Il
decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla
A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione.
La
legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato questa
detrazione fino al 31 dicembre 2015.
Il
principale presupposto per avere la detrazione è l’effettuazione di un
intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità
immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali
(guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc.).
Le
spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno
2012.
Gli
interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
·
di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio
residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
·
di
manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
·
necessari
alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a
condizione
che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
·
di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o
assegnano l’immobile.
Per
usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella
in cui sono sostenute le spese.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Quando
si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condomini hanno diritto
alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e
destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se
acquistano beni per arredare il proprio immobile.
La
data di avvio dei lavori può̀ essere dimostrata da eventuali abilitazioni
amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è
obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà̀, per lavori
per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
La
detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per
l’acquisto di:
mobili
nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,
sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché́ i materassi e gli
apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni
(per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché́ di altri complementi di
arredo.
grandi
elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i
forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è
agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta
energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi,
congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura,
stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
apparecchi per il condizionamento.
Tra
le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di
montaggio dei beni acquistati.
Importo
detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo
limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o
la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il
contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari
avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento
e documenti da conservare
Come
previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli
acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti
con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
·
la causale
del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa
per
i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
·
il codice
fiscale del beneficiario della detrazione
·
il numero di
partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
L’acquisto
di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono
destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di
intervento edilizio.
Stesse
modalità̀ devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e
di montaggio dei beni.
E’
consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di
debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di
utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di
transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare
stesso.
Non
è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari,
contanti o altri mezzi di pagamento.
Il
contribuente deve conservare, inoltre:
·
la
documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di
avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente)
·
le fatture
di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità̀ e la quantità̀ dei beni
e dei servizi acquisiti.
Fonte:
agenzia delle entrate, guide dell’Agenzia ( aggiornamento gennaio 2015)
per
approfondire al meglio tutti i dettagli, è consigliabile la consultazione
completa della guida.
03-04-2015
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