30 dicembre 2016

Bonus della finanziaria 2017

C’è ancora l’Ecobonus, ovvero la detrazione fiscale spettante a chi intraprenda lavori di riqualificazione energetica, che ammonta al 70/75% per i condomini (detrazione da spalmarsi su 10 anni ed estesa fino al 2021) e al 65% per le singole case, provvedimento esteso fino alla fine del prossimo anno. Bonus che quindi incentiva alla stipula di mutui e finanziamenti per dare liquidità a questi tipi di progetti.
Anche il bonus per le ristrutturazioni è stato prorogato fino al 2017, e consiste in una detrazione del 50% delle spese. A questo si aggiunge come ormai da qualche anno il bonus mobili, per l’acquisto di arredamento e piccoli elettrodomestici, anche questo detraibile al 50% da distribuire in dieci anni.
Per chi debba adibire un immobile ad albergo, esiste anche un bonus alberghi, esteso fino al 2018, che dà la possibilità di detrarre il 65% delle spese in dieci anni.
Ricordiamo poi il bonus per l’adeguamento antisismico delle abitazioni, con detrazioni, a seconda delle zone, del 50-70-80% per le case e del 50-75-80% per i condomini. Questo bonus consiste in una detrazione del 50%, che sarà possibile richiedere fino alla fine di dicembre del 2021.
Confermato anche il Fondo di garanzia per la prima casa, prorogato anch’esso a tutto il 2017, e le agevolazioni per i mutui destinate agli under 35, sia giovani coppie che single con contratti atipici, che usufruiranno di una garanzia statale del 50% presso le banche aderenti al progetto. Tale garanzia riguarderà però solo la quota capitale (non gli interessi) del prestito sottoscritto per l’acquisto dell’abitazione principale, purché il suo valore non superi i 250 mila euro e non rientri nelle categorie “di lusso” A8, A9 e A1.
Per chiunque chieda un mutuo per comprare o ristrutturare la prima casa ci sono inoltre agevolazioni Irpef, che consistono, per il 2016, nella consueta detrazione degli interessi passivi e degli oneri accessori relativi alla quota interessi (non capitale) dei finanziamenti, per un massimo di 4 mila euro.
Non è stata invece confermata, tra le agevolazioni fiscali legate alle abitazioni, la misura che permette di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva all’acquisto di un immobile di classe energetica A o B direttamente dall’impresa costruttrice.
Fonte: web
30-12-2016

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29 dicembre 2016

Successione digitale

Secondo quanto stabilito da un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016, la dichiarazione di successione sarebbe pronta a passare dal modulo cartaceo a quello digitale. Entrambi i canali saranno disponibili dal 23 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. Dal 2018 il vecchio modulo si utilizzerà solo per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo.
Il nuovo modello di dichiarazione di successione è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’agenzia delle Entrate e permette di compilare e trasmettere la dichiarazione, calcolare le imposte da versare in autoliquidazione e richiedere le volture catastali degli immobili.
Il formato elettronico permetterà anche di visualizzare la dichiarazione presentata nel cassetto fiscale del dichiarante, dei coeredi e dei chiamati. La dichiarazione di successione in formato digitale potrà essere presentata in via telematica all’agenzia delle Entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati nonché l’ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate competente per la lavorazione del modello stesso.
Quanto al pagamento dovuto dal contribuente, il nuovo software è in grado di calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali, che si possono versare in autotassazione direttamente online, tramite addebito in conto corrente; nel caso in cui il dichiarante si avvalga, per la presentazione del modello in formato digitale, dell’ufficio territoriale competente dell’agenzia delle Entrate, sarà possibile pagare le somme dovute anche con modello F24.
Fonte: web
29-12-2016

