Il
diritto di abitazione è
disciplinato dall'art. 1022 del codice
civile, è un diritto reale immobiliare e come tale opera su un piano
nettamente distinto dal rapporto obbligatorio di locazione.
Ha
carattere strettamente personale e conferisce all'habitator unicamente
la facoltà di abitare l'immobile con il proprio nucleo familiare, con
esclusione, pertanto, di ogni forma di godimento indiretto nonché di ogni
utilizzazione diversa della casa (quali destinazione ad attività professionale,
commerciale, ecc.), e nei limiti dei bisogni personali del titolare e della sua
famiglia.
Ne
consegue che titolare del diritto di abitazione non può essere una persona
giuridica ed oggetto del diritto può essere solo una casa idonea all'uso
abitativo.
A
differenza dell'usuario, l'habitator non ha alcun diritto ai frutti; ha,
inoltre, facoltà limitate ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre nell'uso
questo limite esiste solo riguardo ai frutti.
In
sostanza, su una casa si può costituire o un diritto d'uso, o uno di
abitazione, con effetti diversi: nell'uso, il titolare ha non solo il diritto
di abitare la casa, ma anche di adibirla a negozio, ufficio, ecc., escludendo
del tutto il godimento del proprietario; nell'abitazione, il titolare può solo
abitare l'immobile, e deve, inoltre, limitarne l'occupazione a quella parte
occorrente ai bisogni logistici propri e della famiglia.
Il
diritto di abitazione si estende
a tutti gli accessori e pertinenze dell'immobile (balconi, giardini, rimesse,
ecc.) in quanto destinati al servizio e all'ornamento della casa.
Il
diritto di abitazione non è trasmissibile in via ereditaria, essendo
strettamente personale. Può costituirsi per atto tra vivi o mortis causa,
anche a favore di più soggetti. In tale ultimo caso, la perdita del diritto o
la mancata accettazione di uno dei titolari accresce la quota di godimento
degli altri, sempre nei limiti dei bisogni abitativi diretti di ognuno di essi.
Unica
ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione è quella dell'art.
540, co. 2 c.c. che prevede a favore del coniuge superstite, anche quando
concorre con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a
residenza familiare (e di uso sui mobili che la corredano), al fine di
garantirgli la continuità nel godimento dell'ambiente in cui si era svolta la
vita della famiglia.
Tale
diritto ha natura di prelegato, spettante a titolo di legittima, oltre la quota
in piena proprietà; si ritiene che il diritto del coniuge superstite non sia
soggetto al limite della commisurazione ai bisogni propri e familiari.
A
tal riguardo proprio recentemente sono intervenute le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione le quali hanno statuito in via definitiva che la natura giuridica
dei diritti attribuiti al coniuge superstite possiedono natura di prelegato ex
lege anche nell'ambito della successione legittima.
Si
afferma infatti che "nella successione legittima spettano al coniuge del de
cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di
uso sui mobili che la corredano; il valore capitale di tali diritti deve essere
stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di
quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima,
non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo
assimilabile al prelegato".
Tale
ragionamento si fonda in primo luogo sulla ratio stessa dei diritti
d’uso e di abitazione, "riconducile alla volontà del legislatore di
realizzare, anche nella materia successoria, una nuova concezione della
famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano
patrimoniale (mediante l'introduzione del regime imperniato sulla comunione
legale), ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la
ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di
un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita
della persona" e "tale finalità dell'istituto è valida per il coniuge
superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i
diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in
quest'ultima".
In
secondo luogo, tale convincimento trova conferma anche sul piano del diritto
positivo, che prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge
“anche quando concorra con altri chiamati”, e che un concorso con “altri
chiamati”, oltre che nella successione testamentaria, è presente anche in
quella legittima.
Fonte:
web
09-04-2015
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