29 dicembre 2014

Certificato di conformità degli impianti

Tra i vari certificati che la legislazione italiana richiede c’è anche il certificato di conformità degli impianti relativo ad un bene immobile.
La certificazione di conformità degli impianti riguarda soprattutto la normativa in materia di sicurezza.
Questo tipo di certificato riguarda prevalentemente l’impianto del gas e quello elettrico (in senso ampio anche gli impianti di allarme e di condizionamento).
A differenza della certificazione energetica, la certificazione degli impianti non è richiesta per la validità dell’atto di compravendita; le parti possono liberamente stipulare un contratto di compravendita di un immobile privo delle certificazioni di conformità degli impianti.
Se però l’immobile è destinato all’attività lavorativa/produttiva o all’apertura al pubblico, la normativa in materia di sicurezza impone al proprietario, ed in ogni caso al datore di lavoro, di dotare l’immobile di impianti a norma. Pertanto la certificazione di conformità degli impianti benché non strettamente richiesta per la compravendita degli immobili sarà comunque necessaria per il successivo utilizzo dell’immobile; chiaramente la presenza o meno della certificazione di conformità degli impianti è un’informazione importante per la determinazione del prezzo dell’immobile in caso di compravendita.
In caso di acquisto di immobile privo delle relative certificazioni è consigliabile  informarsi circa i costi dell’adeguamento a norma degli impianti.
La certificazione, redatta da un tecnico, non viene allegata all’atto di compravendita ma, quando è stata fatta, viene solitamente consegnata all’acquirente al momento della consegna dell’immobile. Nell’atto di compravendita redatto dal notaio sarebbe quindi buona norma indicare l’avvenuta consegna della certificazione, la presenza o l’assenza di tale certificato.
Il notaio, si accerta della sussistenza o meno della certificazione o di accordi particolari da inserire nel contratto, informando altresì le parti circa la normativa in vigore. La legislazione italiana infatti prevede che, in assenza di diverso accordo, la parte venditrice è tenuta a garantire alla parte acquirente la conformità degli impianti alla normativa vigente, potendo quindi pretendere il relativo adeguamento a cura e spese della parte venditrice; in caso di deroga è necessario quindi evidenziare nell’atto in modo espresso il diverso accordo delle parti.
Se si tratta di fabbricati di nuova costruzione le dichiarazioni di conformità degli impianti fortunatamente per gli acquirenti rappresentano la condizione indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità.
Oltre ad essere condizione per il rilascio del certificato di agibilità, è ancora più importante per la sicurezza personale dell’acquirente utilizzatore dell’immobile, per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile e/o penale del proprietario in caso di incidenti, per la successiva rivendita dell’immobile ed infine, dato che può essere difficile trovare copertura assicurativa in caso di immobili con impianti non conformi, può essere determinante per ottenere finanziamenti dal sistema bancario.
Fonte: web

29-12-2014

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