29 dicembre 2014

Certificato di conformità degli impianti

Tra i vari certificati che la legislazione italiana richiede c’è anche il certificato di conformità degli impianti relativo ad un bene immobile.
La certificazione di conformità degli impianti riguarda soprattutto la normativa in materia di sicurezza.
Questo tipo di certificato riguarda prevalentemente l’impianto del gas e quello elettrico (in senso ampio anche gli impianti di allarme e di condizionamento).
A differenza della certificazione energetica, la certificazione degli impianti non è richiesta per la validità dell’atto di compravendita; le parti possono liberamente stipulare un contratto di compravendita di un immobile privo delle certificazioni di conformità degli impianti.
Se però l’immobile è destinato all’attività lavorativa/produttiva o all’apertura al pubblico, la normativa in materia di sicurezza impone al proprietario, ed in ogni caso al datore di lavoro, di dotare l’immobile di impianti a norma. Pertanto la certificazione di conformità degli impianti benché non strettamente richiesta per la compravendita degli immobili sarà comunque necessaria per il successivo utilizzo dell’immobile; chiaramente la presenza o meno della certificazione di conformità degli impianti è un’informazione importante per la determinazione del prezzo dell’immobile in caso di compravendita.
In caso di acquisto di immobile privo delle relative certificazioni è consigliabile  informarsi circa i costi dell’adeguamento a norma degli impianti.
La certificazione, redatta da un tecnico, non viene allegata all’atto di compravendita ma, quando è stata fatta, viene solitamente consegnata all’acquirente al momento della consegna dell’immobile. Nell’atto di compravendita redatto dal notaio sarebbe quindi buona norma indicare l’avvenuta consegna della certificazione, la presenza o l’assenza di tale certificato.
Il notaio, si accerta della sussistenza o meno della certificazione o di accordi particolari da inserire nel contratto, informando altresì le parti circa la normativa in vigore. La legislazione italiana infatti prevede che, in assenza di diverso accordo, la parte venditrice è tenuta a garantire alla parte acquirente la conformità degli impianti alla normativa vigente, potendo quindi pretendere il relativo adeguamento a cura e spese della parte venditrice; in caso di deroga è necessario quindi evidenziare nell’atto in modo espresso il diverso accordo delle parti.
Se si tratta di fabbricati di nuova costruzione le dichiarazioni di conformità degli impianti fortunatamente per gli acquirenti rappresentano la condizione indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità.
Oltre ad essere condizione per il rilascio del certificato di agibilità, è ancora più importante per la sicurezza personale dell’acquirente utilizzatore dell’immobile, per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile e/o penale del proprietario in caso di incidenti, per la successiva rivendita dell’immobile ed infine, dato che può essere difficile trovare copertura assicurativa in caso di immobili con impianti non conformi, può essere determinante per ottenere finanziamenti dal sistema bancario.
Fonte: web

29-12-2014

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23 dicembre 2014

Legge di stabilità approvata, novità sulle agevolazioni

Prolungate di 12 mesi le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia. Confermato l'ecobonus per i lavori di efficientamento energetico. Si introducono agevolazioni anche l'installazione di schermature solari e generatori di calore a biomasse. Prorogato anche il bonus per interventi antisismici.
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2015)". L'articolo unico, contenente 735 commi, entrerà in vigore l'1 gennaio 2015, ovvero dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tra le novità del maxiemendamento,per gli interventi di recupero abitativo e di ristrutturazione edilizia verrebbe confermata la possibilità di detrarre la quota massima del 50% (detraibile in 10 anni) delle spese sostenute nel 2015.
Quando si sostengono spese per lavori di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società).
La Legge di Stabilità conferma dell'incentivo nel 2015 al 65% per i lavori di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno.
Nel testo viene precisato che le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Il d.l. n. 63/2013 e la legge di stabilità per il 2014(Legge n. 147/2013, G.U. 27.12.2013) hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%.
Ha diritto alla detrazione, e pertanto beneficiare dell'agevolazioni, il contribuente, che per gli immobili per i quali si eseguono i lavori, risulta essere:
il proprietario o il nudo proprietario;
il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
l'inquilino o il comodatario;
i soci di cooperative divise e indivise;
i soci delle società semplici;
gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell'immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
Per godere dell'agevolazione fiscale occorre:
- inviare, (quando prevista), all'ASL competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione (con raccomandata A.R.);
- pagare le spese detraibili per mezzo di bonifico bancario o postale (da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento);
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici determinati documenti (le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, la ricevute di pagamento dell'Imu, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; la comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'ASL, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, le fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento).
Occorre ricordare che sui bonifici effettuati, al momento del pagamento, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori, pari al 4%.
È bene evidenziare, invece, che con il d.l. n.70/2011 è stato soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori.
Gli obiettivi del Legislatore sono quelli di riqualificare il patrimonio edilizio esistente.
Motivo per cui i bonus fiscali riguardano interventi eseguiti proprio sull'edilizia esistente e non su quella di nuova costruzione.
I lavori ammessi a detrazione sono quelli elencati nell'art. 3 del T.U. dell'Edilizia (d.p.r. 380/01), rubricato come: "Definizioni degli interventi edilizi". Le agevolazioni fiscali sono riconosciute per i lavori effettuati sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali quando si eseguono lavori elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia succitato.
Questi sono:
Spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria (ad es. installazione di ascensori e scale di sicurezza), per le opere di restauro e risanamento conservativo (ad es. apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali).
Per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Individuati dalle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 su richiamato, invero interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (la sostituzione di pavimenti, infissi ecc.), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi.
Per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.
Di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Pertinenti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Rivolti alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne.
Occorre, inoltre, ricordare che al conseguimento di lavori volti al risparmio energetico è equiparata la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Infatti, fa parte dei lavori agevolabili l'installazione di un impianto fotovoltaico perla produzione di energia elettrica, poiché basato sull'impiego della fonte solare e,quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (sul punto vedasi la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del02.04.2013).
Fonte: web
23-12-2014

