I
contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della
loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef, nella misura
del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui
ipotecari, per costruzione
e
ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo
massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro
complessivi per ciascun anno d’imposta.
Per
costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità̀
al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d),
della legge 5 agosto 1978, n.457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato
con Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
A
tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione,
con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in
luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per
usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le
seguenti condizioni:
·
il mutuo
deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di
costruzione o nei diciotto mesi successivi
·
l’immobile
deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei
lavori di costruzione
·
il contratto
di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità
immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La
detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti
l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione
dell’immobile.
La
detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi
ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto
per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità
immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei
lavori stessi.
Il
diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Non
si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro.
La
mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei
mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la
perdita del diritto alla detrazione.
In
tal caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte
dell’Agenzia delle Entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di
costruzione.
La
detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito
dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile
stesso (salva la possibilità̀ di proroga). In tal caso, è da questa data che
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
Il
diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente
all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative
richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono
iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di
stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non
sono rispettati.
Fonte: agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
per approfondire al meglio tutti i dettagli, è consigliabile la consultazione completa della guida.
03-04-2015
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