Sulle
prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime
agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo
se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di
appalto.
Tuttavia,
quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta
si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della
prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Tale
limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo
della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal
committente, il valore dei beni significativi.
I
beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre
1999.
Si
tratta di:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza.
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza.
Su
questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo
sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni
stessi.
Non
si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
· ai materiali o
ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
· ai materiali o
ai beni acquistati direttamente dal committente
· alle
prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati
al recupero edilizio
alle
prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice
dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota
Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la
prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per
farlo.
Per
tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza
alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si
tratta, in particolare:
A.
delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera
relativi alla realizzazione degli interventi di
restauro
risanamento conservativo
risanamento conservativo
ristrutturazione
B.
dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti
per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3,
lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota
Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti,
vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la
propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie,
eccetera).
L’agevolazione
spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori,
sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li
esegue.
Fonte:
agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
per
approfondire al meglio tutti i dettagli, è consigliabile la consultazione
completa della guida.
03-04-2015
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