29 settembre 2014

Transazioni con segno meno

Nel secondo trimestre di quest'anno torna a scendere il numero delle compravendite. In risalita soltanto l’acquisto di abitazioni nelle grandi città e di fabbricati industriali
È stata pubblicata oggi (25-09-2014) la Nota trimestrale dell’Omi dell’Agenzia delle Entrate che riporta i dati relativi alle transazioni registrate nel mercato immobiliare italiano nel corso del secondo trimestre di quest’anno. Un periodo nel quale è tornata la flessione degli scambi dopo la leggera ripresa del primo trimestre, dovuta più che altro al nuovo regime delle imposte di registro, catastale e ipotecaria, che aveva spinto molti a rinviare a inizio 2014 il perfezionamento degli acquisti di immobili decisi nel 2013.
Se si guarda al dato complessivo, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il mercato immobiliare ha visto un calo del 3,6%, dovuto a una flessione che ha interessato tutti i settori, tranne quello produttivo (+10,3%).
Da evidenziare che il lieve calo del mercato residenziale (-1%) è legato al risultato negativo dei comuni non capoluogo (-2,4%), che ha annullato il dato positivo di quelli capoluogo (+1,8%).
Mercato residenziale
L’analisi dei dati relativi al mercato residenziale, in particolar modo delle otto città che hanno più di 350mila abitanti, mette in evidenza un aumento del 3,8%.
Tra le città che hanno fatto registrare un dato positivo spiccano: Firenze (+12,6%), Bologna (+10,8%) e Genova (+10,3%), mentre arrivano segnali negativi da Torino (-5,5%) e Napoli (-6,3%).
Inoltre, si segnala che il capoluogo piemontese è l’unica, tra le grandi città, a passare da un valore positivo (+10,8%) registrato nel primo trimestre a quello negativo del secondo trimestre.
Cambiamento opposto invece per Palermo che passa dal -1% dei primi tre mesi dell’anno al +7% del periodo aprile-giugno.
È andata peggio nei comuni delle province, dove c’è stato un leggero calo (-1,2%), dovuto alle flessioni di Bologna (-6,7%), Milano (-2,9%) e Genova (-4,8%). Questi cali sono stati mitigati in parte dai dati positivi osservati a Firenze (+9,7%), Napoli (+2%) e Roma (+0,9%).
Settore commerciale
Anche il settore commerciale riprende il ciclo negativo avviato negli ultimi mesi del 2011. Registrato, nel secondo trimestre 2014, un calo del 5,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; la flessione riguarda tutte le aree territoriali, con il Sud che segna il decremento maggiore (-9%).
Settore terziario
Scende anche il settore terziario (-6,9%), che comprende le unità immobiliari censite in catasto come uffici e istituti di credito. Anche in questo caso, la flessione coinvolge tutte le aree geografiche, seppure con qualche differenza: a perdere maggiormente è il Centro (-22,3%), mentre Sud e Nord hanno limitato le perdite, fermandosi a -4,3% e -2,2%.
Settore produttivo
L’unico settore che ha visto un segno positivo è quello produttivo (capannoni e industrie), che ha fatto segnare un aumento del 10,3%. A incidere sul risultato soprattutto il Nord (+16,2%) e il Centro (+9,1%), che annullano il calo registrato nel Mezzogiorno (-8,5%).
Autore: Antonio Iazzetta
Fonte: fiscooggi.it

29-09-2014

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25 settembre 2014

Agevolazioni fiscali per la casa



La guida è stata aggiornata così anche le agevolazioni
L’agenzia delle entrate ha aggiornato le sue guide dedicate all’immobile (al mattone) dopo le novità introdotte dal decreto “Sblocca Italia”.
Dopo “ristrutturazioni edilizie - le agevolazioni fiscali” è arrivato “Fisco e casa - acquisto e vendita”.
Un manuale vero e proprio, aggiornato, per sapere proprio tutto sulla compravendita di immobili.
Dalla A alla Z dal preliminare di compravendita alla tassazione, la guida “fisco e casa sembra proprio essere uno strumento indispensabile al cittadino che desidera acquistare o alienare un immobile.
Aggiornata con le ultime novità introdotte dal decreto “sblocca Italia” anche in termini di agevolazioni fiscali.
Lo “sblocca Italia” ha introdotto una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto di un immobile in favore delle persone che dopo l’acquisto lo destinino alla locazione per un periodo di almeno otto anni.
Gli acquisti agevolati sono quindi quelli effettuati dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La deduzione è prevista per un massimo di euro 300.000 e viene ripartita in otto quote annuali di pari importo, questa non è però cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Fermo restando il limite dei 300.000 euro, l’agevolazione spetta anche per la costruzione di una abitazione su area edificabile già posseduta; si potranno quindi portare in deduzione anche le spese sostenute da persona fisica, che non esercita attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti di contratto di appalto, per la costruzione di unità immobiliare a destinazione residenziale.
Le principali condizioni sono:
•l’unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
•entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere affittato (concesso in locazione) per almeno otto anni continuativi a canone non superiore a quello concordato (legge 431/1998) o a quello convenzionale (art. 18 dpr 380/2001) o a quello che stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali (L. 350/2003); la deduzione non decade anche se il contratto viene risolto prima degli otto anni previsti a patto che ne venga stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione (comunque in totale otto anni di contratto).
•Tra locatore e conduttore (proprietà e inquilino) non ci siano rapporti di parentela entro il primo grado.
•l’unità immobiliare deve avere destinazione d’uso residenziale e non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate (DM 02-03-1968 n. 144), cioè zone del territorio destinate ad uso agricolo.
•l’unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe “A” o classe “B”.
Fonte: idealista.it

