Ci sono in arrivo novità importanti che riguardano la normativa
sull’APE (attestato di prestazione energetica).
A luglio entrerà in vigore
il
decreto attuativo dell'articolo 5 del dl del fare, che ha lo scopo di rendere
più omogenea e coordinata l’applicazione delle norme su tutto il
territorio nazionale.
Il d.l. 4 giugno 2013 n. 63 (decreto
fare), convertito in legge dalla l. 3 agosto 2013 n. 90, contiene
infatti le disposizioni per il recepimento della direttiva 2010/31/ue, sulla
prestazione energetica degli edifici, definendo un nuovo quadro legislativo
riguardante i limiti di legge per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti e
il nuovo schema delle certificazioni energetiche.
Il 1 luglio 2015
entrerà in vigore il decreto attuativo dell’articolo 5 del decreto fare, che ha
aggiornato il d.lgs 192/2005, ossia il decreto che aveva introdotto in Italia,
tra le varie cose, il concetto di certificazione energetica.
Tale decreto, necessario per aggiornare i contenuti del dpr
59/09 e del dm 26 giugno 2009 (linee guida nazionali in ambito energetico) si
applicherà alle regioni e province
autonome che non avranno ancora recepito la direttiva 2010/31/ue.
Conterrà le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della
prestazione energetica degli edifici, che definiranno criteri generali, nuovi
metodi di calcolo adeguati alla metodologia europea, classificazione degli
edifici in base alla destinazione d’uso, procedure amministrative, nuovi format
e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità
amministrativa e tecnica, requisiti minimi da rispettare per gli edifici nuovi,
soggetti a ristrutturazione importante o a riqualificazione energetica.
Con le innovazioni introdotte dalla l. 90/13 la valutazione
delle prestazioni energetiche sarà basata su un criterio relativo e non assoluto, come fatto
attualmente; in altre parole l’edificio reale verrà confrontato con lo stesso
edificio, dotato di involucro e impianti di prestazioni “minime”, definite per
legge. ciò significa che l’edificio di riferimento avrà caratteristiche
geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso identici all’edificio
reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento
determinate dalla legge.
Un obiettivo della legge è definire
più chiaramente i consumi energetici, consentendo all’utente di
individuare meglio il consumo totale di energia e la quota di energia
rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.
Altro scopo delle nuove linee guida
sarà rendere più omogenea e coordinata l’applicazione delle norme per
l’efficienza energetica su tutto il territorio nazionale, ad oggi estremamente
varia a causa dell’autonomia regionale a cui abbiamo assistito in fase di
recepimento della direttiva 2002/91/ce.
Il decreto attuativo riguarda gli
edifici pubblici e privati esistenti sottoposti a ristrutturazione, o di nuova
costruzione e introduce quattro tipologie di interventi, ognuna caratterizzata
da prescrizioni specifiche diverse, in funzione della percentuale di superficie
disperdente dell’involucro interessata e del coinvolgimento o meno
dell’impianto termico.
All’interno del decreto sarà presente, per la prima volta, una
definizione tecnica di “edificio a energia quasi zero” e saranno previsti nuovi
requisiti minimi sempre più stringenti (nuove trasmittanze per strutture opache
e trasparenti) rispetto agli attuali. tali requisiti, aggiornati almeno ogni 5
anni, prevedono che dal 1 gennaio 2021
tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno
essere ad energia quasi zero
metodi di calcolo ape.
L’APE cambierà aspetto,
sia per quanto riguarda il format, sia nei contenuti, in quanto saranno
introdotti nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
e entrerà in vigore anche la parte 3 delle uni ts 11300:2010, che definisce le procedure
per valutare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva.
Tra le novità principali si segnala
che l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la conseguente
classe saranno finalmente determinati in funzione di tutti i servizi presenti
nell’edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda
sanitaria, illuminazione e ventilazione).
Conterrà anche gli indici di
climatizzazione estiva, di illuminazione, l’indicazione dell’energia prelevata
dalla rete e i vantaggi legati alle diagnosi energetiche ed agli interventi di
riqualificazione energetica, con lo scopo di rendere più reali le
raccomandazioni già oggi presenti sull’attestato
classi energetiche edifici.
I limiti tra le classi di efficienza energetica non dipenderanno
più dal fattore di forma dell’edificio, ma dall’indice di prestazione globale
dell’edificio di riferimento, perciò ogni edificio avrà la sua scala.
L’indice di prestazione verrà sempre
espresso in kwh/m2 di superficie, per tutti gli edifici (residenziali
e non residenziali).
Questa novità è fondamentale per continuare un processo
iniziato nel 2005 con l’introduzione della certificazione energetica in Italia
(d.lgs 192/2005) che, purtroppo, per diverse ragioni e, forse, per un
limite legato ai contenuti del certificato stesso non è mai stata recepita
completamente.
La scommessa per tutti gli attori coinvolti nei vari processi
legati al risparmio energetico degli edifici (sviluppatori, costruttori,
installatori, professionisti, ecc.) sarà quella di comprendere il potenziale
reale di questa nuova certificazione che, con tutti i contenuti descritti nei
passi precedenti, permetterà di avere una fotografia molto più realistica dei
reali consumi di un edificio o di un’unità immobiliare.
Fonte: idealista.it
03-03-2015
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