13 giugno 2016

IMU e TASI ormai ci siam

Abitazione principale ai fini imu e tasi
Per quanto riguarda l'Imu, si considera abitazione principale "L'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Ai fini Tasi, con la legge di Stabilità 2016 è stata estesa la definizione di "Abitazione principale" anche ai locatari che utilizzano l'immobile in locazione come loro propria abitazione principale, quindi con residenza e dimora abituale, senza la necessità del requisito del possesso che vale invece per l'Imu. Un'estensione che ha determinato l'esenzione Tasi per gli inquilini per la loro quota. Continuano invece a pagare regolarmente la Tasi per la loro quota, che può variare dal 70 al 90% dell'imposta dovuta sull'immobile.
Immobili assimilati ad abitazione principale
Oltre a questi immobili, sono considerati abitazione principale ed usufruiscono dell'esenzione Tasi e Imu anche
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale;
  • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale, assegnata dal giudice all’ex coniuge in sede di separazione o divorzio, anche nel caso in cui l’immobile sia in comodato, qualora invece si tratti di fabbricato utilizzato in locazione vengono applicate le normali regole
Inoltre, la normativa comunale ha assimilato, con i rispettivi regolamenti, gli immobili assimilati all'abitazione principale
  • le abitazioni non locate, appartenenti a soggetti disabili ed anziani residenti in istituti di ricovero
l’unità immobiliare non locata, né concessa in comodato, che appartiene ai cittadini italiani iscritti all’Aire, a patto che risultino pensionati nel Paese di residenza.
La scadenza per il pagamento
Entro il 16 giugno 2016 i contribuenti a cui è dovuto il pagamento della prima rata dell'IMu e della Tasi 2016. Essi potranno scegliere se versare il 50% dell'imposta o l'intero importo in un'unica soluzione. Nel caso si scelga il versamento in due rate, il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2016.
Prima casa di lusso e Imu
Quest'anno a pagare saranno solo i proprietari di prime case di lusso e immobili diversi dalla prima abitazione. Niente imposta municipale per i terreni agricoli (ma solo in determinate condizioni) e gli imbullonati. Nonostante le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, le modalità di calcolo di Tasi e Imu rimangono le stesse. Per entrambe le imposte si deve infatti partire dalla rendita catastale ed in particolare
  • rivalutare la rendita del 5%
  • moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti
  • moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune
E' importante sottolineare che per l'acconto Imu e Tasi del 16 giugno si devono applicare le aliquote deliberate per il 2015.
Coefficienti imu e tasi 2016
Per i fabbricati di gruppo A (abitazioni), esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati), e i fabbricati di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) , C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza fini di lucro) e C/7 (tettoie), il coefficiente è pari a 160.
Per i fabbricati di categoria B (tra i quali case di cura senza fini di lucro e uffici pubblici) e i fabbricati di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro) e C/5 stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di lucro, il coefficiente è pari a 140.
Per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10, il coefficiente è 80.
Per i fabbricati di categoria D (D5 esclusi), che vanno dagli opifici alle sale cinematografiche, il coefficiente è 65. Pari a 65 è, invece, per i fabbricati di categoria C/1.
Riduzione Imu su comodato, le condizioni
La legge di Stabilità 2016 e la successiva circolare n.1/DF del 17 febbraio 2016 hanno chiarito i campi di applicazione e i requisiti per poter usufruire della riduzione della base imponibile. In particolare il comodato
  • può essere utilizzato dai proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili nello stesso comune uno dei quali deve essere necessariamente adibito ad abitazione principale. L'immobile o i due immobili devono essere ubicati nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.
  • per "immobile" è inteso un immobile ad uso abitativo
  • si considerano anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale c2, c6 e c7)
  • il possesso di un'altra tipologia, come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, situati entrambi nel comune di residenza del proprietario e uno risulti essere la sua abitazione principale.
  • la riduzione si applica anche agli immobili storici, quindi nel caso di un immobile storico dato in comodato d'uso gratuito la base imponibile sarebbe ridotta al 25%.
  • il comodato si applica solo tra figli e genitori, non è valido tra parenti al di là del primo grado
  • Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie catastali a1, a 8 e a9)
  • per beneficiare della riduzione della base imponibile, il proprietario deve attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione
  • il contratto di comodato deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata. Per ottenere l'agevolazione non vale la data della registrazione, ma la data della stipula dello stesso.
Tasi comodato gratuito 2016
Poiché la base imponibile della Tasi è la stessa dell'Imu, la riduzione vale anche ai fini Tasi. Per quanto riguarda la Tasi, il proprietario verserà l'imposta con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario con pagherà la Tasi perché per lui l'immobile è abitazione principale.
Chi ha una villa paga o no l'Imu e la Tasi prima casa nel 2016? La risposta sta nella categoria catastale. Versano infatti la rata di giugno quelle catalogate come A8, mentre sono state graziate quelle di categoria A7
A pagare la rata di giugno 2016 della Tasi e dell'Imu prima casa saranno le abitazioni definite di lusso e comprese nelle categorie A1, A8 e A9. Quest'anno infatti continueranno a versare l'imposta nonostante la Tasi sia stata abolita per il resto delle prime case.
Qual è dunque la differenza tra ville e villini? questo è quanto indica il catasto
A/7 abitazioni in villini - esenti da Imu e Tasi
Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico. In più deve essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.
A/8 abitazioni in ville - categoria che paga Imu e Tasi
Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
Al di là di queste definizioni, visto che il catasto avrebbe bisogno di una bella riforma, ciascuno deve verificare l'esatta classe di appartenenza del proprio immobile e scoprire così se pagherà o no.
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IMU su terreni agricoli
A decorrere da quest'anno è stata reintrodotta la vecchia classificazione di comune montano presente nella Circolare del Ministero delle Finanze del 9 giugno del 1993. Se il comune risulta parzialmente delimitato, l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Esenti dal pagamento sono inoltre i terreni agricoli
  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indipendentemente dallo loro ubicazione.
  • ubicati nei comuni delle isole minori
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva e indivisibile e inusucapibile.
Fonte: web
13-06-2016
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