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12 dicembre 2014

Mutui sospesi per 3 anni

Ha ricevuto il via libera l'emendamento n 19.27 della legge di Stablità che prevede la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui di famiglie e piccole imprese per il triennio 2015-2016.
L'emendamento presentato dai cinque stelle sarà ora legato al destino della legge di Stablità, che dopo aver ottenuto la fiducia della camera è passata al senato per la sua approvazione definitiva.
L'emendamento a firma di Francesco Dariello del m5s prevede la possibilità per le famiglie e imprese di sospendere il pagamento della sola quota capitale (gli interessi quindi si continueranno a pagare) della rata dei mutui e dei finanziamenti per il prossimo triennio.
A quanto pare il provvedimento sarà aperto potenzialmente a tutte le piccole imprese e le famiglie (non sono state infatti al momento definite particolari categorie di beneficiari).
Il testo prevede un accordo tra mef (ministero dello sviluppo economico) l'abi (l'associazione di catetoria delle banche) e le associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori che dovranno attivare un tavolo di confronto entro fine marzo 2015.
Fonte: idealista.it
12-12-2014

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Saldo TASI

Il saldo della Tasi (Tariffa sui Servizi Indivisibili) e l’Imu (Imposta Municipale Unica o propria) va versato entro il 16 dicembre 2014. La Tasi va pagata da tutti i proprietari di immobili. Una parte della tassa è dovuta anche dagli inquilini con una quota compresa tra il 10 e il 30% del tributo, secondo il Comune. La Tasi sostituisce l’Imu solo sulla prima casa: i possessori di seconde case, immobili di lusso e negozi dovranno pagare sia IMU che TASI. Il saldo Tasi si può pagare con bollettino postale o modello F24, che serve anche per utilizzare somme in compensazione (se il saldo è positivo, da ottobre è obbligatorio il versamento online), o pagare contemporaneamente la tassa in comuni diversi. Per ogni tipologia di immobile e di operazione vi sono specifici codici tributo (acconto, saldo e ravvedimenti). La Legge di Stabilità stabiliva un’aliquota base dell’1 per mille per la Tasi e una soglia massima del 2,5 per mille per la prima casa e del 10,6 per mille per la seconda. Poi è stata concessa ai Comuni la possibilità di incrementare le aliquote fino a un massimo dello 0,8%. L’aliquota della Tasi varia in base alle delibere dei singoli Comuni, dove vengono definite la tipologia di immobile, l’aliquota, le detrazioni e l’eventuale quota Tasi che va versata dall’inquilino; bisogna quindi consultare la delibera del comune nel quale è ubicato l’immobile nel sito web del Ministero delle Finanze: ecco tutte le delibere per comune. Le aliquote Tasi hanno un tetto massimo che va considerato insieme a quello dell’Imu. Per il 2014, Tasi e Imu insieme non possono oltrepassare la soglia massima dell’11,4 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, tranne per quelle considerate di alto pregio (categoria A1, A8 e A9) che potrebbero essere assoggettate all’aliquota massima del 6 per mille comprensiva di Imu e Tasi. Per coloro che hanno già versato la prima rata della Tasi a giugno o a ottobre, il calcolo saldo Tasi è molto semplice: va pagato tutto il rimanente, ovvero va calcolato l’importo annuale e poi scontare quanto si è già pagato. Per chi paga per la prima volta, invece, il principio del calcolo della Tasi è lo stesso dell’Imu: si parte dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente (moltiplicatore) che varia in base al tipo di immobile:
•    Abitazioni 160;
•    Uffici 80;
•    Scuole, ospedali 140;
•    Laboratori artigianali 140;
•    Negozi 55;
•    Depositi, garage, tettoie 160;
•    Fabbricati industriali 65;
•    Banche 80.


