16 febbraio 2015

Imposte sulle donazioni di immobili, le aliquote, ipotecarie e catastali

L'imposta sulle donazioni è una imposta che colpisce il trasferimento a titolo gratuito della proprietà e di altri diritti fra persone in vita.
L’imposta sulle donazioni si applica al valore dei beni e dei diritti che sono oggetto di trasferimento, ivi comprese la costituzione di diritti reali  o la rinuncia ai medesimi (ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale, o la rinuncia al diritto di usufrutto), e la donazione di beni situati all’estero, se i beneficiari sono residenti in Italia. 
I beni oggetto dell’imposta sono i medesimi sui quali è dovuta l’imposta sulle successioni, ed in particolare: 
   i beni immobili;
   i beni mobili di qualsiasi tipo;
   le azioni e le quote di partecipazioni in società che hanno la sede legale, l’amministrazione o il loro oggetto principale in Italia;
   le obbligazioni e gli altri titoli (ad esempio, i titoli di Stato);
   i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni, se emessi da soggetto residente in Italia;
   le liberalità indirette, cioè quegli atti che configurano una donazione anche se non formalizzata (ad esempio, il pagamento di un debito altrui, con rinuncia alla rivalsa).
E’ opportuno evidenziare che, a differenza dell’imposta sulle successioni, l’imposta sulle donazioni si applica anche ai titoli di Stato.
Sono invece escluse dall’imposta le donazioni a favore dello Stato, di regioni, province e comuni, di altri enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, di Onlus, di organizzazioni e partiti politici.
Gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico sono esclusi dall’imposta di donazione, come pure il bene mobile considerabile di modico valore.
Le aziende trasferite dall’imprenditore ai figli sono esenti da imposta di donazione se i beneficiari proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento. 
Le donazioni devono essere fatte per atto pubblico, cioè in presenza del notaio che redige l’atto, lo registra all’Ufficio delle Entrate competente e provvede al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro
Nel caso di donazione di un immobile, le imposte da pagare sono le seguenti:
   imposta di donazione
   imposta ipotecaria (o di trascrizione)
   imposta catastale
Il calcolo per determinare le imposte è praticamente identico a quello delle successioni, con l'aliquota da applicare sul valore del bene immobiliare, aliquota che cambia a seconda del grado di parentela intercorrente tra donante (colui che dona) e donatario (colui che riceve).
Obbligo dell'APE anche per le donazioni, inizialmente l'APE (Attestato di Prestazione Energetica, ex certificazione energetica), era obbligatorio solo per compravendite e locazioni. L'obbligo è stato esteso anche alle donazioni e altri trasferimenti a titolo gratuito.
Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
            4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro
            6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
            6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
            8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.
Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:
            l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
            l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile.
Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
L’agevolazione “prima casa” fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro). Al contrario, l’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriori acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile.
Attenzione però, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta imposta di registro.
Fonte: Agenzia delle entrate, aggiornamento di agosto 2014

16-02-2015

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