25-09-2014

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23 settembre 2014

Tasi, chi la paga e in che percentuali

In arrivo la scadenza per il pagamento della Tasi.
Il 16 ottobre, oltre ai proprietari di case, saranno chiamati a versare l'imposta sui servizi indivisibili anche gli inquilini. questi dovranno corrispondere tra il 10 e il 30% della somma totale, secondo le decisioni dei comuni di residenza. ecco tutto ciò che c'è da sapere su tasi e locazioni
1) aliquota tra il 10 e il 30% - la normativa prevede che il comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della tasi dovuta per l'immobile, mentre la restante parte resta a carico del proprietario
2) aliquota zero per l'inquilino - il comune deve stabilire un'aliquota per l'affittuario tra il 10 e il 30%, non è permessa l'aliquota zero. nonostante ciò se il comune non ha seguito le regole e la delibera non è stata impugnata, allora l'inquilino non è tenuto al pagamento
3) quando la quota non è fissata - se il comune non ha fissato l'aliquota, alle case locate si applica l'aliquota base dell'1 per mille, ma la quota per il detentore è zero. quando esiste una delibera, ma non una quota specifica, questa per legge è pari al 10%
4) contratti di locazione inferiori a sei mesi - nei contratti di locazione inferiori a sei mesi, come nel caso dell'affitto di una casa vacanza, a pagare la tasi sarà solo il proprietario dell'immobile
5) pluralità di detentori - in caso di più affittuari, la tasi dovrà essere corrisposta come unica obbligazione tributaria
6) obbligo in solido - la tasi non deve essere corrisposta in base alla percentuale di occupazione. questo vuol dire che in sede di accertamento il comune potrà richiedere l'intera tasi indifferentemente a uno degli occupanti
7) mesi di occupazione - in caso di contratto di locazione di quattro anni che ad esempio inizi ad ottobre, il locatore è chiamato a corrispondere la percentuale relativa ai mesi di occupazione
8) locatore soggetto diverso dall'occupante - se l'immobile è posseduto da due soggetti, ma solo uno vi risiede, la tasi è dovuta da entrambi come soggetti possessori, ma non si può richiedere a uno di essi che paghi la quota come occupante
9) nessuna solidarietà con lo sfrattato - l'inquilino sfrattato che continua a risiedere nell'immobile deve corrispondere la parte della tasi dovuta. il proprietario non è chiamato a rispondere dei mancati versamenti dell'affittuario
10) abitazioni degli ex iacp - se sono alloggi sociali pagheranno solo la tasi, in caso contrario sia imu che tasi. in imu pagheranno con aliquota ordinaria (con una detrazione di 200 euro), mentre per la tasi andranno considerati come "altri immobili" con quota tasi a carico dell'assegnatario occupante
11) tasi e imu - a causa del vincolo tra imu e tasi che prevede che la somma delle aliquote delle due imposte non possa essere superiore all'aliquota imu massima prevista per ogni categoria di immobile, le aliquote tasi applicate agli immobili diversi dall'abitazione principale sono le minime
12) soglia delle 12 euro - se l'importo della prima rata della tasi di ottobre è minore di 12 euro, allora l'inquilino sarà chiamato a corrispondere l'intera somma a dicembre
13) bollettino precompilato - non è previsto l'obbligo di invio di un bollettino precompilato, per questa ragione l'inquilino dovrà conoscere l'importo della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze e dovrà presentare entro il 30 giugno dell'anno prossimo anche la dichiarazione tasi
Fonte: idealista.it
23-09-2014

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