La
detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è
disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui
redditi).
Dal
1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n.
201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
La
detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia,
per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge
n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro
l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi
maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti
successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23
dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire
della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa
di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal
1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il
limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La
legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione.
Per
questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2015.
A
prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione
va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e
ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Infine,
fino al 31 dicembre 2015 è prevista una detrazione più elevata per le spese
sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che
si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive.
La
detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre
2015.
L’ammontare
massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000
euro.
Tra
le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito
modifiche si segnala, infine:
·
l’abolizione
dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo
di Pescara
·
l’aumento
della percentuale (dal 4 all’8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che
banche e Poste hanno l’obbligo di operare
·
l’eliminazione
dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella
fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
·
la facoltà
riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale
sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero
periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire
delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente
(persona fisica) dell’immobile
·
l’obbligo
per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali;
dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità
di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
·
’estensione
dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza.
La
presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere
correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.
È
possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una
parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni
degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
In
particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
50%
delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre
2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
36%,
con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che
saranno spese dal 1° gennaio 2016.
L’agevolazione
può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di
cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che
hanno diritto alla detrazione.
Se
gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori
iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese
detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà
diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della
relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
Per
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio
compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte
dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ciascun
contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti
dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme
eccedenti l’imposta.
Quando
gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali
adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o
della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
La
detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo,
nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Per
le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non
inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in
cinque o tre rate annuali di pari importo.
È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l’inquilino.
È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l’inquilino.
Questa
diversa modalità di ripartizione non è più prevista dal 1° gennaio 2012.
Possono
usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o
meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
·
proprietari
o nudi proprietari
·
titolari di
un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
·
locatari o
comodatari
·
soci di
cooperative divise e indivise
·
imprenditori
individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
·
soggetti
indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata
(società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a
questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli
imprenditori individuali.
Ha
diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e
siano a lui intestati bonifici e fatture.
In
questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se
le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al
familiare che usufruisce della detrazione.
Sono
definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui
redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado.
Inoltre,
con circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in
cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le
spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione
spetta anche al
soggetto
che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura
sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Se
è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso),
l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:
è
stato immesso nel possesso dell’immobile §esegue
gli interventi a proprio carico
è stato registrato il compromesso.
è stato registrato il compromesso.
Può
richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile,
limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
I
lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i
quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.
A.
Gli interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr
380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia). Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
B.
Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001. In
particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di
manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento
conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali e sulle loro pertinenze.
Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono quindi ammessi all’agevolazione solo
se riguardano parti comuni di edifici residenziali.
C.
Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano
nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia
stato dichiarato lo stato di emergenza (per questi interventi la detrazione è
stata introdotta dal Dl n. 201/2011).
D.
Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, anche a proprietà comune.
E.
I lavori finalizzati
·all’eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per
esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la
mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di
handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La
detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi
sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al
semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e
la mobilità interna ed esterna.
Pertanto,
a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce,
gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono
inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a
determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
F.
Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per
“atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto,
aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione
comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In
questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per
realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per
esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
A
titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
·
rafforzamento,
sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
·
apposizione
di grate sulle finestre o loro sostituzione
·
porte
blindate o rinforzate
·
apposizione
o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
·
installazione
di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
·
apposizione
di saracinesche
·
tapparelle
metalliche con bloccaggi
·
vetri
antisfondamento
·
casseforti a
muro
·
fotocamere o
cineprese collegate con centri di vigilanza privati
·
apparecchi
rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
G.
Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento
dell’inquinamento acustico.
H.
Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con
particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio,
l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi,
sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per
usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato
per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici,
di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi,
che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Questi
interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in
materia.
I.
Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono
essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole
unità immobiliari.
Sono
agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione
obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione.
L.
Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a
evitare gli infortuni domestici.
Con
riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il
semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o
elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie
non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna
detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che
sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione
compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri
realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la
riparazione di una presa malfunzionante).
Tra
le opere agevolabili rientrano:
l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti §il montaggio di vetri anti-infortunio
l’installazione del corrimano.
l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti §il montaggio di vetri anti-infortunio
l’installazione del corrimano.
Fino
al 31 dicembre 2015, è prevista una maggiore detrazione per le spese sostenute
per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione
sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore
della legge n. 90/2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità.
