Imu e Tasi devono essere pagate anche
dai cittadini italiani che risiedono all’estero. Sono esenti solo gli immobili
che considerati abitazione principale secondo quanto stabilito dalla normativa
nazionale. La legge 23/05/2014 n° 80 specifica che a partire dall’anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e con pensione rilasciata dallo
stesso Stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Se si è pensionati in Italia, ma si
risiede all’estero, non è possibile considerare l’immobile come abitazione
principale. Qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo)
è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal
Comune in cui l’immobile è ubicato.
Il versamento dell’imposta va effettuato con Bonifico
Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate devono essere
chieste all’ufficio comunale di competenza.
Fonte: web
25-05-2017