Prolungate di 12 mesi le detrazioni per lavori di
ristrutturazione edilizia. Confermato l'ecobonus per i lavori di
efficientamento energetico. Si introducono agevolazioni anche l'installazione
di schermature solari e generatori di calore a biomasse. Prorogato anche il
bonus per interventi antisismici.
La
Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (c.d. legge di stabilità 2015)". L'articolo unico, contenente 735
commi, entrerà in vigore l'1 gennaio 2015, ovvero dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale. Tra le novità del maxiemendamento,per gli interventi di
recupero abitativo e di ristrutturazione edilizia verrebbe confermata la
possibilità di detrarre la quota massima del 50% (detraibile in 10 anni) delle
spese sostenute nel 2015.
Quando
si sostengono spese per lavori di ristrutturazione edilizia è riconosciuta
un'agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul
reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società).
La
Legge di Stabilità conferma dell'incentivo nel 2015 al 65% per i lavori di
prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno.
Nel
testo viene precisato che le detrazioni per la riqualificazione energetica
degli edifici si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute per
interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli
1117 e 1117-bis del codice civile, per l'acquisto e la posa in opera delle
schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili.
Il
d.l. n. 63/2013 e la legge di
stabilità per il 2014(Legge n.
147/2013, G.U. 27.12.2013) hanno riconosciuto una detrazione del 50%
anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014,
per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione.
Per
le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente
destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%.
Ha
diritto alla detrazione, e pertanto beneficiare dell'agevolazioni, il
contribuente, che per gli immobili per i quali si eseguono i lavori, risulta
essere:
il proprietario o il nudo proprietario;
il titolare di un diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie);
l'inquilino o il comodatario;
i soci di cooperative divise e indivise;
i soci delle società semplici;
gli imprenditori individuali, solo per gli
immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado,
affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore
dell'immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino
intestati a lui.
Per godere dell'agevolazione fiscale occorre:
-
inviare, (quando prevista), all'ASL competente per territorio, prima di
iniziare i lavori, una comunicazione (con raccomandata A.R.);
-
pagare le spese detraibili per mezzo di bonifico bancario o postale (da
cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento);
-
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti
per il controllo della detrazione.
-
conservare ed esibire a richiesta degli uffici determinati documenti (le
abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti,
la ricevute di pagamento dell'Imu, la delibera assembleare di approvazione
dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; in caso di
lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari
conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
la comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare
all'ASL, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei
cantieri, le fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente
sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento).
Occorre
ricordare che sui bonifici effettuati, al momento del pagamento, banche e poste
devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta
dall'impresa che effettua i lavori, pari al 4%.
È
bene evidenziare, invece, che con il d.l. n.70/2011 è stato soppresso l'obbligo
dell'invio della comunicazione di inizio lavori.
Gli
obiettivi del Legislatore sono quelli di riqualificare il patrimonio edilizio
esistente.
Motivo
per cui i bonus fiscali riguardano interventi eseguiti proprio sull'edilizia
esistente e non su quella di nuova costruzione.
I
lavori ammessi a detrazione sono quelli elencati nell'art. 3 del T.U. dell'Edilizia (d.p.r. 380/01), rubricato come: "Definizioni degli interventi
edilizi". Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per i lavori
effettuati sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali
quando si eseguono lavori elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del
T.U. dell'Edilizia succitato.
Questi
sono:
Spese sostenute per interventi di manutenzione
straordinaria (ad es. installazione di ascensori e scale di sicurezza), per
le opere di restauro e risanamento conservativo (ad es. apertura di finestre
per esigenze di aerazione dei locali).
Per i lavori di ristrutturazione edilizia
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Individuati dalle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 su richiamato, invero
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (la
sostituzione di pavimenti, infissi ecc.), restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli
edifici residenziali.
Necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori
non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Diretti all'eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi.
Per la realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte a evitare gli infortuni domestici.
Pertinenti all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Rivolti alla cablatura degli edifici, al
contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli
edifici, all'esecuzione di opere interne.
Occorre,
inoltre, ricordare che al conseguimento di lavori volti al risparmio energetico
è equiparata la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Infatti, fa
parte dei lavori agevolabili l'installazione di un impianto fotovoltaico perla
produzione di energia elettrica, poiché basato sull'impiego della fonte solare
e,quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (sul punto vedasi la
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del02.04.2013).
Fonte:
web
23-12-2014
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