La
legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31
dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici.
Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli
interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che
riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con
la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle
ristrutturazioni edilizie.
La legge di stabilità 2015 ha inoltre:
aumentato
dal 4 all’8% la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e
Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori
esteso
l’agevolazione ad altre tipologie di interventi. In particolare, dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015 si può usufruire della detrazione anche per
l’acquisto e la posa in opera di
schermature
solari, nel limite di 60.000 euro
impianti
di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, nel limite di 30.000 euro.
Un’altra novità è stata introdotta dall’art. 12 del decreto
sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175),
che ha eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle
Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta.
Infine, altre importanti disposizioni intervenute negli ultimi
anni sono:
la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere
ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la
detrazione in dieci rate annuali di pari importo)
l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di
certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre,
per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale
l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo
della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali
si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli
adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef
(Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito
delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il
livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono
state sostenute per: §la
riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni -
pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
· l’installazione
di pannelli solari
· la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari
importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
· 55%
delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
· 65%
delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi
sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle
parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Dal
1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione
fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
La
legge di stabilità 2015 ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera:
· ·delle
schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n.
311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
· ·di
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro.
Indipendentemente
dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per
l’applicazione dell’aliquota corretta (55 o 65%) occorre far riferimento:
alla
data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli
esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un
intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati
effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell’aliquota del
55%, per il terzo quella più elevata del 65%
alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente
dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti
commerciali (criterio di competenza).
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori
appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso
immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener
conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione
è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante
dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente
non può essere chiesta a rimborso.
Detrazioni massime per tipologia di intervento
riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli
infissi - su edifici esistenti) 60.000
euro
installazione di pannelli solari 60.000 euro
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000
euro
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate
nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per l’anno 2015) 60.000 euro
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
(solo per l’anno 2015) 30.000 euro
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di
edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi
quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla
sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal
pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di
costruzione dell’immobile.
L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro,
risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in
base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime
della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e
della tipologia.
Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che
gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già
dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto
dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento
dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il
beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico
centralizzato a servizio delle suddette unità.
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e
ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte
esistente.
In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può
riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio,
considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di
energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto,
anche dell’ampliamento.
Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la
detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi
costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli
solari, caldaie, eccetera).
Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio
dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile
all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa
riferita all’ampliamento.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti
residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che
possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
·
le
persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
·
i
contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali)
·
le
associazioni tra professionisti
·
gli
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione
solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati
nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 340/2008).
Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008)
Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008)
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
i titolari di un diritto reale sull’immobile
i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
gli inquilini
coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari
conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il
secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività
d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire
della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente
finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica
mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al
contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla
società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione,
i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il
periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non
utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo
delle parti da indicare nell’atto di trasferimento.
Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito
della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso.
Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al
comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.
Infine, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
La detrazione d’imposta (55
o 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge
nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio
edilizio).
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste
per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni
edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o
dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per
l’agevolazione prescelta.
Aliquota Iva applicabile
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici sono assoggettate all’imposta sul
valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli
interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
In particolare:
·
per
le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione - ordinaria e
straordinaria - realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime
agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%
·
per
le cessioni di beni l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa
fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, se l’appaltatore fornisce “beni di valore
significativo”, l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a
concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei
beni stessi).
I beni di valore significativo sono quelli individuati dal
decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999:
o -ascensori e montacarichi
o -infissi esterni ed interni
o -caldaie
o -video citofoni
o -apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria
o -sanitari e rubinetterie da
bagno
o -impianti di sicurezza.
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i
lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le
prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e
acquisire la certificazione energetica richiesta.
Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio
sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture
e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di
climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi
collegate.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza
termica sono invece detraibili le spese riguardanti:
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza
termica “U” degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi
delle opere provvisionali e accessorie, attraverso
la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti
la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza
termica “U” delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso
il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva
di infisso
il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni
interventi impiantistici concernenti la climatizzazione
invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso
la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di
impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in
integrazione con impianti di riscaldamento
lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,
delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli
relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di
controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.
L’agevolazione fiscale consiste (come specificato nel capitolo
1) in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia
sull’Irpef che sull’Ires.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio
suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione
(100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito
all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso.
Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori
dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente
sostenuto da ciascuno.
Anche
per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere
riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Tuttavia,
quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale
è prevista la detrazione di 100.000 euro - e lo stesso intervento si riferisce
all’intero edificio e non a “parti” di edificio - tale somma costituisce anche
il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto
al beneficio.
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico
agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla
somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli
solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000
euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la
detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire
della detrazione massima di 90.000 euro.
Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione
quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter
essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando
sono stati realizzati interventi
di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia
nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli
interventi sulle strutture opache verticali.
In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella
scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare
riferimento.
Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione
di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo
stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener
conto anche delle detrazioni fruite
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la
detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta,
a condizione che il contribuente attesti che negli anni precedenti i lavori non
sono ancora ultimati
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario
acquisire i seguenti documenti:
l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento
realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più
interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario
e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi,
questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori,
per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le
caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti)
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che
comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale
certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando
procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio
regolamento antecedente l’8 ottobre 2005.
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli
edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente all’esecuzione degli
interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall’articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni
e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite
dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza
delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto
l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di
“certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in
conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed
asseverato da un tecnico abilitato.
Gli indici di prestazione energetica, oggetto della
documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la
metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti
attuativi
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione
di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli
solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o
di qualificazione) energetica.
Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati,
redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o
allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La
scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata
anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del
soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati
eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne
è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese
professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Il
contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per
l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.
Si
possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati anagrafici del
contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi
dell’immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura
non corrispondente a quella effettiva.
In
ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale
la spesa può essere portata in detrazione.
Non
è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un
nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura, o
non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più
contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che
intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti
che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato
effettivamente sostenuto.
Poiché
la detrazione compete solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di
sconti o abbuoni riconosciuti successivamente all’invio della scheda
informativa, il contribuente ha l’obbligo di assoggettare a tassazione separata
le somme ricevute a tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito
della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere indicati nella
dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati ricevuti.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione
energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici
abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze
ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e
collegi professionali.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da
un unico tecnico abilitato.
Per fruire dell’agevolazione fiscale non è invece necessario
effettuare alcuna comunicazione preventiva.
L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri
L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri
Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie,
l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso
dal Dl n. 70 del 13 maggio 2011
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere
all’Enea:
copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione
energetica (allegato A del decreto)
la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa
agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per
l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto
“collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto
il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra
documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la
scheda informativa).
Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del
contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il
sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it).
Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con
ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori,
solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova
adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.
Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.
Se il contribuente non è in possesso della documentazione,
poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque
della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a
condizione che attesti che i lavori non sono ultimati
Con
l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175) è stato eliminato l’obbligo di
comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il
periodo d’imposta.
Tale
comunicazione doveva essere presentata in via telematica entro il mese di marzo
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Per
i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare andava
invece trasmessa entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le
spese erano state sostenute.
La
cancellazione dell’obbligo di comunicazione riguarda:
·
i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che
proseguiranno nel 2015
·
i soggetti
con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute
nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni
fiscali (13 dicembre 2014).
Per
le omissioni o gli invii irregolari della comunicazione commesse prima
dell’entrata in vigore del citato decreto, non sarà più applicata la sanzione
prevista (da 258 euro a 2.065 euro), sempre che, alla stessa data, non sia già
intervenuto un provvedimento di irrogazione definitivo.
Le modalità̀ per effettuare i pagamenti variano a seconda che il
soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
·
i contribuenti non titolari di reddito
di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante
bonifico bancario o postale
·
i
contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo
di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle
spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno
indicati:
· la
causale del versamento
· il
codice fiscale del beneficiario della detrazione
· il
numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è
effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è
espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività̀ d’impresa in
quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna
rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai fini del
reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di
imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono
ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o
spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto
traslativo.
Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente
che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa
devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta
dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari
all’8% (era pari al 4% prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità
2015).
La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del
bonifico diminuito dell’Iva.
La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può
essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di
credito).
Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle
Entrate ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione della ritenuta.
Fonte: agenzia delle entrate,
guide dell’Agenzia (gennaio 2015)
per approfondire al meglio tutti
i dettagli, è consigliabile la consultazione completa della guida.
03-04-2015
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