Pagano la Tasi tutti i proprietari di immobili ma una parte è dovuta anche dagli inquilini, le aliquote e le quote variano a seconda del comune. Il proprietario di prima casa paga la Tasi e non l’Imu, quindi deve sottrarre all’importo della Tasi la quota dovuta dall’inquilino (che va dal 10 al 30%).
Fonte: web
12-12-2014

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29 novembre 2014

Acquisto prima casa, tassazione agevolata

Per l’Acquisto della "prima casa" sono previste una serie di agevolazioni riguardanti l’imposta di registro, o l’Iva, che si traducono nell’applicazione di una aliquota ridotta e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, inoltre, lo sgravio fiscale può essere allargato anche per l’acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
C/2, cantina o soffitta
C/6, box o posto auto
C/7, tettoia chiusa o aperta
Per richiedere l’agevolazione prima casa e poter fruire di un’imposta di registro ridotta e imposte ipotecarie e catastali fisse è necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo  entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
Quando si acquista la “Prima Casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute. 
I requisiti necessari per fruire delle Agevolazioni prima casa sono che:
l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso
l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende trasferirsi entro 18 mesi dalla stipula o nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’Aire, anagrafe degli italiani residenti all’estero), deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. 
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.  
Inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare: 
di Non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
di Non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa 
di impegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda. 
Se, alcune di queste dichiarazioni sono state omesse per errore, è possibile rimediare e integrare la dichiarazione con un atto redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui si dichiara la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Vi sono dei casi particolari per l’acquisto e le agevolazioni, e queste sono:
Coniuge in regime di comunione legale: Nel caso in cui solo uno dei due coniugi abbia i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa” il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti.
Titolari di nuda proprietà su altra abitazione: L’agevolazione “prima casa” è fruibile dai coniugi anche nel caso in cui siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato.
Acquisto di abitazione contigua: Le agevolazioni “prima casa” spettano anche quando si acquistano una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché l’immobile conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche di abitazione non di lusso
Acquisto di abitazione in corso di costruzione: Le agevolazioni “prima casa” spettano anche quando si acquista un immobile in costruzione.
Cittadino italiano non più residente: Le agevolazioni “prima casa” spettano anche a chi è emigrato all’estero sempre se l’immobile viene acquistato come “prima casa”. Non è necessario trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Gli acquirenti Non hanno più diritto a fruire dell’agevolazione fiscali sull’acquisto della casa:
in caso di Falsa Dichiarazione  
se non si trasferisce la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto della casa
se vende o dona l’abitazione prima che siano passati almeno 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.  
In questo caso, gli acquirenti dovranno pagare la differenza d’imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.
Non si perdono invece le Agevolazioni sull’Acquisto della Prima Casa quando, entro un 1 anno dalla vendita, il contribuente acquista un’immobile situato in un Stato estero, previa verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che l’immobile acquistato sia stato adibito a dimora abituale o quando, entro un 1 anno dalla vendita, il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale. 
L’Agenzia delle Entrate entro 3 anni dall’atto di acquisto può disporre accertamenti e verifiche atte a certificare la veridicità delle informazioni fornite dagli acquirenti in sede di Dichiarazione per fruire l’agevolazione Prima Casa, mediante verifiche dei requisiti necessari per godere dei benefici, verifiche sulle tempistiche di trsferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto verifiche del rispetto del divieto di rivendita prima dei cinque anni. In questo caso, quindi, il termine diventa di quattro anni, poiché va considerato anche l’anno di tempo entro il quale e’ possibile mantenere i benefici riacquistando una prima casa (punto confermato dalla Cassazione con sentenze 28880/08 e 3782/2011); infine  verifiche data di consegna dell’immobile acquistato in costruzione
Il credito d’imposta spetta alle persone che hanno venduto la propria abitazione, acquistata con le agevolazioni fiscali prima casa, entro un anno e con i soldi della vendita dell’immobile acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti nella stessa misura applicata al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione con atto soggetto a Iva prima del 22 maggio 1993 ma, comunque, non prima dell’entrata in vigore della legge 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell’abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo
la data di acquisizione del credito
in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto
in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’impo- sta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Ai contribuenti Non spetta il credito d’imposta, se decadono i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, pertanto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza usufruire del beneficio “prima casa”
se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
se l’immobile è stato ricevuto dal contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
 
Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata, si prescrive in 10 anni, così come definito dall’art.78 del testo unico imposta di registro, in tal senso interpretato dalla sentenza di Cassazione n.1196/2000. 

Fonte: web
29-11-2014

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