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23 novembre 2016

Sospensione mutuo per terremoto, poco tempo ancora per richiederlo

Il Sisma del Centro Italia ha lasciato centinaia di famiglie senza casa, ma quel che è peggio è che sulla maggior parte degli immobili distrutti continuano a gravare le rate dei prestiti. Chi non ha sottoscritto un'assicurazione casa può comunque ottenere la sospensione mutuo terremoto: ecco come richiederla presso diversi istituti bancari. 
Nonostante bussino continuamente alle porte degli italiani per riscuotere rate e interessi, le banche non rimangono insensibili difronte ad eventi catastrofici come il Sisma del Centro Italia. Per questo istituti di credito consentono di ottenere la sospensione mutuo terremoto e prestiti agevolati. 
E’ stata l’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana a mobilitarsi immediatamente in seguito al terremoto del Centro Italia. Dal 24 agosto scorso infatti le banche hanno preso provvedimenti urgenti, ispirati da sentimenti di solidarietà nei confronti dei clienti che hanno perso case e aziende, ma tutto ciò è stato possibile anche grazie all’intervento tempestivo della protezione civile e di tredici associazioni di consumatori, hanno portato avanti una forte campagna di sensibilizzazione.
La sospensione mutuo terremoto consiste nell’interruzione temporanea dei mutui tanto in favore di chi, non munito di assicurazione casa è rimasto totalmente privo dell’abitazione, quanto nei confronti di tutte quelle persone che hanno subito danneggiamenti parziali. E’ possibile richiedere la sospensione della sola quota capitale (non anche degli interessi, che purtroppo continueranno a maturare) fintanto che non vengano emanati provvedimenti di agibilità degli immobili, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo condizioni più favorevoli accordate dalla banca a clienti specifici.
E’ bene ricordare che sospensione non equivale ad esenzione dal pagamento, perché ripristinate le normali condizioni di abitabilità il cliente dovrà comunque restituire le rate interrotte, pure senza oneri aggiuntivi.
Soltanto i soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia, residenti in uno dei Comuni coinvolti potranno usufruire dell’agevolazione, riservata sia ai privati che alle imprese. Possono chiedere l’interruzione delle rate tutte le persone titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti inagibili o inabitabili, anche in modo parziale, oppure relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.
Per avviare la sospensione mutuo terremoto è necessario rivolgersi al servizio clienti della propria banca ed inoltrare apposita richiesta allegando i documenti comprovanti il danno subito, ma può essere sufficiente la sola autocertificazione.
Sui portali web di CheBanca! e Unicredit è possibile leggere maggiori dettagli sulla sospensione mutuo terremoto, fermo restando che anche le altre banche hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione avviata dopo il Sisma in Centro Italia.
l’interruzione delle rate può essere richiesta entro il 30 novembre 2016 optando per la sospensione dell’intera rata o per la sospensione della sola quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi. La sospensione verrà applicata a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. L’interruzione dell’intera rata, senza oneri aggiuntivi, comporterà solo il prolungamento dei finanziamenti.
Ecco l’elenco dei Comuni interessati:
                  Castel Sant’Angelo sul Nera;
                   Visso;
                  Ussita;
                  Preci;
                  Camerino;
                  Tolentino;
                  Pieve Torina;
                  Norcia.
Anche Unicredit ha pubblicato un avviso ai clienti residenti dei Comuni e nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, Macerata, Fermo, Terni e nei Comuni di Montereale, Capitigano, Capotosto (AQ), Valle Castellana e Rocca Santa Maria (TE) inerente la sospensione mutuo terremoto. I titolari di mutui ipotecari o di mutui chirografari e ipotecari relativi a edifici distrutti o inagibili o danneggiati anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta negli stessi edifici, potranno chiedere l’interruzione delle rate per 12 mesi, ma anche ottenere nuovi prestiti agevolati facendo richiesta entro il 30 novembre 2016.
Fonte: articolo trovato sul web
23-11-2016

