3 aprile 2015

Detrazione irpef del 19% degli interessi su mutui

I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione
e ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.
Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità̀ al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n.457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
·       il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi
·       l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione
·       il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione.
In tal caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità̀ di proroga). In tal caso, è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Fonte: agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
per approfondire al meglio tutti i dettagli, è consigliabile la consultazione completa della guida.
03-04-2015

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Detrazioni per acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati

È prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati.
In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Questo termine è stato elevato da 6 a 18 mesi dalla legge di stabilità 2015.
Anche questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro).
Dal 2016, infine, la detrazione ritornerà alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione.
La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito
alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa.
Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all’agevolazione.
La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001.
Interventi di restauro e risanamento conservativo
sono quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità (per esempio, consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari)
Interventi di ristrutturazione edilizia
sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:
·       l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro i termini sopra indicati
·       l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante)
·       il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.
Per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.
Fonte: agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
per approfondire al meglio tutti i dettagli, è consigliabile la consultazione completa della guida.
03-04-2015

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IVA sulle ristrutturazioni

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
·       ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
·       ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
·        alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
 alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
restauro
risanamento conservativo 
ristrutturazione
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Fonte: agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
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03-04-2015
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Detrazione acquisto mobili e grandi elettrodomestici

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato questa detrazione fino al 31 dicembre 2015.
Il principale presupposto per avere la detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc.).
Le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
·       di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
·       di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
·       necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
·       di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Per usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.
La data di avvio dei lavori può̀ essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà̀, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di:
mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché́ i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché́ di altri complementi di arredo.
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
·       la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa
per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
·       il codice fiscale del beneficiario della detrazione
·       il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Stesse modalità̀ devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Il contribuente deve conservare, inoltre:
·       la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
·       le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità̀ e la quantità̀ dei beni e dei servizi acquisiti.
Fonte: agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
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03-04-2015

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