L'imposta sulle donazioni è una imposta che
colpisce il trasferimento a titolo gratuito della proprietà e di altri diritti
fra persone in vita.
L’imposta sulle donazioni si applica al valore dei beni e dei diritti che sono
oggetto di trasferimento, ivi comprese la costituzione di diritti
reali o la rinuncia ai medesimi (ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale, o la rinuncia
al diritto di usufrutto), e la donazione di beni situati all’estero, se i
beneficiari sono residenti in Italia.
I beni oggetto dell’imposta sono i medesimi sui
quali è dovuta l’imposta sulle
successioni, ed in particolare:
• i beni immobili;
• i beni mobili di qualsiasi tipo;
• le azioni e le quote di partecipazioni in società che hanno la
sede legale, l’amministrazione o il loro oggetto principale in Italia;
• le obbligazioni e gli altri titoli (ad esempio, i titoli di
Stato);
• i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni, se emessi
da soggetto residente in Italia;
• le liberalità indirette, cioè quegli atti che configurano una
donazione anche se non formalizzata (ad esempio, il pagamento di un debito
altrui, con rinuncia alla rivalsa).
E’ opportuno evidenziare che, a differenza
dell’imposta sulle successioni, l’imposta sulle donazioni si applica anche ai titoli di Stato.
Sono invece escluse
dall’imposta le donazioni a favore dello Stato, di regioni, province e
comuni, di altri enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute, di Onlus, di organizzazioni e partiti politici.
Gli autoveicoli iscritti al pubblico registro
automobilistico sono esclusi dall’imposta di donazione, come pure il bene
mobile considerabile di modico valore.
Le aziende trasferite dall’imprenditore ai figli
sono esenti da imposta di donazione
se i beneficiari proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di
almeno 5 anni dalla data del
trasferimento.
Le donazioni devono essere fatte per atto pubblico, cioè in presenza del notaio
che redige l’atto, lo registra
all’Ufficio delle Entrate competente e provvede al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro
Nel caso di donazione di un immobile, le imposte
da pagare sono le seguenti:
• imposta di donazione
• imposta ipotecaria (o di trascrizione)
• imposta catastale
Il calcolo
per determinare le imposte è praticamente identico a quello delle successioni,
con l'aliquota da applicare sul valore del bene immobiliare, aliquota che
cambia a seconda del grado di parentela intercorrente tra donante (colui che
dona) e donatario (colui che riceve).
Obbligo dell'APE anche per le donazioni, inizialmente
l'APE (Attestato di Prestazione Energetica, ex certificazione energetica), era
obbligatorio solo per compravendite e locazioni. L'obbligo è stato esteso anche
alle donazioni e altri trasferimenti a titolo gratuito.
Le
aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sono le stesse previste per le
successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra
il donante e il beneficiario:
• 4%, per il coniuge e i parenti in
linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario,
1.000.000 di euro
• 6%, per fratelli e sorelle, da
calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
• 6%, da calcolare sul valore totale
(cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado,
affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
• 8%, da calcolare sul valore totale
(cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Gli
importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni,
in base all’indice del costo della vita.
Sulle
donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute,
inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura
del 2% del valore dell’immobile
• l’imposta catastale, nella misura
dell’1% del valore dell’immobile.
Per le
donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le
successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore
dell’immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 200 euro
ciascuna.
L’agevolazione
“prima casa” fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non
preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso
di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto
ad imposta di registro). Al contrario, l’agevolazione prima casa fruita per
l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriori acquisti agevolati a
titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso
immobile.
Attenzione
però, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap
grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica
sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Con la circolare n. 44/E del 7
ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la registrazione di
un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le
franchigie, non è dovuta imposta di registro.
Fonte: Agenzia delle entrate,
aggiornamento di agosto 2014
16-02-2015
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