imu, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; la comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'ASL, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, le fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento).
Occorre ricordare che sui bonifici effettuati, al momento del pagamento, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori, pari al 4%.
È bene evidenziare, invece, che con il d.l. n.70/2011 è stato soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori.
Gli obiettivi del Legislatore sono quelli di riqualificare il patrimonio edilizio esistente.
Motivo per cui i bonus fiscali riguardano interventi eseguiti proprio sull'edilizia esistente e non su quella di nuova costruzione.
I lavori ammessi a detrazione sono quelli elencati nell'art. 3 del T.U. dell'Edilizia (d.p.r. 380/01), rubricato come: "Definizioni degli interventi edilizi". Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per i lavori effettuati sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali quando si eseguono lavori elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia succitato.
Questi sono:
Spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria (ad es. installazione di ascensori e scale di sicurezza), per le opere di restauro e risanamento conservativo (ad es. apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali).
Per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Individuati dalle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 su richiamato, invero interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (la sostituzione di pavimenti, infissi ecc.), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi.
Per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Pertinenti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Rivolti alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne.
Occorre, inoltre, ricordare che al conseguimento di lavori volti al risparmio energetico è equiparata la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Infatti, fa parte dei lavori agevolabili l'installazione di un impianto fotovoltaico perla produzione di energia elettrica, poiché basato sull'impiego della fonte solare e,quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (sul punto vedasi la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del02.04.2013).
Fonte: web
23-12-2014

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