In arrivo la scadenza per il pagamento della Tasi.
Il 16 ottobre, oltre ai proprietari di case, saranno chiamati a
versare l'imposta sui servizi indivisibili anche gli inquilini. questi dovranno
corrispondere tra il 10 e il 30% della somma totale, secondo le decisioni dei
comuni di residenza. ecco tutto ciò che c'è da sapere su tasi e locazioni
1) aliquota tra il 10 e il 30% - la normativa
prevede che il comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra
il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della tasi dovuta per l'immobile,
mentre la restante parte resta a carico del proprietario
2) aliquota zero per l'inquilino - il comune
deve stabilire un'aliquota per l'affittuario tra il 10 e il 30%, non è permessa
l'aliquota zero. nonostante ciò se il comune non ha seguito le regole e la
delibera non è stata impugnata, allora l'inquilino non è tenuto al pagamento
3) quando la quota non è fissata - se il comune
non ha fissato l'aliquota, alle case locate si applica l'aliquota base dell'1
per mille, ma la quota per il detentore è zero. quando esiste una delibera, ma
non una quota specifica, questa per legge è pari al 10%
4) contratti di locazione inferiori a sei mesi - nei
contratti di locazione inferiori a sei mesi, come nel caso dell'affitto di una
casa vacanza, a pagare la tasi sarà solo il proprietario dell'immobile
5) pluralità di detentori - in caso di
più affittuari, la tasi dovrà essere corrisposta come unica obbligazione
tributaria
6) obbligo in solido - la tasi non deve essere
corrisposta in base alla percentuale di occupazione. questo vuol dire che in
sede di accertamento il comune potrà richiedere l'intera tasi indifferentemente
a uno degli occupanti
7) mesi di occupazione - in caso di contratto di
locazione di quattro anni che ad esempio inizi ad ottobre, il locatore è chiamato
a corrispondere la percentuale relativa ai mesi di occupazione
8) locatore soggetto diverso dall'occupante - se
l'immobile è posseduto da due soggetti, ma solo uno vi risiede, la tasi è
dovuta da entrambi come soggetti possessori, ma non si può richiedere a uno di
essi che paghi la quota come occupante
9) nessuna solidarietà con lo sfrattato -
l'inquilino sfrattato che continua a risiedere nell'immobile deve corrispondere
la parte della tasi dovuta. il proprietario non è chiamato a rispondere dei mancati
versamenti dell'affittuario
10) abitazioni degli ex iacp - se sono
alloggi sociali pagheranno solo la tasi, in caso contrario sia imu che tasi. in
imu pagheranno con aliquota ordinaria (con una detrazione di 200 euro), mentre
per la tasi andranno considerati come "altri immobili" con quota tasi
a carico dell'assegnatario occupante
11) tasi e imu - a causa del vincolo tra imu e tasi
che prevede che la somma delle aliquote delle due imposte non possa essere
superiore all'aliquota imu massima prevista per ogni categoria di immobile, le
aliquote tasi applicate agli immobili diversi dall'abitazione principale sono
le minime
12) soglia delle 12 euro - se l'importo
della prima rata della tasi di ottobre è minore di 12 euro, allora l'inquilino
sarà chiamato a corrispondere l'intera somma a dicembre
13) bollettino precompilato - non è previsto l'obbligo di
invio di un bollettino precompilato, per questa ragione l'inquilino dovrà
conoscere l'importo della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze
e dovrà presentare entro il 30 giugno dell'anno prossimo anche la dichiarazione
tasi
Fonte: idealista.it
23-09-2014
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