In
particolare, è riconosciuta una detrazione pari al 65% delle spese effettuate dal
4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015.
La
detrazione, da calcolare su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per
unità immobiliare (e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo),
può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, sempre che:
·
e spese
siano rimaste a loro carico
·
possiedano o
detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro
diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
Inoltre,
l’agevolazione può essere richiesta se:
·
l’intervento
è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad
attività
produttive
·
l’immobile
si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri
di
identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Per
costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari
in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e
servizi, commerciali o non commerciali.
Oltre
alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è
possibile considerare anche:
·
le spese per
la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
·
le spese per
prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
·
le spese per
la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90
(impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge
1083/71)
·
le spese per
l’acquisto dei materiali
·
il compenso
corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
·
le spese per
l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
·
l’imposta
sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni,
le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
·
gli oneri di
urbanizzazione
·
gli altri
eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli
interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non
possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese
di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione
degli interventi di recupero edilizio.
Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando
riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla
quota millesimale.
Le
parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e
3 del Codice civile.
Tra
queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i
portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i
locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi,
le cisterne, le fognature, eccetera.
Gli
stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze
(garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono
esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la
sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti,
soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni,
l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei
garage.
Se
queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di
tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei
servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle
detrazioni fiscali.
Dopo
le recenti modifiche introdotte dal Dl n. 133/2014 al Testo unico in materia
edilizia, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e
tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli
edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Rientrano
tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere,
anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata
la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione
d’uso.
Restauro
conservativo, sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a
conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di
opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, n
consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Tra
gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a
trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un
fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Riguardo
agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della
detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l’altro, che:
·
per la
demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto
l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
·
se la
ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento
dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte
esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Questi
stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in
attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle Entrate n. 4/E del
2011).
Oltre
che per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto,
possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o
posti auto pertinenziali già realizzati.
La
detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per
la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita
attestazione rilasciata dal venditore.
Condizione
essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del
vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.
Gli
adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di
ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti.
In
particolare, dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della
comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia
delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera
distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
E’
sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli
estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati
richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre,
occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati
nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
In
particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl,
fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di
pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:
domanda
di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) § ricevute di pagamento dell’imposta comunale
(Ici-Imu), se dovuta
·
delibera
assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su
parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione
delle spese
·
dichiarazione
di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli
interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari
conviventi
abilitazioni
amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se
la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei Deve essere
inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una
comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione)
con le seguenti informazioni:
·
generalità
del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
·
natura
dell’intervento da realizzare
·
dati
identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di
responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi
posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e
contribuzione
·
data di
inizio dell’intervento di recupero.
La
comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti
legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono
l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Per
fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con
bonifico bancario o postale, da cui risultino:
·
causale del
versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
·
codice
fiscale del soggetto che paga
·
codice
fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
·
lavori e
attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
·
Le spese che
non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione,
diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori,
ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono
essere pagate con altre modalità.
·
Quando vi
sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della
detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle
persone interessate al beneficio fiscale.
·
Se il
bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino
al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al
Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la
detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei
redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.
·
Per gli
interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale
del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro
condomino che effettua il pagamento.
·
Ritenuta sui
bonifici
·
Al momento
del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una
ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che
effettua i lavori.
Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8% (era pari al 4% prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015).
Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8% (era pari al 4% prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015).
·
Con la
circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le
istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.
·
Con
riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con
bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare
nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la
causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera).
·
In questo
modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a
ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).
La
detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene
recuperato dagli uffici, quando:
·
non è stata
effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
·
il pagamento
non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato
un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento,
codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
·
non sono
esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
·
non è
esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da
quella
che richiede la detrazione
·
le opere
edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie
comunali
·
sono state
violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli
obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal
diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza
delle
suddette
disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28
dicembre 2000, n. 445).
Se
l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è
venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione,
il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo
diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona
fisica).
In
sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra
vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire
delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente
(persona fisica) dell’immobile.
Tuttavia,
in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio
viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
In
caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione
materiale e diretta dell’immobile.
Fonte:
agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
per
approfondire al meglio tutti i dettagli, è consigliabile la consultazione
completa della guida.
03-04-2015
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