È
prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati, a uso
abitativo, ristrutturati.
In
particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di
ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che
provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile.
Questo
termine è stato elevato da 6 a 18 mesi dalla legge di stabilità 2015.
Anche
questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l’acquisto
dell’immobile sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31
dicembre 2015 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che
48.000 euro).
Dal
2016, infine, la detrazione ritornerà alla misura ordinaria del 36% su un
importo massimo di 48.000 euro.
L’acquirente
o l’assegnatario dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 50
o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo
forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’abitazione.
La
detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito
Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito
alla
singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa.
Di
conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto
all’agevolazione.
La
detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c)
e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001.
Interventi
di restauro e risanamento conservativo
sono
quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la
funzionalità (per esempio, consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti
necessari)
Interventi
di ristrutturazione edilizia
sono
quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente
La
detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:
· l’acquisto o
l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro i termini sopra
indicati
· l’immobile
acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati
eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione
edilizia riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione trova applicazione,
pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero
fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante)
· il termine
“immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione
non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari,
costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare
della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.
Per
fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante
bonifico.
Fonte:
agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
per
approfondire al meglio tutti i dettagli, è consigliabile la consultazione
completa della guida.
03-04-2015
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