Secondo
la bozza del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea
2014/17, banca e mutuatario possono accordare in caso di inadempimento di
quest'ultimo la restituzione dell'immobile dato in garanzia, senza passare dal
tribunale. Un modo per dare respiro al mercato o uno strumento di
"ricatto" in mano alle banche? Lo abbiamo chiesto a MutuiOnline,
Fiaip, Assoimmobiliare e Asso-Consum
Una
misura giusta via per dare respiro al mercato dei mutui ipotecari o uno
strumento in mano alle banche per ricattare chi va a chiedere un finanziamento?
Fino alla fine del mese le commissioni parlamentari competenti hanno tempo per
esprimere il proprio parere sul decreto legislativo emanato dal governo per
recepire la direttiva europea 2014/17. Un corposo provvedimento riguardante i
contratti di credito al consumo relativi ai beni immobili residenziali,
all'interno del quale è finito nel mirino principalmente l'articolo
120-quinquiesdecies.
Cosa
succede se non paghi le rate del mutuo
In
tale articolo si introducono novità in caso di inadempimento del consumatore.
Particolarmente oggetto d'attenzione è il terzo comma, nel quale si sancisce
che “le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento
della conclusione di contratto di credito o successivamente, che in caso di
inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene
immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo
bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del
consumatore all'eccedenza”.
In
pratica il contratto potrà prevedere la cessione dell'immobile, offerto in
garanzia per ottenere il mutuo, direttamente all'istituto creditore. La ratio è
quella di accorciare notevolmente i tempi per il recupero del credito, rispetto
a quelli assai lunghi della normale procedura che passa attraverso il tribunale
che accerta lo stato di insolvenza, pignora il bene e lo mette all'asta. Un
iter anche costoso e mediante il quale l'immobile viene venduto a un prezzo
assai più basso di quello di mercato.
Divieto
patto commissorio
C'è
chi, però, ha visto nella nuova disciplina proposta dall'esecutivo un
aggiramento del “divieto di patto commissorio”, previsto dall'articolo 2744 del
codice civile, secondo il quale "è nullo il patto col quale si conviene
che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà
della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche
se posteriore alla costituzione ipoteca o del pegno”.
Un
accostamento che non sussiste, secondo Roberto Anedda, direttore marketing di
Mutuionline, perché la nuova norma non prevede che, in caso di situazione
debitoria, il bene passi automaticamente al creditore, ma che le due parti si
possano mettere d'accordo per una sua cessione.
Di
diverso parere è il presidente dellai Fiaip, la Federazione agenti
immobiliari professional, secondo il quale “il fatto che per accedere a questo
istituto sia necessario che il cliente sia d’accordo è assolutamente
irrilevante in quanto tutti conoscono la forza di persuasione che le banche
possono mettere in campo nei confronti dei loro clienti”.
Un
timore di cui è conscio anche Anedda che, però, auspica siano le necessarie
norme attuative che seguiranno a scongiurare.
Dato
che i tempi lunghi di recupero dei crediti sono sempre stati tra i motivi per i
quali le banche italiane si sono dette costrette ad applicare spread più alti,
questa possibilità dovrebbe consentire di offrire condizioni migliori.
Piuttosto
che dire al cliente 'o fai così o il mutuo non te lo do', la banca dovrebbe
essere obbligata a specificare quanto egli risparmia se sceglie la cessione
dell'immobile in caso di insolvenza, rispetto a un mutuo a condizioni normali”.
Ciononostante,
la Fiaip è sul piede di guerra e chiede lo stralcio dell'articolo
120-quinquiesdecies. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente di Asso-Consum
Aldo Perrotta, secondo il quale “se questo decreto fosse approvato il cittadino
rimarrebbe indifeso. Sarebbe l’ennesimo regalo alle banche. Con la scusa di
agevolare il consumatore quest’ultimo verrà solo fregato”. In realtà,
trattandosi di decreto derivante dalla delega data al governo per il
recepimento delle direttive europee, il Parlamento non è chiamato ad approvarlo
ma solo, attraverso le commissioni competenti, a fornire un parere. Dovesse
essere negativo sulla norma in questione, l'esecutivo potrebbe anche non
tenerne conto affatto, come è già accaduto anche nel recente passato.
Roberto
Busso, presidente del Comitato Assoimmobiliare “Politiche di Valutazione degli
Asset Immobiliari”, spera che “ legislatore italiano tenga in considerazione lo
spirito di cui alla direttiva comunitaria che ha come obiettivo quello di
tutelare la parte più debole”, sottolineando a sua volta che secondo diversi
interpreti la norma così come è stata scritta possa essere in conflitto con il
codice civile. Inoltre, rimarca un altro punto controverso: la nuova
regolamentazione varrà per i contratti stipulati dal 21 marzo in poi, ma sembra
esserci spazio di manovra anche per una modifica dei contratti di finanziamento
in essere.
Anedda
mette in guardia da un altro rischio al quale si andrebbe incontro, se questa
norma entrasse in vigore. Ancora una volta, dovranno essere i decreti attuativi
a scongiurarlo.
“La
banca – dice – potrebbe non avere alcun interesse a vendere al miglior prezzo
possibile, ma solo a vendere in fretta, dato che l'eccedenza rispetto al
credito va restituita al cliente.
Occorre
fissare dei criteri per garantire che la vendita avvenga a un prezzo congruo”.
Infine,
il quarto comma dell'articolo dice che “qualora a seguito di inadempimento e
successiva escussione della garanzia residui una debito del consumatore, il
relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della
procedura esecutiva”. Ma tra le richieste di modifica avanzate da qualcuno c'è
quella di estinguere il debito al trasferimento del bene, a prescindere dalla
copertura integrale o meno dello stesso.
Fonte:
dealista.it
18-03-2016
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