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22 novembre 2016

Cancellare ipoteca Equitalia sulla casa

La soglia massima è di 20mila euro per l’ipoteca e di 120mila euro per il pignoramento. L’Agente della riscossione può iscrivere un’ipoteca sulla casa solo per queste somme. Come cancellarla quindi? Il solo modo è far scendere il debito nei confronti del Fisco al di sotto del tetto previsto.
Con la sentenza n. 23050/16 dell’11 novembre 2016 la Cassazione ha precisato che nel caso in cui il Fisco abbia iscritto un’ipoteca sulla casa non è possibile chiederne l’eliminazione perché in corso c’è una causa e non è da escludere che prima della sentenza non venga fatto il pignoramento o l’immobile non venga venduto all’asta. A spiegarlo è La legge per tutti, che ha comunque fatto sapere che esistono delle soluzioni.
L’ipoteca sulla casa può essere iscritta dall’Agente della riscossione solo per debiti superiori a 20mila euro per mancato versamento delle cartelle di pagamento. Nel caso in cui, però, il debito non superi i 120mila euro, l’ipoteca non può sfociare in un pignoramento. È bene sottolineare anche che non sempre Equitalia o l’Agente della riscossione procede alla vendita forzata, dal momento che si tratta di una procedura costosa, lunga e rischiosa. Se l’immobile su cui è iscritta ipoteca, inoltre, è anche l’unico di proprietà del contribuente, adibito a civile abitazione, non di lusso e di residenza, esso non può mai essere pignorato anche se il debito con il Fisco supera 120mila euro.
Ma, anche se non c’è il pignoramento, come pretendere la cancellazione dell’ipoteca sulla casa? Il solo modo è quello di far scendere il debito nei confronti del Fisco al di sotto del tetto di 20mila euro, questo vuol dire pagarne una parte e lo si può fare anche tramite richiesta di rateazione. Se il debito scende sotto tale soglia, l’Agente della riscossione è tenuto a cancellare l’ipoteca.
Fonte: articolo visto sul web
22-11-2016

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18 novembre 2016

Calcolo dell'affitto minimo

In pochi sanno che esiste un canone d’affitto minimo al di sopra del quale gli uffici finanziari non procedono ad accertamento dell’Irpef. In altre parole quando si percepisce un canone per l’affitto di immobili, abbiamo la possibilità di stare tranquilli se il nostro canone di locazione è almeno uguale ad un minimo fiscale calcolato sulla base della rendita catastale dell’immobile stesso.
Tabella esempio trovata in rete.
prima di tutto ora ci si riferisce agli immobili di tipo abitativo e quindi inseriti nelle categorie catastali A esclusi gli A10. In pratica si definisce un valore del canone di affitto minimo dato almeno dal 10% del valore catastale calcolato sulla base della valutazione automatica. Si ok, ma chi potrebbe affittare a meno del 10%? Una persona che vuole affittare la casa ad un parente o ad un amico per favorirlo per esempio, una (rara) buona persona che viene incontro ad esigenze di terzi meno fortunati. Ma se hanno fatto una legge apposita è perché ci può essere chi vuole omettere parte del percepito. Bene, sappiate che se andate sotto quel minimo, in automatico l’Agenzia delle Entrate vi richiederà la maggiore imposta con applicazione di sanzioni ed interessi; l’Agenzia delle Entrate facilmente rintraccia le unità locali locate, in quanto può interrogare l’Anagrafe Tributaria dei soggetti che erogano luce, acqua, gas e altre utenze come il telefono, e vedere a chi sono intestate o se ci sono o meno utilizzi. Il valore catastale rappresenta la base di calcolo per il pagamento di diverse imposte, quali: imposte di successione, imposte di donazione e imposte di registro, ipotecarie e catastali (in caso di acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - ovvero il “prezzo valore”). Il valore catastale è utilizzato anche come riferimento per determinare il valore minimo annuo del canone di locazione che per legge non può essere inferiore al 10% del valore catastale calcolato; Il valore si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per un determinato coefficiente stabilito per legge e variabile in base alla categoria catastale dello stesso immobile.
Fonte: web
18-11-2016
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